Art.75 Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione della Repubblica Italiana
Art.75
E’ indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non e’ ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum e’ approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se e’ raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum. (1)
(1) V. art. 2 della legge cost. 11 marzo 1953, n. 1 e Titolo II della legge 25 maggio 1970, n. 352.