Art.79 Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione della Repubblica Italiana
Art.79(1)(2)
L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
(1) Articolo cosi’ sostituito con la legge cost. 6 marzo 1992, n. 1 (G.U. 9 marzo 1992, n. 57).
Il testo originario dell’art. 79 disponeva:
“L’amnistia e l’indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.”.
(2) Cfr. Legge n° 241 del 31 luglio 2006 recante “Concessione di indulto”.