Articolo 1, comma 220, della legge n. 205/2017
Art. 1 comma. 220
220. Alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 con riferimento a
contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, delle donne
vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi
sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle
case rifugio, di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre
2013, n. 119, e’ attribuito, per un periodo massimo di trentasei
mesi, un contributo entro il limite di spesa di un milione di euro
per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a titolo di sgravio delle
aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e
assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i criteri di
assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al periodo
precedente.