Art.57 Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione della Repubblica Italiana
Art.57(1)
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. (2)
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. (2)
Nessuna Regione puo’ avere un numero di senatori inferiore a sette;
il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu’ alti restiIl Senato della Repubblica e’ eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi e’ di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione puo’ avere un numero di senatori inferiore a sette;
il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. (2)
(1) Articolo cosi’ sostituito con l’art. 2 della legge cost. 9 febbraio 1963, n. 2 e, successivamente, modificato nel terzo comma dalla legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3, istitutiva della Regione Molise (G.U. 4 gennaio 1964, n. 3).
V., altresi’, legge cost. 9 marzo 1961, n. 1 per l’assegnazione in via transitoria di seggi alla Regione Friuli-Venezia Giulia (G.U. 1 aprile 1961, n. 82).
Il testo dell’art. 57, nella formulazione anteriore alle leggi costituzionali del 1963, disponeva:
“Il Senato della Repubblica e’ eletto a base regionale.
A ciascuna Regione e’ attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione puo’ avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d’Aosta ha un solo senatore.”.
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“Il Senato della Repubblica e’ eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi e’ di trecentoquindici.
Nessuna Regione puo’ avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d’Aosta ha un solo senatore.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu’ alti resti.”.
(2) Comma modificato dall’art. 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, (G.U. 24 gennaio 2001, n. 1)