Lavoro

Art.61 Costituzione della Repubblica Italiana

16 Dicembre 2020 -

Costituzione della Repubblica Italiana

Art.61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finche’ non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.


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