Art.60 Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione della Repubblica Italiana
Art.60
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. (1)
La durata di ciascuna Camera non puo’ essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
(1) Comma cosi’ sostituito con l’art. 3 della legge cost.
9 febbraio 1963, n. 2, recante “Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione”.
Il testo originario dell’art. 60 recitava:
“La Camera dei Deputati e’ eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.
La durata di ciascuna Camera non puo’ essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.”.