Art. 8 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Art. 8
(Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle societa’)
1. Ai finanziamenti effettuati a favore delle societa’ dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31
dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del
codice civile.