Lavoro

Art.54 Dpcm del 2 marzo 2021

Dpcm del 2 marzo 2021

Art.54

Misure in materia di trasporto pubblico di linea

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14, nonché delle «Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all’allegato 15.

2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con proprio decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute, può integrare o modificare le «Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all’allegato 15, nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14.

3. In relazione alla sperimentazione dei voli Covid tested, ferma l’applicazione fino al 6 aprile 2021  della disciplina di cui all’ordinanza del  Ministro della  salute 23 novembre 2020, con una o più ordinanze del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è possibile individuare ulteriori tratte per le quali l’imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio  test  antigenico rapido eseguito prima dell’imbarco  o  a  seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test  molecolare (RT  PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di  tampone  non  oltre le  48  ore precedenti all’imbarco, nel rispetto degli articoli 49 e 50.


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