Lavoro

Art.97 Costituzione della Repubblica Italiana

16 Dicembre 2020 -

Costituzione della Repubblica Italiana

Art.97

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (1).

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buono andamento e l’imparzialita’ dell’amministrazione.

Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita’ proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.


(1) Comma aggiunto dall’art. 2, L. cost. 20 aprile 2012, n. 1, le cui disposizioni si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.

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