Lavoro

Art.89 Costituzione della Repubblica Italiana

16 Dicembre 2020 -

Costituzione della Repubblica Italiana

Art.89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.


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