Art.41 Decreto-Legge “Aprile”

Art. 41

(Osservatorio Nazionale sul Lavoro)

1. Ai fini di monitorare l’evoluzione del mercato del lavoro nelle fase di riavvio delle attività produttive conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid 19 è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’Osservatorio Nazionale sul Mercato del Lavoro, di seguito denominato “Osservatorio”, per favorire l’elaborazione di adeguate strategie occupazionali attraverso il confronto, l’analisi e il monitoraggio sul mondo del lavoro e la sua evoluzione.

2. L’Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottarsi entro trenta novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto della presente disposizione, disciplina la composizione, l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio, prevedendo che siano rappresentati il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento della funzione pubblica  e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), l’Agenzia Nazionale Per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia), Unioncamere, le associazioni maggiormente comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei lavoratori e dei datori di lavoro. L’Osservatorio può essere integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro, designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. L’Osservatorio realizza i seguenti obiettivi:

a) studio, analisi ed elaborazione dei dati relativi all’occupazione elaborati anche dagli Enti pubblici e dagli osservatori già esistenti;

b) formulazione di una metodologia unica e condivisa di raccolta, elaborazione e condivisione dei dati ufficiali sull’occupazione;

c) individuazione e definizione di nuovi ruoli, mestieri e professioni generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto della introduzione di nuove tecnologie e dei mutamenti conseguenti all’emergenza epidemiologica;

d) individuazione di aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per il superamento degli squilibri tra domanda ed offerta di lavoro e prevenzione e contrasto al lavoro irregolare;

e) ottimizzazione supporto all’individuazione dell’offerta formativa, tecnica e scolastica professionale in base alle richieste dei nuovi profili professionali emergenti dall’introduzione di industria 4.0 dall’evoluzione tecnologica e dalla digitalizzazione del mercato del lavoro;

f) definizione di linee guida per garantire efficienza ed efficacia al funzionamento e all’azione, sull’intero territorio nazionale, dei Centri per l’impiego;

g) misurazione e valorizzazione dell’impatto dell’utilizzo dei fondi pubblici sull’occupazione, sulle pari opportunità e sull’inclusione e lo sviluppo sociale;

h) elaborazione e promozione di indirizzi e strategie per realizzare sinergie tra gli attori pubblici e privati per l’efficace utilizzo delle risorse destinate all’occupazione e alla formazione professionale;

i) diffusione e condivisione della reportistica prodotta dall’Osservatorio attraverso l’utilizzo dei mezzi di comunicazione;

l) definizione di un sistema di monitoraggio per l’individuazione dei parametri di misurazione dei risultati delle azioni avviate e dell’impatto occupazionale conseguito.

5. Nell’ambito dei componenti di cui al comma 3, è costituito un Comitato esecutivo che assicura il rispetto degli obiettivi istituzionali dell’Osservatorio di cui al comma 4.

6. In relazione a specifiche tematiche l’Osservatorio ha facoltà di invitare alle proprie riunioni rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati, il cui apporto sia ritenuto utile in relazione agli obiettivi di cui al comma 4.

7. L’Osservatorio presenta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza annuale, una relazione sull’attività svolta.

8. Ai componenti dell’Osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.


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