Lavoro

Art.84 Costituzione della Repubblica Italiana

16 Dicembre 2020 -

Costituzione della Repubblica Italiana

Art.84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.

L’ufficio di Presidente della Repubblica e’ incompatibile con qualsiasi altra carica.

L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.


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