Art.1 Comma.284 Legge di bilancio 2021
Art.1 Legge di bilancio 2021
Legge di bilancio 2021
Comma.284
Sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese sequestrate o confiscate
284. Il trattamento di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, è prorogato per gli anni 2021, 2022 e 2023, alle medesime condizioni stabilite dal medesimo articolo 1, comma 1, per una durata massima complessiva di dodici mesi nel triennio e nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno dei tre anni. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.