Art. 7 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Art. 7

(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

1. Nella redazione  del  bilancio  di  esercizio  in  corso  al  31

dicembre 2020, la valutazione  delle  voci  nella  prospettiva  della

continuazione dell’attivita’  di  cui  all’articolo  2423-bis,  comma

primo, n. 1), del codice  civile  puo’  comunque  essere  operata  se

risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in  data

anteriore al 23 febbraio 2020,  fatta  salva  la  previsione  di  cui

all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il  criterio

di valutazione e’ specificamente illustrato  nella  nota  informativa

anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai  bilanci

chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

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