Art. 9 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Art. 9

(Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)

1. I termini di  adempimento  dei  concordati  preventivi  e  degli

accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra

il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi.

  2. Nei procedimenti per l’omologazione del concordato preventivo  e

degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23  febbraio

2020 il  debitore  puo’  presentare,  sino  all’udienza  fissata  per

l’omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine  non

superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una

nuova proposta di concordato ai sensi  dell’articolo  161  del  regio

decreto  16  marzo  1942,  n.  267  o  di   un   nuovo   accordo   di

ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto  16

marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui

il Tribunale assegna il termine e non e’  prorogabile.  L’istanza  e’

inammissibile  se  presentata  nell’ambito  di  un  procedimento   di

concordato preventivo nel  corso  del  quale  e’  gia’  stata  tenuta

l’adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte  le  maggioranze

stabilite dall’articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

  3. Quando il debitore intende modificare unicamente  i  termini  di

adempimento   del   concordato   preventivo   o    dell’accordo    di

ristrutturazione deposita sino all’udienza fissata per l’omologa  una

memoria  contenente  l’indicazione  dei  nuovi  termini,  depositando

altresi’ la documentazione che comprova la necessita’ della  modifica

dei termini. Il differimento dei termini non puo’ essere superiore di

sei mesi rispetto alle  scadenze  originarie.  Nel  procedimento  per

omologa del concordato preventivo il Tribunale acquisisce  il  parere

del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la  sussistenza

dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis del regio  decreto

16 marzo 1942, n. 267, procede all’omologa, dando espressamente  atto

delle nuove scadenze.

  4. Il debitore che ha ottenuto la concessione del  termine  di  cui

all’articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16  marzo  1942,  n.

267, che sia gia’ stato prorogato dal Tribunale,  puo’,  prima  della

scadenza, presentare istanza per  la  concessione  di  una  ulteriore

proroga sino a novanta  giorni,  anche  nei  casi  in  cui  e’  stato

depositato ricorso per  la  dichiarazione  di  fallimento.  L’istanza

indica gli elementi  che  rendono  necessaria  la  concessione  della

proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti  per  effetto

dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Il  Tribunale,  acquisito  il

parere del Commissario giudiziale se  nominato,  concede  la  proroga

quando ritiene che l’istanza  si  basa  su  concreti  e  giustificati

motivi. Si applica l’articolo 161, commi settimo e ottavo, del  regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267.

  5. L’istanza di cui al comma 4 puo’ essere presentata dal  debitore

che ha ottenuto  la  concessione  del  termine  di  cui  all’articolo

182-bis, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267.  Il

Tribunale provvede in camera  di  consiglio  omessi  gli  adempimenti

previsti dall’articolo 182-bis, comma  settimo,  primo  periodo,  del

regio decreto 16 marzo 1942, n.  267  e  concede  la  proroga  quando

ritiene che l’istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che

continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un  accordo  di

ristrutturazione dei debiti con le maggioranze  di  cui  all’articolo

182-bis, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

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