Lavoro

Art.78 Decreto Legge “Rilancio”

Decreto Legge “Rilancio”

Art. 78

Modifiche all’articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

1. Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell’indennita’ per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “300 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “1.150 milioni”;

b) al comma 2, la parola “trenta” e’ sostituita dalla seguente: “sessanta”.

2. Ai fini del riconoscimento dell’indennita’ al comma 1, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b) titolari di pensione.

3. L’articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e’ abrogato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 650 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 265.


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