Lavoro

Art.43 Costituzione della Repubblica Italiana

16 Dicembre 2020 -

Costituzione della Repubblica Italiana

Art.43

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.


Scegli e resta informato sulle notizie di cui hai bisogno

Area di interesse