Art. 88 Legge di bilancio 2021
Art. 88 Legge di bilancio 2021
Legge di bilancio 2021
Art.88
Misure per l’edilizia scolastica
- All’articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all’alinea, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;
2) alla lettera a), dopo la parola: « articoli » sono inserite le seguenti: « 21, 27, »;
b) al comma 4, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
« d-bis) possono variare, mediante l’approvazione del progetto di fattibilità tecnicoeconomica dell’intervento di edilizia scolastica in sede di consiglio comunale, lo strumento urbanistico vigente in deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti ».
- Al comma 3 dell’articolo 9 del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: « ai sensi dell’articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, » sono soppresse.