Art.56 Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione della Repubblica Italiana
Art.56(1)
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. (2)
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di eta’.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu’ alti resti. (2)
(1) Articolo cosi’ sostituito con l’art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1963, n. 2, recante “Modificazioni agli artt. 56, 57 e 60 della Costituzione” (G.U. 12 febbraio 1963, n. 40).
Il testo originario dell’art. 56 disponeva:
“La Camera dei deputati e’ eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di eta’.”.
(2) Comma sostituito dall’art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 (G.U. 24 gennaio 2001, n. 19).