Lavoro

Art. 68 Decreto Sostegni bis

DECRETO-LEGGE n. 73 del 25 maggio 2021

Art.68

Misure di sostegno per l’agricoltura, la pesca, l’acquacoltura e il settore agrituristico

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1. L’articolo 1, comma 39, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente: “All’articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole “20 milioni di euro annui.” è aggiunto il seguente periodo: “Per l’anno 2021 le percentuali di compensazione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5%.”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 27,5 milioni per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

3. Salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le disposizioni relative alle operazioni di cui alla lettera i’) del medesimo comma, si applicano nei settori dell’agricoltura, della pesca e della silvicoltura, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 100.000,00. I benefici accordati ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″ non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, concesse al beneficiario ai sensi del medesimo paragrafo 3.1.”.

4. Al fine di favorire la continuità produttiva nel settore bieticolo saccarifero, anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste determinate dalle misure restrittive introdotte per il contenimento della pandemia da COVID-19 e stimolare la ripresa e il rilancio del comparto, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e’ istituito un fondo, denominato “Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero”, con una dotazione di 25 milioni di euro per l’anno 2021, per sostenere interventi di aiuto per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero.

5. L’aiuto è determinato, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 4, sulla base delle superfici coltivate a barbabietola da zucchero risultate ammissibili nel quadro del regime di aiuto di base di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 ed in relazione alle quali siano state presentate domande di aiuto dallo stesso produttore nell’anno 2021.

6. L’aiuto è erogato a favore dei produttori di barbabietola da zucchero, mediante il versamento di un acconto pari all’ottanta percento dell’importo richiesto e del saldo al termine delle verifiche di ammissibilità. All’erogazione dell’acconto si applica l’articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro venti giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita’ di attuazione del Fondo. Gli aiuti di cui al presente articolo devono essere stabiliti anche nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 91 I/01, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo con comunicazione della Commissione 2021/C 34/06.

8. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4, pari ad euro 25 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.

9. Al fine di favorire l’imprenditoria femminile in agricoltura, al comma 2, lettera c), dell’articolo 10-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 dopo le parole “e condotte” sono aggiunte “da una donna oppure” e dopo le parole “quote di partecipazione,” sono aggiunte “da donne e”.

10. Al fine di sostenere l’incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all’articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell’attivita’ agricola principale, gli addetti di cui all’articolo 2, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attivita’ agricola ed attivita’ agrituristica.

11. All’articolo 4, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono soppresse le seguenti parole: ”, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all’esercizio delle stesse attivita”.

12. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 10 e 11, valutati in 1,57 milioni di euro per l’anno 2021, 4,56 milioni di euro per l’anno 2022, 3,63 milioni di euro per l’anno 2023, 3,65 milioni di euro per l’anno 2024, 3,67 milioni di euro per l’anno 2025, 3,70 milioni di euro per l’anno 2026, 3,72 milioni di euro per l’anno 2027, 3,74 milioni di euro per l’anno 2028, 3,76 milioni di euro a decorrere dall’anno 2029, si provvede, per 1,57 milioni di euro per l’anno 2021, 4,56 milioni di euro per l’anno 2022 e 3,76 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

13. Il comma 1 dell’articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, e’ sostituito dal seguente: “Allo scopo di alleviare le gravi difficolta’ finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, da gravi emergenze sanitarie e fitosanitarie ovvero da gravi perturbazioni di mercato, e’ autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di un’anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC)”.

14. Dopo il comma 2 dell’articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono aggiunti seguenti commi: “2-bis. In alternativa al comma 2, nel periodo di vigenza “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″ di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863 e successive modifiche, l’anticipazione e’ concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2008/C14/02 e pertanto non comporta elementi di aiuto di Stato.”; “2-ter. Gli interessi da corrispondere sull’anticipazione di cui al comma 2-bis sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato notificato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» nei limiti del massimale previsto per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui al punto 23 del medesimo «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19»”.

15. All’articolo 1 comma 131 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le risorse del fondo possono altresi’ essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo e’ stato danneggiato da calamita’ naturali, avversita’ atmosferiche assimilabili a calamita’ naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonche’ prevenzione dei danni da essi arrecati.”.


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