Art. 6 Dpcm del 26 aprile 2020
Art. 6 Dpcm del 26 aprile 2020
Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
1. Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi di crociera da
parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.
2. E’ fatto divieto a tutte le societa’ di gestione, agli armatori
ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi
di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli gia’
presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.
3. Assicurata l’esecuzione di tutte le misure di prevenzione
sanitaria disposte dalle competenti Autorita’, tutte le societa’ di
gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane
impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i
passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non
gia’ sbarcati in precedenti scali.
4. All’atto dello sbarco nei porti italiani:
a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in
Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso
in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza
sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici
giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in
Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a
segnalare tale situazione con tempestivita’ all’Autorita’ sanitaria
per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
b) i passeggeri di nazionalita’ italiana e residenti all’estero
sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in
Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza
sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici
giorni presso la localita’ da essi indicata all’atto dello sbarco in
Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di
essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o
stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore.
In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare
tale situazione con tempestivita’ all’Autorita’ sanitaria per il
tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
c) i passeggeri di nazionalita’ straniera e residenti all’estero
sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a
carico dell’armatore.
5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 provvedono
a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia
ovvero la localita’ da essi indicata all’atto dello sbarco
esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.
6. Salvo diversa indicazione dell’Autorita’ sanitaria, ove sia
stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19,
i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei
termini definiti dall’Autorita’ sanitaria, sono sottoposti a
sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso la localita’
da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente
trasferiti presso destinazioni estere, con trasporto protetto e
dedicato, e spese a carico dell’armatore.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 si applicano anche
all’equipaggio in relazione alla nazionalita’ di appartenenza. E’
comunque consentito all’equipaggio, previa autorizzazione
dell’Autorita’ sanitaria, porsi in sorveglianza sanitaria ed
isolamento fiduciario a bordo della nave.
8. E’ fatto divieto alle societa’ di gestione, agli armatori ed ai
comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in
servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani
di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.
9. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di
esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento
degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20
aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per
facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle
disposizioni del presente articolo.