Articolo 1, comma 220, della legge n. 205/2017

Art. 1 comma. 220

220. Alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.

381, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro  a

tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 con riferimento a

contratti stipulati non  oltre  il  31  dicembre  2018,  delle  donne

vittime di violenza di genere, debitamente  certificati  dai  servizi

sociali del comune di residenza o dai centri  anti-violenza  o  dalle

case rifugio, di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge  14  agosto

2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  ottobre

2013, n. 119, e’ attribuito, per  un  periodo  massimo  di  trentasei

mesi, un contributo entro il limite di spesa di un  milione  di  euro

per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a titolo di  sgravio  delle

aliquote   per   l’assicurazione   obbligatoria    previdenziale    e

assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte.

Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di

concerto con il Ministro dell’interno, sono stabiliti  i  criteri  di

assegnazione e di  ripartizione  delle  risorse  di  cui  al  periodo

precedente.

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