Art.1 Comma.416 Legge di bilancio 2021
Art.1 Legge di bilancio 2021
Legge di bilancio 2021
Comma.416
Disposizioni per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
416. Per le medesime finalità di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è autorizzata l’ulteriore spesa di 70 milioni di euro per l’anno 2021, secondo le modalità definite dagli accordi collettivi nazionali di settore. In materia di comunicazione dei dati si applicano
le disposizioni dell’articolo 19 del medesimo decreto-legge n. 137 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020.
417. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1, pari a 70 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva dell’incremento di cui al presente al comma 416 e al presente comma è riportata nella tabella di cui all’allegato A annesso alla presente legge.
Disposizioni per l’esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi in farmacia
418. I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza.
419. Le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all’esecuzione dei test e dei tamponi di cui al comma 418 del presente articolo nelle farmacie aperte al pubblico sono disciplinate dalle convenzioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell’importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali.
420. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:
«e-ter) l’effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare».