Art.7 DECRETO-LEGGE n.65 del 18 maggio 2021
DECRETO-LEGGE n.65 del 18 maggio 2021
Art.7
Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.