Art. 8 Dpcm del 26 aprile 2020

Art. 8 Dpcm del 26 aprile 2020

Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita’

1.  Le  attivita’  sociali   e   socio-sanitarie   erogate   dietro

autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate  all’interno

o da parte di centri semiresidenziali per  persone  con  disabilita’,

qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale,

socio-educativo,  polifunzionale,  socio-occupazionale,  sanitario  e

socio-sanitario  vengono  riattivate  secondo   piani   territoriali,

adottati dalle Regioni, assicurando  attraverso  eventuali  specifici

protocolli il rispetto delle  disposizioni  per  la  prevenzione  dal

contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.


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