Articolo 1 comma 260 LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145

Articolo 1 comma 260 LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145

260. Per il  periodo  2019-2021  la  rivalutazione  automatica  dei
trattamenti   pensionistici,   secondo   il   meccanismo    stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e'
riconosciuta: 
    a)  per  i  trattamenti  pensionistici  complessivamente  pari  o
inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS,  nella  misura  del
100 per cento; 
    b) per i trattamenti pensionistici complessivamente  superiori  a
tre volte il trattamento minimo INPS e  con  riferimento  all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi: 
      1)  nella  misura  del  97  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici complessivamente pari o inferiori a  quattro  volte  il
trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore  a  tre
volte il predetto  trattamento  minimo  e  inferiore  a  tale  limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante  sulla
base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di  rivalutazione
e'  comunque  attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto  limite
maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro  volte  il
predetto trattamento minimo e inferiore a  tale  limite  incrementato
della quota di  rivalutazione  automatica  spettante  sulla  base  di
quanto previsto dal presente numero, l'aumento  di  rivalutazione  e'
comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
maggiorato; 
      2)  nella  misura  del  77  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici  complessivamente  superiori   a   quattro   volte   il
trattamento minimo  INPS  e  pari  o  inferiori  a  cinque  volte  il
trattamento minimo INPS. Per  le  pensioni  di  importo  superiore  a
cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante  sulla
base  di  quanto  previsto  dal   presente   numero,   l'aumento   di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto
limite maggiorato; 
      3)  nella  misura  del  52  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici  complessivamente   superiori   a   cinque   volte   il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento
minimo INPS. Per le pensioni di importo  superiore  a  sei  volte  il
predetto trattamento minimo e inferiore a  tale  limite  incrementato
della quota di  rivalutazione  automatica  spettante  sulla  base  di
quanto previsto dal presente numero, l'aumento  di  rivalutazione  e'
comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
maggiorato; 
      4)  nella  misura  del  47  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a sei volte  il  trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a otto  volte  il  trattamento  minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte  il  predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto  previsto
dal  presente  numero,  l'aumento  di   rivalutazione   e'   comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
      5)  nella  misura  del  45  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a otto volte il  trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a nove  volte  il  trattamento  minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte  il  predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto  previsto
dal  presente  numero,  l'aumento  di   rivalutazione   e'   comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
      6)  nella  misura  del  40  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a nove volte il  trattamento
minimo INPS. 

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