Articolo 1, comma 343, della legge n. 160/2019
Bonus Asilo Nido Inps 2020
343. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.
232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: « per ciascuno degli anni
2019, 2020 e 2021 » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: « a decorrere dall'anno 2019 »;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « A decorrere
dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo e' comunque
incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001
euro fino a 40.000 euro; l'importo del buono spettante a decorrere
dall'anno 2022 puo' essere rideterminato, nel rispetto del limite di
spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunita' e la
famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio
di cui al sesto periodo del presente comma »;
c) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: « Il beneficio di
cui ai primi tre periodi del presente comma e' riconosciuto nel
limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di
euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019, 520
milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021,
541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno
2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per
l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro
per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028 e 621 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2029 ».