Lavoro

Art.75 Costituzione della Repubblica Italiana

16 Dicembre 2020 -

Costituzione della Repubblica Italiana

Art.75

E’ indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non e’ ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum e’ approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se e’ raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum. (1)


(1) V. art. 2 della legge cost. 11 marzo 1953, n. 1 e Titolo II della legge 25 maggio 1970, n. 352.

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