Art.6 Decreto-Legge “Aprile”
Art.6
(Riconoscimento di un trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario con causale “Covid 19 – obbligo permanenza domiciliare”)
1. All’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per la durata delle misure previste dai predetti provvedimenti e comunque nei limiti temporali previsti al comma 1. Alle domande presentate ai sensi del secondo periodo sono allegati i provvedimenti della pubblica autorità che interessano i Comuni ove sono domiciliati o residenti i lavoratori beneficiari.”
2. All’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per la durata delle misure previste dai predetti provvedimenti e comunque nei limiti temporali previsti al comma 1. Alle domande presentate ai sensi del secondo periodo sono allegati i provvedimenti della pubblica autorità che interessano i Comuni ove sono domiciliati o residenti i lavoratori beneficiari.”