Art.42 Decreto-Legge “Aprile”
Art. 42
(Norma spese per acquisto di beni e servizi Inps)
1. Allo scopo di consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all’erogazione delle prestazioni finalizzate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell’emergenza epidemiologica COVID-19, le spese per acquisto di beni e servizi dell’Istituto nazionale della Previdenza Sociale, individuate con riferimento al piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, possono, in deroga alle disposizioni normative vigenti, essere incrementate in misura non superiore al dieci per cento dello stanziamento previsto in sede di bilancio preventivo originario 2020 nel corso dell’esercizio 2020 e in misura non superiore al cinque per cento del medesimo stanziamento nel corso dell’esercizio 2021.