Lavoro

Art.1 Comma.23 Legge di bilancio 2021

28 Dicembre 2020 -

Art. 1 Legge di bilancio 2021

Legge di bilancio 2021

Comma.23

Rientro al lavoro delle madri lavoratrici

23. Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, il Fondo di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l’anno 2021, è incrementato di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.

24. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 23.

25. All’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «nascita del figlio» sono aggiunte le seguenti: «, anche in caso di morte perinatale».

26. Al comma 1250 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«i-bis) interventi per il sostegno ai genitori nei casi di morte del figlio. Per le finalità di cui alla presente lettera, il Fondo di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l’anno 2021, è incrementato di 500.000 euro per l’anno 2021, da destinare al finanziamento delle associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio».

27. Al fine di garantire e implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.


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