Articolo 1 comma 260 LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145
Articolo 1 comma 260 LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145
260. Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei
trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o
inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del
100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi:
1) nella misura del 97 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre
volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato
della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di
quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e'
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato;
2) nella misura del 77 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a
cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
3) nella misura del 52 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento
minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato
della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di
quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e'
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato;
4) nella misura del 47 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto
dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
5) nella misura del 45 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto
dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
6) nella misura del 40 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento
minimo INPS.