Art.44 LEGGE n.104 del 5 febbraio 1992
LEGGE n.104 del 5 febbraio 1992
Art.44
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 5 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI