Lavoro

Art.1 Comma.442 Legge di bilancio 2021

25 Novembre 2020 -

Art.1 Legge di bilancio 2021

Legge di bilancio 2021

Comma.442

Integrazione del livello del finanziamento del programma di investimenti per l’edilizia sanitaria e l’ammodernamento tecnologico

442. Ai fini del finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l’importo fissato dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato da ultimo dall’articolo 1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in 30 miliardi di euro, è incrementato di 2 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale. La ripartizione complessiva dell’incremento di cui al presente comma, tenuto conto della composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente previsto per l’anno 2020, nonché delle disposizioni dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è stabilita nei termini riportati nella tabella di cui all’allegato B annesso alla presente legge.

Ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico

443. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono ripartite secondo i termini riportati nella seconda colonna della tabella di cui all’allegato B annesso alla presente legge.

Telemedicina

444. Al fine di salvaguardare i livelli di assistenza anche mediante la telemedicina, le regioni destinano una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui al comma 442 all’incentivo all’acquisto, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti e assistenza domiciliare da remoto.

Finanziamenti per lo sviluppo della tecnologia per l’autoproduzione di ossigeno a uso medicinale

445. Al fine di migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia e in considerazione della carenza di bombole di ossigeno durante le fasi acute dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2021. Lo stanziamento di cui al primo periodo è destinato, nei limiti dello stesso, al supporto di interventi di installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell’ossigeno ai reparti e di rafforzamento delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell’atmosfera sovraossigenata e la gestione dell’eventuale rischio di incendio, secondo le norme sulla produzione di gas medicinali previsti dalla farmacopea ufficiale di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

446. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 445.


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