Art.8 DECRETO-LEGGE n.65 del 18 maggio 2021
DECRETO-LEGGE n.65 del 18 maggio 2021
Art.8
Parchi tematici e di divertimento
1. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.