Art.1 Comma.565 Legge di bilancio 2021
Art.1 Legge di bilancio 2021
Legge di bilancio 2021
Comma.565
Trattamento di previdenza dei docenti di università private
565. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni del comma 1 dell’articolo 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243, per i professori e i ricercatori delle università non statali legalmente riconosciute, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’aliquota contributiva di finanziamento del trattamento di quiescenza è pari a quella in vigore, con i medesimi criteri di ripartizione, per le stesse categorie di personale in servizio presso le università statali. Restano acquisite alla gestione di riferimento e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dalla differenza tra l’aliquota contributiva e l’aliquota di computo relativa ai trattamenti di quiescenza con riferimento al periodo 2016-2020, pari a euro 53.926.054 per l’anno 2021, si provvede mediante apposito trasferimento dal bilancio dello Stato all’ente previdenziale.