Art.75 Decreto Legge “Rilancio”
Decreto Legge “Rilancio”
Art.75
Modifiche all’articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità
1. All’articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:
“1-bis. Le indennita’ di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidita’ di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.”.