Lavoro

Art.48 Dpcm del 2 marzo 2021

Dpcm del 2 marzo 2021

Art.48

Attività lavorativa

1. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.


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