Art. 6 Dpcm del 26 aprile 2020

Art. 6 Dpcm del 26 aprile 2020

Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

1.  Al  fine   di   contrastare   il   diffondersi   dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i  servizi  di  crociera  da

parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.

  2. E’ fatto divieto a tutte le societa’ di gestione, agli  armatori

ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in  servizi

di crociera  di  imbarcare  passeggeri  in  aggiunta  a  quelli  gia’

presenti a bordo, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del

presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.

  3. Assicurata  l’esecuzione  di  tutte  le  misure  di  prevenzione

sanitaria disposte dalle competenti Autorita’, tutte le  societa’  di

gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane

impiegate in servizi  di  crociera  provvedono  a  sbarcare  tutti  i

passeggeri presenti a bordo nel porto di fine  crociera  qualora  non

gia’ sbarcati in precedenti scali.

  4. All’atto dello sbarco nei porti italiani:

    a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale  in

Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso

in Italia  al  Dipartimento  di  prevenzione  dell’azienda  sanitaria

competente  per  territorio  e  sono  sottoposte  alla   sorveglianza

sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici

giorni presso la residenza, il domicilio  o  la  dimora  abituale  in

Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono  obbligati  a

segnalare tale situazione con tempestivita’  all’Autorita’  sanitaria

per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;

    b) i passeggeri di nazionalita’ italiana e  residenti  all’estero

sono obbligati a comunicare immediatamente  il  proprio  ingresso  in

Italia  al  Dipartimento  di   prevenzione   dell’azienda   sanitaria

competente  per  territorio  e  sono  sottoposti  alla   sorveglianza

sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici

giorni presso la localita’ da essi indicata all’atto dello sbarco  in

Italia al citato Dipartimento; in alternativa,  possono  chiedere  di

essere immediatamente trasferiti  per  mezzo  di  trasporto  aereo  o

stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore.

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare

tale situazione con  tempestivita’  all’Autorita’  sanitaria  per  il

tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;

    c) i passeggeri di nazionalita’ straniera e residenti  all’estero

sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a

carico dell’armatore.

  5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4  provvedono

a raggiungere la residenza,  domicilio,  dimora  abituale  in  Italia

ovvero  la  localita’  da  essi  indicata   all’atto   dello   sbarco

esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.

  6. Salvo diversa  indicazione  dell’Autorita’  sanitaria,  ove  sia

stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19,

i passeggeri per i quali  sia  accertato  il  contatto  stretto,  nei

termini  definiti  dall’Autorita’  sanitaria,   sono   sottoposti   a

sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso  la  localita’

da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono  immediatamente

trasferiti presso  destinazioni  estere,  con  trasporto  protetto  e

dedicato, e spese a carico dell’armatore.

  7. Le disposizioni di cui  ai  commi  4  e  6  si  applicano  anche

all’equipaggio in relazione alla  nazionalita’  di  appartenenza.  E’

comunque    consentito    all’equipaggio,    previa    autorizzazione

dell’Autorita’  sanitaria,  porsi  in   sorveglianza   sanitaria   ed

isolamento fiduciario a bordo della nave.

  8. E’ fatto divieto alle societa’ di gestione, agli armatori ed  ai

comandanti delle navi passeggeri  di  bandiera  estera  impiegate  in

servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani

di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.

  9. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in  presenza  di

esigenze di protezione dei  cittadini  all’estero  e  di  adempimento

degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti

dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20

aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per

facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell’Unione   non

rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE,

con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,

adottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della

cooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della

salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle

disposizioni del presente articolo.


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