Art. 7 Dpcm del 26 aprile 2020

Art. 7 Dpcm del 26 aprile 2020

Misure in materia di trasporto pubblico di linea

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus

COVID-19, le attivita’ di  trasporto  pubblico  di  linea  terrestre,

marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle  acque  interne,  sono

espletate, anche  sulla  base  di  quanto  previsto  nel  «Protocollo

condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione

del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di  settore

sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8,  nonche’  delle

«Linee  guida  per  l’informazione  agli  utenti   e   le   modalita’

organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19»,  di

cui all’allegato 9.

  2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali,  il

Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  con  proprio  decreto

puo’ integrare o modificare le «Linee guida per  l’informazione  agli

utenti  e  le  modalita’  organizzative  per  il  contenimento  della

diffusione del COVID-19», nonche’,  previo  accordo  con  i  soggetti

firmatari,  il  «Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  per  il

contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del  trasporto

e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.


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