Art.97 Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione della Repubblica Italiana
Art.97
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (1).
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buono andamento e l’imparzialita’ dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita’ proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
(1) Comma aggiunto dall’art. 2, L. cost. 20 aprile 2012, n. 1, le cui disposizioni si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.