Articolo.2 della legge 8 agosto 1995, n. 335

Art. 2

 (Armonizzazione)

   1. Con effetto dal 1 gennaio 1996 e’ istituita presso l’INPDAP  la

gestione  separata  dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello

Stato, nonche’ alle altre categorie di personale i cui trattamenti di

pensione sono a carico del bilancio dello Stato di  cui  all’articolo

4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

   2.  Le  Amministrazioni  statali  sono tenute al versamento di una

contribuzione, rapportata alla base imponibile,  per  un’aliquota  di

finanziamento,   al   netto  degli  incrementi  contributivi  di  cui

all’articolo  3,  comma  24,  complessivamente  pari   a   32   punti

percentuali,  di  cui  8,20  punti  a  carico del dipendente. Trovano

applicazione  le  disposizioni  di   cui   all’articolo   3-ter   del

decreto-legge   19   settembre   1992,   n.   384,   convertito   con

modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie

di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio

dello Stato, in attesa dell’attuazione della delega di cui  ai  commi

22  e 23, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai fini

della determinazione  dell’aliquota del contributo di solidarieta’ di

cui all’articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si prescinde

dall’ammontare     della     retribuzione     imponibile     inerente

all’assicurazione di cui al comma 1.

   3.  Le  Amministrazioni  centrali  e  periferiche, in attesa della

definizione dell’assetto organizzatorio per far fronte ai compiti  di

cui  ai  commi 1 e 2, continuano ad espletare in regime convenzionale

le attivita’ connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza

dei dipendenti dello Stato. Restano conseguentemente  demandate  alle

Direzioni   provinciali  del  Tesoro  le  competenze  attinenti  alle

funzioni di ordinazione primaria e secondaria della spesa relativa ai

trattamenti pensionistici dei dipendenti statali gia’  attribuite  in

applicazione   del   testo  unico  delle  norme  sul  trattamento  di

quiescenza dei dipendenti civili e militari  dello  Stato,  approvato

con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 dicembre 1973, n.

1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19  aprile  1986,

n.  138.  Restano  altresi’ attribuite alle predette Amministrazioni,

ove previsto dalla vigente normativa, le competenze  in  ordine  alla

corresponsione   dei   trattamenti   provvisori   di  pensione,  alla

liquidazione  delle  indennita’  in  luogo  di  pensione  e  per   la

costituzione  delle  posizioni  assicurative  presso  altre  gestioni

pensionistiche. Al fine di garantire  il  pagamento  dei  trattamenti

pensionistici  e’  stabilito  un  apporto  dello Stato a favore della

gestione di cui al comma 1, valutato  in  lire  14.550  miliardi  per

l’anno 1996 e in lire 16.205 miliardi per l’anno 1997.

   4. L’onere derivante dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3,

complessivamente  valutato in lire 39.550 miliardi per l’anno 1996 ed

in lire 41.955 miliardi per  l’anno  1997,  e’  cosi’  ripartito:  a)

quanto a lire 6.400 miliardi per l’anno 1996 ed a lire 6.600 miliardi

per l’anno 1997 per minori entrate contributive dovute dal dipendente

ed  a  lire 18.600 miliardi per l’anno 1996 ed a lire 19.150 miliardi

per l’anno 1997 per  contribuzione  a  carico  delle  Amministrazioni

statali  di  cui  al  comma  2;  b) quanto a lire 14.550 miliardi per

l’anno 1996 ed a lire 16.205 miliardi per l’anno 1997, quale  apporto

a  carico  dello  Stato in favore della gestione di cui al comma 1. A

tale  onere  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle

proiezioni   dello   stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio

triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato di  previsione  del

Ministero  del  tesoro  per l’anno 1995 e corrispondenti capitoli per

gli anni successivi.

   5. Per i lavori assunti dal 1 gennaio 1996 alle  dipendenze  delle

Amministrazioni   pubbliche   di   cui  all’articolo  1  del  decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di  fine  servizio,

comunque   denominati,  sono  regolati  in  base  a  quanto  previsto

dall’articolo 2120 del codice civile in  materia  di  trattamento  di

fine rapporto.

   6.  La  contrattazione  collettiva  nazionale  in conformita’ alle

disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio  1993,

n.   29,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  definisce,

nell’ambito dei singoli comparti,  entro  il  30  novembre  1995,  le

modalita’   di  attuazione  di  quanto  previsto  dal  comma  5,  con

riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva  e

contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di

cui  all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993,

n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante  le

forme  pensionistiche  complementari.  Con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  funzione

pubblica,  di  concerto  con il Ministro del tesoro e con il Ministro

del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  entro  trenta  giorni  si

provvede  a  dettare  norme di esecuzione di quanto definito ai sensi

del primo periodo del presente comma.

   7. La contrattazione collettiva nazionale, nell’ambito dei singoli

comparti, definisce, altresi’, ai sensi del comma 6, le modalita’ per

l’applicazione, nei confronti dei lavoratori gia’ occupati alla  data

del  31  dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di

fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo

del comma 6 in materia di disposizioni di esecuzione.

   8.  Il   trattamento   di   fine   rapporto,   come   disciplinato

dall’articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, viene corrisposto

dalle  amministrazioni  ovvero  dagli  enti  che  gia’  provvedono al

pagamento dei trattamenti di fine servizio di cui  al  comma  5.  Non

trovano  applicazione  le  disposizioni sul “Fondo di garanzia per il

trattamento di fine rapporto” istituito con l’articolo 2 della citata

legge n. 297 del 1982.

   9. Con  effetto  dal  1  gennaio  1996,  per  i  dipendenti  delle

Amministrazioni   pubbliche   di   cui  all’articolo  1  del  decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza

esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria,  nonche’  per  le

altre  categorie  di  dipendenti  iscritti  alle  predette  forme  di

previdenza,  si  applica,  ai  fini  della  determinazione della base

contributiva e pensionabile, l’articolo  12  della  legge  30  aprile

1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto

del  Ministro  del  tesoro  sono  definiti i criteri per l’inclusione

nelle predette basi delle indennita’ e  assegni  comunque  denominati

corrisposti ai dipendenti in servizio all’estero.

   10.  Nei  casi  di  applicazione  dei commi 1 e 2 dell’articolo 15

della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia  di  assoggettamento

alla  ritenuta  in conto entrate del Ministero del tesoro della quota

di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di  cui  al

comma  9  opera  per  la  parte  eccedente  l’incremento  della  base

pensionabile previsto dagli articoli 15,  16  e  22  della  legge  29

aprile  1976,  n.  177,  rispettivamente,  per  il  personale civile,

militare, ferroviario e per quello previsto dall’articolo  15,  comma

2, della citata legge n. 724 del 1994.

   11.  La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9

e 10 concorre  alla  determinazione  delle  sole  quote  di  pensione

previste   dall’articolo   13,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

   12. Con effetto  dal  1  gennaio  1996,  per  i  dipendenti  delle

Amministrazioni   pubbliche   di   cui  all’articolo  1  del  decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza

esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria,  nonche’  per  le

altre  categorie  di  dipendenti  iscritti  alle  predette  forme  di

previdenza, cessati dal servizio per  infermita’  non  dipendenti  da

causa   di   servizio   per  le  quali  gli  interessati  si  trovino

nell’assoluta  e  permanente  impossibilita’  di  svolgere  qualsiasi

attivita’  lavorativa,  la  pensione  e’  calcolata  in misura pari a

quella che sarebbe spettata all’atto del  compimento  dei  limiti  di

eta’  previsti  per il collocamento a riposo. In ogni caso non potra’

essere computata un’anzianita’  utile  ai  fini  del  trattamento  di

pensione  superiore  a 40 anni e l’importo del trattamento stesso non

potra’ superare l’80 per cento della base  pensionabile,  ne’  quello

spettante  nel  caso  che  l’inabilita’  sia  dipendente  da causa di

servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui

al  presente  comma  e’  richiesto  il  possesso  dei  requisiti   di

contribuzione   previsti  per  il  conseguimento  della  pensione  di

inabilita’ di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n.  222.

Con  decreto  dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del

lavoro e della previdenza sociale saranno  determinate  le  modalita’

applicative  delle  disposizioni  del  presente comma, in linea con i

principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n.  222,  come  modificata

dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato

di   inabilita’   operano   le   competenze  previste  dalle  vigenti

disposizioni  in  materia  di  inabilita’  dipendente  da  causa   di

servizio.

   13.  Con effetto dal 1 gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma

3 dell’articolo 15 della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  spettanti

per  i  casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti

di eta’ previsti dall’ordinamento di  appartenenza,  per  infermita’,

per  morte e alle pensioni di reversibilita’ si applica la disciplina

prevista  per  il  trattamento  minimo  delle   pensioni   a   carico

dell’assicurazione   generale   obbligatoria  per  l’invalidita’,  la

vecchiaia ed i superstiti.

   14. All’articolo 6, comma 1,  lettera  b),  del  decreto-legge  12

settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

novembre  1983, n. 638, come modificato dall’articolo 4, comma 1, del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: “tre  volte”

sono sostituite dalle seguenti: “quattro volte”.

   15.  All’articolo  12  della  legge  30  aprile  1969,  n.  153, e

successive modificazioni e integrazioni, e’  aggiunto,  in  fine,  il

seguente comma:

   “Sono  altresi’  esclusi  dalla  retribuzione imponibile di cui al

presente articolo:

   a) le  spese  sostenute  dal  datore  di  lavoro  per  le  colonie

climatiche in favore dei figli dei dipendenti;

   b)  le  borse  di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei

dipendenti che  abbiano  superato  con  profitto  l’anno  scolastico,

compresi  i  figli  maggiorenni  qualora  frequentino l’universita’ e

siano in regola con gli esami dell’anno accademico;

   c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di

asili nido aziendali;

   d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di

circoli aziendali con finalita’  sportive,  ricreative  e  culturali,

nonche’ quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;

   e)  la  differenza  fra  il  prezzo  di mercato e quello agevolato

praticato  per  l’assegnazione  ai  dipendenti,  secondo  le  vigenti

disposizioni,  di  azioni  della societa’ datrice di lavoro ovvero di

societa’ controllanti o controllate;

   f) il valore dei generi in natura prodotti dall’azienda  e  ceduti

ai  dipendenti,  limitatamente  all’importo eccedente il 50 per cento

del prezzo praticato al grossista”.

   16. L’indennita’ di servizio all’estero corrisposta  al  personale

dell’Istituto  nazionale  per  il  commercio  estero e’ esclusa dalla

contribuzione  di  previdenza  ed   assistenza   sociale   ai   sensi

dall’articolo  12  della  legge  30 aprile 1969, n. 153, e successive

modificazioni ed integrazioni,  per  la  parte  eccedente  la  misura

dell’indennita’ integrativa speciale.

   17.  Le  disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell’ultimo

comma dell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, introdotto

dal comma 15, nonche’ quella di cui al comma 16, si  applicano  anche

ai  periodi  precedenti  la  data di entrata in vigore della presente

legge.  Restano  comunque  validi  e  conservano  la loro efficacia i

versamenti  gia’  effettuati  e  le  prestazioni   previdenziali   ed

assistenziali erogate.

   18.  A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata

in vigore della presente legge rientra nella retribuzione  imponibile

ai  sensi  dell’articolo  12  della  legge  30 aprile 1969, n. 153, e

successive modificazioni  e  integrazioni,  il  50  per  cento  della

differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e

prestiti  concessi  dal  datore  del lavoro ai dipendenti ed il tasso

agevolato, se inferiore al predetto costo,  applicato  ai  dipendenti

stessi.  Per  i  lavoratori, privi di anzianita’ contributiva, che si

iscrivono a far data  dal  1  gennaio  1996  a  forme  pensionistiche

obbligatorie  e  per  coloro  che esercitano l’opzione per il sistema

contributivo, ai sensi del comma 23 dell’articolo 1, e’ stabilito  un

massimale  annuo  della  base contributiva e pensionabile di lire 132

milioni, con effetto  sui  periodi  contributivi  e  sulle  quote  di

pensione  successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi

alla data di esercizio  dell’opzione.  Detta  misura  e’  annualmente

rivalutata  sulla  base  dell’indice  dei  prezzi  al  consumo per le

famiglie di operai e impiegati, cosi’ come calcolato  dall’ISTAT.  Il

Governo  della  Repubblica  e’  delegato ad emanare, entro centoventi

giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  norme

relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito

eccedente   l’importo   del   tetto   in  vigore,  ove  destinata  al

finanziamento dei Fondi pensione di cui  al  decreto  legislativo  21

aprile  1993,  n.  124,  e  successive modificazioni ed integrazioni,

seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi gia’  previsti  nel

predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

   19.  L’applicazione  delle  disposizioni in materia di aliquote di

rendimento previste dal comma  1  dell’articolo  17  della  legge  23

dicembre 1994, n. 724, non puo’ comportare un trattamento superiore a

quello  che  sarebbe spettato in base all’applicazione delle aliquote

di rendimento previste dalla normativa vigente.

   20. Per  i  dipendenti  delle  Amministrazioni  pubbliche  di  cui

all’articolo  1  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29,

iscritti  alle  forme  di  previdenza  esclusive   dell’assicurazione

generale  obbligatoria,  nonche’ per le altre categorie di dipendenti

iscritti alle predette forme di previdenza,  che  anteriormente  alla

data   del   1   gennaio  1995  avevano  esercitato  la  facolta’  di

trattenimento in servizio, prevista  da  specifiche  disposizioni  di

legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1 gennaio 1995,

il  procedimento di dispensa dal servizio per invalidita’, continuano

a trovare applicazione le  disposizioni  sull’indennita’  integrativa

speciale  di cui all’articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e

successive modificazioni ed integrazioni.

   21. Con effetto dal 1 gennaio 1996, le lavoratrici  iscritte  alle

forme   esclusive   dell’assicurazione   generale   obbligatoria  per

l’invalidita’,  la  vecchiaia  e  i  superstiti  al  compimento   del

sessantesimo   anno   di  eta’,  possono  conseguire  il  trattamento

pensionistico  secondo  le regole previste dai singoli ordinamenti di

appartenenza  per  il  pensionamento  di  vecchiaia  ovvero  per   il

collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta’.

   22.  Il  Governo  della  Repubblica  e’ delegato ad emanare, entro

dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,

sentite  le  organizzazioni  maggiormente  rappresentative  sul piano

nazionale, uno o piu’ decreti legislativi  intesi  all’armonizzazione

dei  regimi  pensionistici  sostitutivi  dell’assicurazione  generale

obbligatoria  operanti  presso  l’INPS,  l’INPDAP  nonche’dei  regimi

pensionistici  operanti  presso  l’Ente  nazionale  di  previdenza ed

assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresi’ con

riferimento alle forme pensionistiche a  carico  del  bilancio  dello

Stato  per  le  categorie di personale non statale di cui al comma 2,

terzo periodo, con  l’osservanza  dei  seguenti  principi  e  criteri

direttivi:

     a)  determinazione  delle  basi  contributive e pensionabili con

riferimento all’articolo 12 della legge 30 aprile  1969,  n.  153,  e

successive    modificazioni    ed   integrazioni,   con   contestuale

ridefinizione delle aliquote contributive  tenendo  conto,  anche  in

attuazione  di  quanto  previsto  nella lettera b), delle esigenze di

equilibrio delle  gestioni  previdenziali,  di  commisurazione  delle

prestazioni  pensionistiche  agli oneri contributivi sostenuti e alla

salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto  con  quelle

assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell’articolo 1;

     b)  revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i

principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell’articolo 1;

     c) revisione dei requisiti di accesso alle  prestazioni  secondo

criteri di flessibilita’ omogenei rispetto a quelli fissati dai commi

da 19 a 23 dell’articolo 1;

     d) armonizzazione dell’insieme delle prestazioni con riferimento

alle  discipline  vigenti  nell’assicurazione  generale obbligatoria,

salvaguardando  le  normative  speciali  motivate  da   effettive   e

rilevanti   peculiarita’  professionali  e  lavorative  presenti  nei

settori interessati.

   23. Il Governo della Repubblica  e’  delegato  ad  emanare,  entro

dodici  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge,

norme intese a:

     a) prevedere, per i lavoratori di cui all’articolo 5, commi 2  e

3,  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di

accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del  principio  di

flessibilita’  come  affermato  dalla presente legge, secondo criteri

coerenti e funzionali alle obiettive  peculiarita’  ed  esigenze  dei

rispettivi   settori   di  attivita’  dei  lavoratori  medesimi,  con

applicazione della disciplina in materia di computo  dei  trattamenti

pensionistici  secondo il sistema contributivo in modo da determinare

effetti compatibili con le specificita’ dei settori delle attivita’;

     b)  armonizzare  ai  principi  ispiratori della presente legge i

trattamenti pensionistici del personale di cui all’articolo 2,  commi

4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni  e  integrazioni,  tenendo  conto,  a  tal   fine,   in

particolare,  della  peculiarita’ dei rispettivi rapporti di impiego,

dei differenti limiti di eta’ previsti per il collocamento a  riposo,

con  riferimento  al criterio della residua speranza di vita anche in

funzione  di  valorizzazione  della  conseguente  determinazione  dei

trattamenti   medesimi.  Fino  all’emanazione  delle  norme  delegate

l’accesso alle prestazioni per anzianita’  e  vecchiaia  previste  da

siffatti trattamenti e’regolato secondo quando previsto dall’articolo

18,  comma  8-quinquies,  del  decreto legislativo 21 aprile 1993, n.

124, introdotto dall’articolo 15, comma 5, della presente legge.

   24.   Il   Governo,   avuto   riguardo   alle   specificita’   che

caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse attivita’

lavorative,  subordinate  e  autonome,  e’ delegato ad emanare, entro

dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,

norme  intese  a  rendere compatibili con tali specificita’ i criteri

generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra

misura  degli   importi   contributivi   e   importi   pensionistici.

Nell’esercizio  della  delega  il  Governo  si  atterra’  ai seguenti

principi e criteri direttivi:

     a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui  al

comma  2  dell’articolo  7  della  legge  2  agosto  1990, n. 233, in

funzione dell’effettiva  capacita’  contributiva  e  del  complessivo

aumento delle entrate;

     b)  razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di

tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate;

     c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno  gestionale,

delle  aliquote  contributive  a  carico  dei  datori di lavoro e dei

lavoratori autonomi ed a carico dei  lavoratori  dipendenti  ai  fini

dell’equiparazione  con  la  contribuzione dei lavoratori degli altri

settori produttivi; per le aziende con processi  produttivi  di  tipo

industriale  l’adeguamento  dovra’  essere stabilito con carattere di

priorita’ e con un meccanismo di maggiore rapidita’;

     f) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei  datori  di

lavoro,  in  coerenza  con  quella  prevista  per  gli  altri settori

produttivi, nella considerazione della specificita’ delle  aziende  a

piu’  alta  densita’  occupazionale  site  nelle  zone  di  cui  agli

obiettivi 1 e 5b del Regolamento (CEE) n.2052/88 del Consiglio del 24

giugno 1988;

     e) previsione  di  appositi  coefficienti  di  rendimento  e  di

riparametrazione  ai  fini del calcolo del trattamento pensionistico,

che per i lavoratori dipendenti siano idonei a  garantire  rendimenti

pari   a  quelli  dei  lavoratori  subordinati  degli  altri  settori

produttivi;

     f)  considerazione della continuazione dell’attivita’ lavorativa

dopo il pensionamento ai fini della  determinazione  del  trattamento

medesimo;

     g)  corrispondentemente  alla  generalizzazione della disciplina

dei trattamenti di disoccupazione,  armonizzazione  della  disciplina

dell’accreditamento  figurativo connessa ai periodi di disoccupazione

in   relazione   all’attivita’   lavorativa   prestata,    ai    fini

dell’ottenimento  dei requisiti contributivi utili per la pensione di

anzianita’;

     h) revisione, ai fini della determinazione del diritto  e  della

misura della pensione di anzianita’ degli operai agricoli dipendenti,

del  numero  dei  contributi  giornalieri utili per la determinazione

della contribuzione giornaliera ai fini dell’anno  di  contribuzione,

in ragione della peculiarita’ dell’attivita’ del settore.

   25.  Il Governo della Repubblica e’ delegato ad emanare, entro sei

mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  norme

volte  ad  assicurare,  a  decorrere  dal  1  gennaio 1996, la tutela

previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attivita’  autonoma

di  libera  professione,  senza  vincolo  di  subordinazione,  il cui

esercizio e’ subordinato all’iscrizione ad appositi albi  o  elenchi,

in conformita’ ai seguenti principi e criteri direttivi:

     a)   previsione,   avuto  riguardo  all’entita’  numerica  degli

interessati, della  costituzione  di  forme  autonome  di  previdenza

obbligatoria,  con  riferimento  al  modello  delineato  dal  decreto

legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  e  successive  modificazioni  ed

integrazioni;

     b)  definizione  del  regime  previdenziale in analogia a quelli

degli enti per i liberi professionisti di  cui  al  predetto  decreto

legislativo,  sentito  l’Ordine  o  l’Albo,  con  determinazione  del

sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema  contributivo

ovvero  l’inclusione,  previa  delibera dei competenti enti, in forme

obbligatorie di previdenza gia’ esistenti per categorie similari;

     c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a

garantire l’equilibrio gestionale, anche con  la  partecipazione  dei

soggetti che si avvalgono delle predette attivita’;

     d)  assicurazione  dei  soggetti  appartenenti a categorie per i

quali non sia possibile procedere ai  sensi  della  lettera  a)  alla

gestione di cui ai commi 26 e seguenti.

26

   26.  A  decorrere  dal  1 gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione

presso una apposita Gestione separata, presso l’INPS,  e  finalizzata

all’estensione    dell’assicurazione    generale   obbligatoria   per

l’invalidita’,  la  vecchiaia  ed  i  superstiti,  i   soggetti   che

esercitano   per   professione  abituale,  ancorche’  non  esclusiva,

attivita’ di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49  del

testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive

modificazioni  ed  integrazioni,  nonche’  i  titolari di rapporti di

collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2,  lettera

a),  dell’articolo  49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla

vendita a domicilio di cui all’articolo  36  della  legge  11  giugno

1971,  n.  426.  Sono  esclusi dall’obbligo i soggetti assegnatari di

borse di studio, limitatamente alla relativa attivita’.

   27.  I  soggetti  tenuti  all’iscrizione  prevista  dal  comma  26

comunicano  all’INPS,  entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di

inizio  dell’attivita’  lavorativa,  se  posteriore,   la   tipologia

dell’attivita’  medesima,  i  propri  dati  anagrafici,  il numero di

codice fiscale e il proprio domicilio.

   28. I soggetti indicati  nel  primo  comma  dell’articolo  23  del

decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,

che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto  forma  di

partecipazione  agli  utili per prestazioni di lavoro autonomo di cui

al comma 26 sono tenuti ad inoltrare all’INPS, nei termini  stabiliti

nel  quarto  comma  dell’articolo  9 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una coppia del  modello  770-D,

con  esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro

autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a  f),  e  nel  comma  3

dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

e successive modificazioni ed integrazioni.

   29.  Il  contributo  alla  Gestione separata di cui al comma 26 e’

dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed e’ applicato  sul

reddito  delle attivita’ determinato con gli stessi criteri stabiliti

ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta

dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti

definitivi. Hanno diritto all’accreditamento di  tutti  i  contributi

mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento

i  soggetti  che  abbiano  corrisposto  un  contributo di importo non

inferiore a  quello  calcolato  sul  minimale  di  reddito  stabilito

dall’articolo  1,  comma  3,  della  legge  2  agosto 1990, n. 233. e

successive modificazioni ed integrazioni. In  caso  di  contribuzione

annua   inferiore  a  detto  importo,  i  mesi  di  assicurazione  da

accreditare  sono  ridotti  in  proporzione  alla  somma  versata.  I

contributi  come  sopra  determinati  sono  attribuiti  temporalmente

dall’inizio dell’anno  solare  fino  a  concorrenza  di  dodici  mesi

nell’anno.  Il  contributo  e’  adeguato con decreto del Ministro del

lavoro e della previdenza sociale di concerto  con  il  Ministro  del

tesoro, sentito l’organo di gestione come definito ai sensi del comma

32.

   30.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza

sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e  del  tesoro,  da

emanare  entro  il  31  ottobre 1995, sono definiti le modalita’ ed i

termini per il versamento  del  contributo  stesso,  prevedendo,  ove

coerente  con  la  natura  dell’attivita’  soggetta al contributo, il

riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico  dell’iscritto

e  di  due terzi a carico del committente dell’attivita’ espletata ai

sensi del comma  26.  Se  l’ammontare  dell’acconto  versato  risulta

superiore  a  quello del contributo dovuto per l’anno di riferimento,

l’eccedenza e’ computata in  diminuzione  dei  versamenti,  anche  di

acconto, dovuti per il contributo relativo all’anno successivo, ferma

restando  la facolta’ dell’interessato di chiederne il rimborso entro

il medesimo termine previsto per  il  pagamento  del  saldo  relativo

all’anno  cui  il  credito  si  riferisce.  Per  i  soggetti  che non

provvedono entro i termini  stabiliti  al  pagamento  dei  contributi

ovvero  vi  provvedono  in  misura  inferiore  a  quella  dovuta,  si

applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per  la

gestione previdenziale degli esercenti attivita’ commerciali.

   31. Ai soggetti tenuti all’obbligo contributivo di cui ai commi 26

e  seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di

requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti

dalla presente legge per i lavoratori iscritti  per  la  prima  volta

alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.

   32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, l’assetto organizzativo e

funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi

26 e seguenti e’ definito, per quanto non diversamente  disposto  dai

medesimi  commi,  in  base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto

legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2  agosto  1990,  n.

233,  e  successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di

adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase

di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1 gennaio 1994,

le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell’articolo  11

della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

   33.  Il  Governo  della  Repubblica  e’ delegato ad emanare, entro

dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,

norme  volte  ad armonizzare la disciplina della gestione “Mutualita’

pensioni”, istituita in seno all’INPS dalla legge 5  marzo  1963,  n.

389,  con  le disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo

alle peculiarita’ della specifica forma di assicurazione  sulla  base

dei seguenti principi:

     a) conferma della volontarieta’ dell’accesso;

     b) applicazione del sistema contributivo;

     c)  adeguamento  della  normativa a quella prevista ai sensi dei

commi 26 e seguenti, ivi compreso l’assetto autonomo  della  gestione

con    partecipazione    dei    soggetti   iscritti   all’organo   di

amministrazione.

                               Art. 2.

                          (Armonizzazione)

                               Art. 2.

                          (Armonizzazione)

                               Art. 2.

                          (Armonizzazione)

           Nota all’art. 2, comma 1:

            – Il comma 4 dell’art. 4 del D.Lgs. 30  giugno  1994,  n.

          479  (Attuazione  della delega conferita dall’art. 1, comma

          32, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  in  materia  di

          riordino  e  soppressione  di enti pubblici di previdenza e

          assistenza)  cosi’  recita:  “4.  Al  fine  di   consentire

          all’INPDAP  di  provvedere  all’erogazione  del trattamento

          pensionistico per i dipendenti dello Stato  attraverso  una

          apposita gestione separata, con provvedimento di legge sono

          stabiliti  i  termini  di  decorrenza,  le  aliquote  e  le

          modalita’  con  cui  le  amministrazioni  statali   versano

          all’Istituto  le  corrispondenti  contribuzioni per ciascun

          dipendente”.

           Note all’art. 2, comma 2:

            – Il testo dell’art. 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n.

          384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre

          1992, n. 438 (Misure urgenti in materia di  previdenza,  di

          sanita’   e   di  pubblico  impiego,  nonche’  disposizioni

          fiscali) e’ il seguente:

             “Art. 3-ter.- 1. A decorrere  dal  1  gennaio  1993,  e’

          stabilita  in  favore  di  tutti i regimi pensionistici dei

          dipendenti  pubblici  e  privati  che  prevedono   aliquote

          contributive  a  carico  del lavoratore inferiori al 10 per

          cento una aliquota aggiuntiva  nella  misura  di  un  punto

          percentuale sulle quote di retribuzione eccedente il limite

          della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata

          ai  fini dell’applicazione dell’articolo 21, comma 6, della

          legge 11 marzo 1988, n.  67.  Tale  incremento  si  applica

          comunque  a carico dei lavoratori autonomi, in favore delle

          rispettive  gestioni,  sulle  quote  di  reddito  d’impresa

          eccedenti il limite innanzi indicato”.

            –  Si  riporta l’art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n.

          41 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e

          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

             “Art. 25.- 1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 le gestioni

          di  previdenza  sostitutive,  esclusive  ed esonerative del

          regime generale, ad eccezione dello Stato,  sono  tenute  a

          versare  al  predetto  regime un contributo di solidarieta’

          commisurato all’ammontare delle retribuzioni imponibili dei

          singoli ordinamenti agli effetti pensionistici.

             2.  La  misura  del  contributo   di   solidarieta’   e’

          determinata  ogni  tre anni, per ogni gestione, con decreto

          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del

          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto

          con il Ministro del tesoro e, per le forme esclusive, anche

          con  il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle

          caratteristiche  demografiche  ed  economiche  di  ciascuna

          gestione.  In  sede  di  prima  applicazione  la misura del

          contributo e’ pari al 2 per cento.

             3.   Il   contributo   e’   versato   dalle   competenti

          amministrazioni  e  fondi pensionistici all’anzidetto fondo

          pensioni lavoratori dipendenti entro 20 giorni  dalla  fine

          del  mese  di  pagamento  della  contribuzione  dovuta alle

          amministrazioni e fondi medesimi”.

           Note all’art. 2, comma 3:

            –  Il  D.P.R.   29   dicembre   1973,   n.   1092,   reca

          l’approvazione  del testo unico delle norme sul trattamento

          di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato-

          Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  120  del  9  maggio

          1974.

            –  Il  D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138 (Parziale attuazione

          della delega di cui alle lettere  a), b) e d)  del  secondo

          comma  dell’art.  1  della  legge 7 agosto 1985, n. 428, in

          materia di  semplificazione  delle  procedure  relative  al

          pagamento  di  stipendi  e  pensioni)  e’  pubblicato nella

          Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 1986).

           Note all’art. 2, comma 5:

            – L’art. 1 del D.Lgs.  3  febbraio  1993,  n.  29,  cosi’

          recita:

             “Art.  1  (Finalita’ ed ambito di applicazione). – 1. Le

          disposizioni    del    presente    decreto     disciplinano

          l’organizzazione  degli  uffici e i rapporti di lavoro e di

          impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,

          tenuto  conto  delle  autonomie  locali  e  di quelle delle

          regioni e delle province autonome, nel  rispetto  dell’art.

          97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

               a)  accrescere  l’efficienza  delle amministrazioni in

          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei

          Paesi della Comunita’ Europea, anche mediante il coordinato

          sviluppo di sistemi informativi pubblici;

               b)   razionalizzare  il  costo  del  lavoro  pubblico,

          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e

          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

               c) integrare gradualmente  la  disciplina  del  lavoro

          pubblico con quella del lavoro privato.

             2.  Per  amministrazioni pubbliche si intendono tutte le

          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e

          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,

          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento

          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita’

          montane, e loro consorzi ed  associazioni,  le  istituzioni

          universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari, le

          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e

          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici

          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le

          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

             3. Le disposizioni del  presente  decreto  costituiscono

          principi   fondamentali   ai   sensi  dell’art.  117  della

          Costituzione. Le regioni a statuto ordinario  si  attengono

          ad  esse  tenendo  conto  delle peculiarita’ dei rispettivi

          ordinamenti. I principi desumibili dall’art. 2 della  legge

          23  ottobre  1992,  n.  421, costituiscono altresi’, per le

          regioni a statuto speciale e per le  province  autonome  di

          Trento   e   di  Bolzano,  norme  fondamentali  di  riforma

          economico-sociale della Repubblica”.

            – L’art. 2120 del codice civile e’ il seguente:

             “Art. 2120   (Indennita’ di anzianita’). –  In  caso  di

          cessazione  del  contratto a tempo indeterminato, e’ dovuta

          al prestatore di lavoro  un’indennita’  proporzionale  agli

          anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per di lui

          colpa o di dimissioni volontarie.

             (Le  norme  corporative  possono  tuttavia stabilire che

          l’indennita’  sia  dovuta  anche  in  caso  di   dimissioni

          volontarie, determinandone le condizioni e le modalita’).

             L’ammontare  dell’indennita’ e’ determinato (dalle norme

          corporative)  dagli  usi  o  secondo   equita’,   in   base

          all’ultima  retribuzione e in relazione alla categoria alla

          quale appartiene il prestatore di lavoro.

             (Sono  salve le norme corporative che stabiliscono forme

          equivalenti di previdenza”).

           Note all’art. 2, comma 6:

            – Le disposizioni del titolo III del  D.Lgs.  3  febbraio

          1993, n.  29, sono le seguenti:

                                  “TITOLO III

                           CONTRATTAZIONE COLLETTIVA                         E RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE

             Art.  45   (Contratti collettivi) – 1. La contrattazione

          collettiva e’ nazionale e decentrata.  Essa  si  svolge  su

          tutte  le  materie  relative  al  rapporto  di  lavoro, con

          esclusione di quelle  riservate  alla  legge  e  agli  atti

          normativi e amministrativi secondo il disposto dell’art. 2,

          comma 1,

          lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

             2.  I  contratti collettivi nazionali sono stipulati per

          comparti  della   pubblica   amministrazione   comprendenti

          settori omogenei o affini.

             3.   I   comparti  sono  determinati  e  possono  essere

          modificati, sulla base di accordi stipulati  tra  l’agenzia

          di cui all’art. 50, in rappresentanza della parte pubblica,

          e  le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative

          sul  piano  nazionale,  con  decreto  del  Presidente   del

          Consiglio    dei    Ministri,    previa   intesa   con   le

          amministrazioni regionali, espressa  dalla  Conferenza  dei

          presidenti  delle  regioni  e  delle  privince  autonome di

          Trento e Bolzano, per gli aspetti di  interesse  regionale.

          Fino  a  quando  non  sia  stata  costituita  l’agenzia, in

          rappresentanza della parte pubblica provvede il  Presidente

          del Consiglio dei Ministri o un suo delegato.

             4.    La   contrattazione   collettiva   decentrata   e’

          finalizzata   al   contemperamento    tra    le    esigenze

          organizzative, la tutela dei dipendenti e l’interesse degli

          utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti

          dai contratti collettivi nazionali.

             5.  Mediante  contratti collettivi quadro possono essere

          disciplinate, in modo uniforme per tutti i  comparti  e  le

          aree  di contrattazione collettiva, la durata dei contratti

          collettivi e specifiche materie.

             6.  I  contratti  collettivi   quadro   sono   stipulati

          dall’agenzia  di cui all’art. 50, per la parte pubblica, e,

          per la parte sindacale, dalle  confederazioni  maggiormente

          rappresentative sul piano nazionale.

             7.  I  contratti  collettivi  nazionali di comparto sono

          stipulati dall’agenzia di cui all’art.  50,  per  la  parte

          pubblica,  e,  per la parte sindacale, dalle confederazioni

          maggiormente rappresentative sul piano  nazionale,  nonche’

          dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano

          nazionale nell’ambito del comparto.

             8. I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per

          la parte pubblica, da una delegazione composta dal titolare

          del  potere di rappresentanza delle singole amministrazioni

          o da un suo delegato, che la  presiede,  da  rappresentanti

          dei  titolari  degli  uffici  interessati  e,  per la parte

          sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalita’

          definite  dalla  contrattazione  collettiva   nazionale   e

          nell’ambito  della  provincia  autonoma  di Bolzano e della

          regione Valle d’Aosta anche dalle confederazioni  sindacali

          maggiormente rappresentative sul piano provinciale ai sensi

          dell’art.  9  del decreto del Presidente della Repubblica 6

          gennaio 1978, n. 58, e del decreto legislativo 28  dicembre

          1989, n. 430.

             9.  Le  amministrazioni pubbliche osservano gli obblighi

          assunti con i  contratti  collettivi  di  cui  al  presente

          articolo.  Esse  vi  adempiono  nelle  forme  previste  dai

          rispettivi ordinamenti.

             Art. 46    (Area  di  contrattazione  per  il  personale

          dirigenziale).  –  1. Per ciascuno dei comparti individuati

          ai  sensi  dell’art.  45, comma 3, e’ prevista una autonoma

          separata  area   di   contrattazione   per   il   personale

          dirigenziale non compreso nell’art. 2, comma 4.

             2.  I contratti collettivi nazionali delle aree separate

          di cui al  comma  1  sono  stipulati  dall’agenzia  di  cui

          all’art.  50,  per  la  parte  pubblica,  e,  per  la parte

          sindacale,      dalle      confederazioni      maggiormente

          rappresentative  sul piano nazionale e dalle organizzazioni

          sindacali  interessate  maggiormente  rappresentative   sul

          piano   nazionale  nell’ambito  della  rispettiva  area  di

          riferimento, assicurando un adeguato  riconoscimento  delle

          specifiche tipologie professionali.

             3.  Il  rapporto  di  lavoro  della  dirigenza  medica e

          veterinaria del servizio sanitario nazionale e’ definito in

          una apposita area di  contrattazione  alle  cui  trattative

          partecipano    l’agenzia    prevista   dall’art.   50,   in

          rappresentanza della parte pubblica, e rappresentanti delle

          organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario

          maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

             Art.  47    (Rappresentativita’  sindacale).  –  1.   La

          maggiore   rappresentativita’  sul  piano  nazionale  delle

          confederazioni e delle organizzazioni sindacali e’ definita

          con apposito accordo tra il Presidente  del  Consiglio  dei

          Ministri  o  un  suo delegato e le confederazioni sindacali

          individuate ai sensi del comma 2, da recepire  con  decreto

          del  Presidente  della Repubblica, previa deliberazione del

          Consiglio  dei  Ministri,   sentita   la   Conferenza   dei

          predidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di

          Trento e Bolzano per gli aspetti di interesse regionale.

             2. Fino alla emanazione del decreto di cui al  comma  1,

          restano  in  vigore  e  si  applicano,  anche  alle aree di

          contrattazione di cui all’art. 46, le disposizioni  di  cui

          all’art.  8  del decreto del Presidente della Repubblica 23

          agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti  direttive  emanate

          dalla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri- Dipartimento

          della funzione pubblica. Tale normativa resta in  vigore  e

          si  applica  anche in sede decentrata fino a quando non sia

          data applicazione a quanto previsto dall’art. 45, comma 8.

             Art.   48      (Nuove   forme   di  partecipazione  alla

          organizzazione del lavoro). – 1. In attuazione dell’art. 2,

          comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992,  n.  421,

          la  contrattazione  collettiva  definisce  nuove  forme  di

          partecipazione delle rappresentanze del personale  ai  fini

          della   organizzazione  del  lavoro  nelle  amministrazioni

          pubbliche di cui all’art. 1,  comma  2.  Sono  abrogate  le

          norme  che  prevedono  ogni  forma di rappresentanza, anche

          elettiva, del personale  nei  consigli  di  amministrazione

          delle  predette  amministrazioni  pubbliche,  nonche’ nelle

          commissioni  di  concorso.  La  contrattazione,  collettiva

          nazionale  indichera’  forme  e procedure di partecipazione

          che sostituiranno commissioni del personale e organismi  di

          gestione, comunque denominati.

             Art.  49    (Trattamento economico). – 1. Il trattamento

          economico  fondamentale  ed  accessorio  e’  definito   dai

          contratti collettivi.

             2.  Le  amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri

          dipendenti  di  cui  all’art.  2,  comma  2,   parita’   di

          trattamento   contrattuale   e   comunque  trattamenti  non

          inferiori  a  quelli  previsti  dai  rispettivi   contratti

          collettivi.

             3.  I  contratti  collettivi  definiscono  i trattamenti

          economici  accessori  collegati:  a)   alla   produttivita’

          individuale; b) alla produttivita’ collettiva tenendo conto

          dell’apporto   di   ciascun   dipendente;   c)all’effettivo

          svolgimento   di   attivita’   particolarmente    disagiate

          obiettivamente  ovvero  pericolose o dannose per la salute.

          Compete   ai   dirigenti   la   valutazione    dell’apporto

          partecipativo di ciascun dipendente, nell’ambito di criteri

          obiettivi definitivi dalla contrattazione collettiva.

             4.  I  dirigenti sono responsabili dell’attribuzione dei

          trattamenti economici accessori.

             5. Le  funzioni  ed  i  relativi  trattamenti  economici

          accessori del personale non diplomatico del Ministero degli

          affari  esteri,  per  i  servizi che si prestano all’estero

          presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari

          e   le   istituzioni   culturali   e   scolastiche,    sono

          disciplinati,  limitatamente  al  periodo  di  servizio ivi

          prestato, dalle disposizioni  del  decreto  del  Presidente

          della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  e successive

          modificazioni, nonche’ dalle altre pertinenti normative  di

          settore del Ministero degli affari esteri”.

             Art.  50    (Agenzia  per le relazioni sindacali).-   E’

          istituita l’Agenzia per la rappresentanza  negoziale  delle

          pubbliche amministrazioni, dotata di personalita’ giuridica

          e  sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio

          dei  Ministri-  Dipartimento   della   funzione   pubblica.

          L’Agenzia  rappresenta,  a  livello  nazionale,  in sede di

          contrattazione collettiva,  le  pubbliche  amministrazioni.

          Ha  lo scopo di assicurare che la disciplina contrattuale e

          le retribuzioni dei  dipendenti  garantiscano  il  maggiore

          rendimento  dei  servizi pubblici per la collettivita’, con

          il minore onere per essa.

             2.  Il  Comitato direttivo dell’Agenzia e’ costituito da

          cinque componenti nominati con decreto del  Presidente  del

          Consiglio  dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio

          dei Ministri. Uno di essi e’ designato dalla Conferenza dei

          presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome  di

          Trento  e di Bolzano e un altro dall’Associazione nazionale

          dei comuni d’Italia.

             3. I componenti sono scelti tra esperti di  riconosciuta

          competenza  in materia di relazioni sindacali e di gestione

          del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione

          e nominati ai sensi dell’art.   31 della  legge  23  agosto

          1988,  n.  400.  Non possono far parte del comitato persone

          che rivestano cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in

          partiti politici o in  sindacati  dei  lavoratori,  nonche’

          coloro  che abbiano avuto nel biennio precedente od abbiano

          incarichi   direttivi   o    rapporti    continuativi    di

          collaborazione    o   di   consulenza   con   le   predette

          organizzazioni. Il comitato dura in carica quattro anni e i

          suoi componenti possono essere  riconfermati.  Il  comitato

          delibera  a  maggioranza  dei  componenti ed elegge, al suo

          interno, un presidente.

             4. L’Agenzia si attiene  alle  direttive  impartite  dal

          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le

          amministrazioni regionali per il personale dipendente dalle

          regioni  e  dagli  enti  regionali,  e  previo parere delle

          province e dei  comuni  per  il  personale  rispettivamente

          dipendente.   L’intesa  delle  regioni  e’  espressa  dalla

          Conferenza dei Presidenti delle regioni  e  delle  province

          autonome  di  Trento  e di Bolzano. Il parere dei comuni e’

          reso, entro quindici giorni dalla richiesta scaduti i quali

          il  parere   si   intende   favorevole,   dall’Associazione

          nazionale  dei  comuni  d’Italia  e  quello  delle province

          dall’Unione  delle  province  d’Italia.    L’Agenzia   deve

          motivare  le  decisioni  assunte  in difformita’ del parere

          reso dall’Associazione  nazionale  dei  comuni  d’Italia  e

          dall’Unione delle province d’Italia.

             5.   Le  direttive  indicano,  tra  l’altro,  i  criteri

          generali della disciplina contrattuale del pubblico impiego

          e  delle   sue   vicende   modificative;   i   criteri   di

          inquadramento;  le  disponibilita’  finanziarie totali, con

          riferimento ai documenti di programmazione finanziaria e di

          bilancio approvati dal Parlamento, ed il totale della spesa

          per retribuzioni; i criteri per l’attribuzione, in sede  di

          contrattazione   decentrata,  di  voci  della  retribuzione

          legate ai rendimenti e ai risultati del personale  e  della

          gestione  complessiva;  gli  “standards” di rendimento e di

          risultato e i criteri per verificarli.

             6. Le regioni a statuto speciale e le province  autonome

          di   Trento   e   di   Bolzano   possono   avvalersi  della

          rappresentanza   o   dell’assistenza   dell’Agenzia   nella

          contrattazione collettiva.

             7. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, nella

          contrattazione  collettiva  decentrata,  dell’attivita’  di

          rappresentanza  e  di  assistenza  dell’Agenzia  alle   cui

          direttive sono tenuti in ogni caso a conformarsi.

             8.    Per    l’organizzazione    ed   il   funzionamento

          dell’Agenzia, con decreto del Presidente della  Repubblica,

          e’  emanato,  entro  trenta giorni dalla data di entrata in

          vigore del presente decreto, su proposta del Presidente del

          Consiglio  dei  Ministri,   sentita   la   Conferenza   dei

          presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di

          Trento  e  di  Bolzano,  apposito  regolamento   ai   sensi

          dell’art.  17  della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con tale

          decreto e’ istituito un comitato  di  coordinamento  i  cui

          componenti sono designati dalle rappresentanze dei comparti

          di  contrattazione  collettiva  e sono definite altresi’ le

          norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste

          a carico di un fondo da iscriversi in un apposito  capitolo

          dello  stato di previsione della spesa della Presidenza del

          Consiglio  dei  Ministri.  La   gestione   finanziaria   e’

          sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

             9.  L’Agenzia  si  avvale  per lo svolgimento dei propri

          compiti di non piu’ di 25 dipendenti delle  amministrazioni

          pubbliche   in  posizione  di  comando  o  di  fuori  ruolo

          provenienti  dalle  amministrazioni  statali,  regionali  e

          locali  e di non piu’ di cinque esperti, utilizzabili nelle

          forme e per le esigenze previste nel regolamento di cui  al

          comma  8.  I  dipendenti  comandati o collocati fuori ruolo

          conservano stato giuridico e  trattamento  economico  delle

          amministrazioni  di provenienza, a carico di queste ultime.

          Dopo un biennio di attivita’ dell’Agenzia, si provvede, con

          regolamento, valutati i carichi di lavoro, a modificare  il

          contingente di personale”.

             Art.   51     (Procedimento  di  contrattazione).-    1.

          L’Agenzia di cui all’art. 50,  entro  cinque  giorni  dalla

          conclusione delle trattative, trasmette al Governo, ai fini

          della   autorizzazione   alla   sottoscrizione,   il  testo

          concordato dei contratti collettivi nazionali di  cui  agli

          articoli   45   e   46,  corredato  da  appositi  prospetti

          contenenti l’individuazione del personale interessato,  dei

          costi  unitari  e  degli  oneri  riflessi  del  trattamento

          economico previsto, nonche’ la quantificazione  complessiva

          della  spesa  diretta  e  indiretta,  ivi  compresa  quella

          rimessa alla contrattazione  decentrata.  Il  Governo,  nei

          quindici  giorni successivi, si pronuncia in senso positivo

          o  negativo,  tenendo  conto  fra  l’altro  degli   effetti

          applicativi   dei  contratti  collettivi  anche  decentrati

          relativi  al  precedente  periodo  contrattuale   e   della

          conformita’  alle  direttive  impartite  dal Presidente del

          Consiglio    dei    Ministri.    Decorso    tale    termine

          l’autorizzazione  si intende rilasciata. Per quanto attiene

          ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente

          dalle regioni e dagli enti regionali, il  Governo  provvede

          previa  intesa  con  le amministrazioni regionali, espressa

          dalla Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e  delle

          province autonome di Trento e di Bolzano.

             2.  L’autorizzazione  di cui al comma 1 e’ sottoposta al

          controllo della Corte dei conti, la quale  ne  verifica  la

          legittimita’  e  la compatibilita’ economica entro quindici

          giorni  dalla  data  di  ricezione,  decorsi  i  quali   il

          controllo si intende effettuato senza rilievi.

             3.   Per   i   contratti   collettivi   decentrati,   la

          sottoscrizione da parte delle amministrazioni pubbliche  e’

          autorizzata,    nei   quindici   giorni   successivi   alla

          conclusione delle trattative, nei limiti  di  cui  all’art.

          45,  comma  4, con atto dell’organo di vertice previsto dai

          rispettivi     ordinamenti.      L’autorizzazione      alla

          sottoscrizione  e’ sottoposta al controllo preventivo degli

          organi competenti secondo le norme vigenti, che deve essere

          effettuato entro quindici giorni dalla data  di  ricezione,

          decorsi  i  quali  il controllo si intende effettuato senza

          rilievi.  Le  amministrazioni  pubbliche  sono   tenute   a

          trasmettere all’Agenzia di cui all’art. 50, alla Presidenza

          del  Consiglio  dei  Ministri-  Dipartimento della funzione

          pubblica ed al Ministero del tesoro,  copia  dei  contratti

          collettivi   decentrati.  Non  puo’  essere  in  ogni  caso

          autorizzata  la  sottoscrizione  di  contratti   collettivi

          decentrati  che  comportano,  anche  a  carico  di esercizi

          successivi, impegni di spesa  eccedenti  le  disponibilita’

          finanziarie definite dal contratto collettivo nazionale.

             4.   Non   puo’  essere  in  ogni  caso  autorizzata  la

          sottoscrizione  di  contratti  collettivi  che  comportano,

          direttamente  o  indirettamente, anche a carico di esercizi

          successivi, impegni di spesa eccedenti  rispetto  a  quanto

          stabilito      nel      documento     di     programmazione

          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge

          finanziaria e  nel  provvedimento  collegato,  nonche’  nel

          bilancio.  In  nessun  caso  possono  essere previsti oneri

          aggiuntivi  diretti  o  indiretti,  oltre  il  periodo   di

          validita’  dei  contratti, in particolare per effetto della

          decorrenza dei benefici a regime”.

             Art. 52    (Disponibilita’  finanziarie  destinate  alla

          contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e

          verifica).-  1. Il Ministero del tesoro, per gli aspetti di

          interesse  regionale  previa  intesa con le amministrazioni

          regionali, espressa dalla Conferenza dei  presidenti  delle

          regioni  e  delle province autonome di Trento e di Bolzano,

          quantifica   l’onere   derivante    dalla    contrattazione

          collettiva  con  specifica indicazione di quello da porre a

          carico del bilancio  dello  Stato  e  di  quello  al  quale

          provvedono, nell’ambito delle disponibilita’ dei rispettivi

          bilanci  le amministrazioni pubbliche. L’onere a carico del

          bilancio dello Stato e’ determinato con apposita  norma  da

          inserire  nella  legge  finanziaria,  ai sensi dell’art. 11

          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive

          modificazioni ed integrazioni.

             2.  Il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, per gli

          aspetti  di  interesse  regionale  previa  intesa  con   le

          amministrazioni  regionali,  espressa  dalla Conferenza dei

          presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome  di

          Trento  e  di  Bolzano, impartisce all’agenzia le direttive

          per  i  rinnovi  dei  contratti  collettivi,  indicando  in

          particolare  le  risorse complessivamente disponibili per i

          comparti, i  criteri  generali  della  distribuzione  delle

          risorse al personale ed ogni altro elemento utile in ordine

          al rispetto degli indirizzi impartiti.

             3.  I  contratti  collettivi  sono corredati da appositi

          prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonche’

          l’indicazione  della  copertura  complessiva  per  l’intero

          periodo    di   validita’   contrattuale,   prevedendo   la

          possibilita’  di  prorogare   l’efficacia   temporale   del

          contratto,  ovvero  di  sospenderne l’esecuzione parziale o

          totale, in caso di  accertata  esorbitanza  dai  limiti  di

          spesa.  Essi  possono  prevedere la richiesta, da parte del

          Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri    o    delle

          organizzazioni    sindacali    firmatarie   dei   contratti

          collettivi, al nucleo di valutazione della  spesa  relativa

          al   pubblico   impiego,   istituito  presso  il  Consiglio

          nazionale dell’economia e del  lavoro  dall’art.  10  della

          legge   30   dicembre   1991,   n.   412,  di  controllo  e

          certificazione  dei  costi  esorbitanti  sulla  base  delle

          rilevazioni  effettuate  dalla  Ragioneria  generale  dello

          Stato,  dal  Dipartimento   della   funzione   pubblica   e

          dall’Istituto   nazionale   di  statistica.  Il  nucleo  si

          pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. I  compiti

          affidati   dal   presente   comma  al  predetto  nucleo  di

          valutazione sono sostitutivi  dei  compiti  originariamente

          previsti dal citato art. 10.

             4.  La  spesa posta a carico del bilancio dello Stato e’

          iscritta in apposito fondo dello stato  di  previsione  del

          Ministero del tesoro in ragione dell’ammontare complessivo.

          In  esito  alla  sottoscrizione  dei  singoli  contratti di

          comparto, il Ministro del tesoro e’ autorizzato a ripartire

          con propri decreti le somme destinate  a  ciascun  comparto

          mediante  assegnazione  diretta  a  favore  dei  competenti

          capitoli di bilancio, anche di nuova  istituzione,  per  il

          personale  dell’amministrazione  statale,  ovvero  mediante

          trasferimento ai bilanci delle amministrazioni  autonome  e

          degli  enti  in  favore  dei  quali  sia previsto l’apporto

          finanziario dello Stato a  copertura  dei  relativi  oneri.

          Analogamente  provvedono le altre amministrazioni pubbliche

          con i rispettivi bilanci.

             5. Le somme provenienti  dai  trasferimenti  di  cui  al

          comma  4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate

          dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari,  per

          essere  assegnate  ai  pertinenti  capitoli  di  spesa  dei

          medesimi bilanci. I relativi stanziamenti  sia  in  entrata

          che  in  uscita  non possono essere incrementati se non con

          apposita autorizzazione legislativa.

             Art.  53    (Interpretazione  autentica  dei   contratti

          collettivi).

           –  1.  Quando  insorgano controversie sull’interpretazione

          dei  contratti  collettivi,   le   parti   che   li   hanno

          sottoscritti  si incontrano per definire consensualmente il

          significato   della   clausola   controversa.   L’eventuale

          accordo,  stipulato  con  le  procedure di cui all’art. 51,

          sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio  della

          vigenza del contratto.

             2.  L’accordo di interpretazione autentica del contratto

          ha effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto

          le materie regolate dall’accordo medesimo con  il  consenso

          delle parti interessate.

             Art.  54    (Aspettative  e permessi sindacali). – 1. Al

          fine  del   contenimento,   della   trasparenza   e   della

          razionalizzazione   delle   aspettative   e   dei  permessi

          sindacali   nel   settore   pubblico,   la   contrattazione

          collettiva  ne  determina  i  limiti massimi in un apposito

          accordo, stipulato tra  il  Presidente  del  Consiglio  dei

          Ministri,  o un suo delegato, e le confederazioni sindacali

          maggiormente  rappresentantive  sul  piano  nazionale,   da

          recepire  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei

          Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei  Ministri,

          previa  intesa  con  le amministrazioni regionali, espressa

          dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  per

          gli aspetti di interesse regionale.

             2.  I limiti di cui al comma 1 devono essere determinati

          tenendo conto, con riferimento a ciascun comparto  ed  area

          di  contrattazione  collettiva,  della diversa dimensione e

          articolazione organizzativa  delle  amministrazioni,  della

          consistenza  numerica del personale nel suo complesso e del

          personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare

          i permessi sindacali giornalieri.

             3.  Alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le

          confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi  titolo

          provvede,  in  proporzione  alla  rappresentativita’  delle

          medesime accertata ai sensi dell’art. 47, la Presidenza del

          Consiglio  dei  Ministri-   Dipartimento   della   funzione

          pubblica,   sentite  le  confederazioni  ed  organizzazioni

          sindacali interessate. Per la provincia autonoma di Bolzano

          si terra’ conto di quanto previsto dall’art. 9 del  decreto

          del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.

             4.  Le  amministrazioni  pubbliche sono tenute a fornire

          alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri-  Dipartimento

          della   funzione   pubblica  il  numero  complessivo  ed  i

          nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali.

             5.  Contestualmente   alla   definizione   della   nuova

          normativa  contenente  la  disciplina  dell’intera materia,

          sono abrogate le disposizioni che regolano  attualmente  la

          gestione  e  la  fruizione delle aspettative e dei permessi

          sindacali nelle amministrazioni pubbliche. Con l’accordo di

          cui al comma 1 sono anche definiti tempi  e  modalita’  per

          l’applicazione  della  legge  20  maggio  1970,  n.  300, e

          successive  modificazioni,  in  materia  di  aspettative  e

          permessi  sindacali.  Fino  alla emanazione del decreto del

          Presidente del Consiglio dei Ministri di cui  al  comma  1,

          restano  in  vigore  i decreti del Presidente del Consiglio

          dei Ministri che  ripartiscono  attualmente  i  contingenti

          delle     aspettative     sindacali    nell’ambito    delle

          amministrazioni pubbliche. Resta salva la  disposizione  di

          cui  all’ultimo  periodo  del  comma  3  e  sono a tal fine

          aumentati di una unita’,  fino  alla  data  di  entrata  in

          vigore  del  decreto  di  cui  al  comma  1,  i contingenti

          attualmente previsti.

             6. Oltre ai dati  relativi  ai  permessi  sindacali,  le

          pubbliche   amministrazioni  sono  tenute  a  fornire  alla

          Presidenza del Consiglio dei Ministri-  Dipartimento  della

          funzione  pubblica  gli  elenchi  nominativi, suddivisi per

          qualifica,   del   personale   dipendente   collocato    in

          aspettativa,  in  quanto  chiamato a ricoprire una funzione

          pubblica elettiva, ovvero  per  motivi  sindacali.  I  dati

          riepilogativi  dei  predetti  elenchi  sono  pubblicati  in

          allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento

          ai sensi dell’art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93″.

            – Il comma 4 dell’art. 8 del D.Lgs. 21  aprile  1993,  n.

          124,  (Disciplina delle forme pensionistiche complementari,

          a norma dell’art. 3, comma 1, lettera v),  della  legge  23

          ottobre  1992,  n.    421)  e’ il seguente: “4. Nel caso di

          forme di  previdenza  pensionistica  complementare  di  cui

          siano     destinatari     dipendenti     della     pubblica

          amministrazione,  i  contributi  ai  fondi  debbono  essere

          definiti   in   sede   di  determinazione  del  trattamento

          economico,  secondo  procedure  coerenti  alla  natura  del

          rapporto  e in conformita’ ai principi del presente decreto

          legislativo”.

           Note all’art. 2, comma 8:

            –   L’art.   1   della  legge  29  maggio  1982,  n.  297

          (Disciplina del trattamento di fine  rapporto  e  norme  in

          materia  pensionistica) sostituisce gli articoli 2120, 2121

          e 2776 del codice civile con i seguenti:

             “Art.  2120    (Disciplina  del  trattamento   di   fine

          rapporto).-  In  ogni  caso  di  cessazione del rapporto di

          lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha  diritto  ad

          un  trattamento  di  fine  rapporto.    Tale trattamento si

          calcola sommando per ciascun anno  di  servizio  una  quota

          pari   e   comunque   non   superiore   all’importo   della

          retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per  13,5.  La

          quota e’ proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno,

          computandosi  come mese intero le frazioni di mese uguali o

          superiori a 15 giorni.

             Salvo diversa previsione  dei  contratti  collettivi  la

          retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende

          tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in

          natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a

          titolo  non  occasionale  e  con  esclusione  di  quanto e’

          corrisposto a titolo di rimborso spese.

             In caso di sospensione della prestazione di  lavoro  nel

          corso  dell’anno  per una delle cause di cui all’art. 2110,

          nonche’ in caso di sospensione totale  o  parziale  per  la

          quale  sia  prevista  l’integrazione salariale, deve essere

          computato  nella  retribuzione  di  cui  al   primo   comma

          l’equivalente   della  retribuzione  a  cui  il  lavoratore

          avrebbe avuto diritto in caso di  normale  svolgimento  del

          rapporto di lavoro.

             Il  trattamento  di  cui  al precedente primo comma; con

          esclusione della quota maturata nell’anno, e’  incrementato

          su  base  composta,  al  31  dicembre  di  ogni  anno,  con

          l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in

          misura fissa e dal 75 per  cento  dell’aumento  dell’indice

          dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed

          impiegati,  accertato  dall’ISTAT,  rispetto  al  mese   di

          dicembre dell’anno precedente.

             Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di

          cui  al comma precedente per frazioni di anno, l’incremento

          dell’indice  ISTAT  e’  quello  risultante  nel   mese   di

          cessazione  del  rapporto  di  lavoro  rispetto a quello di

          dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o

          superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

             Il  prestarore  di  lavoro,  con  almeno  otto  anni  di

          servizio  presso lo stesso datore di lavoro, puo’ chiedere,

          in costanza in rapporto di lavoro,  una  anticipazione  non

          superiore  al  70  per  cento  sul  trattamento cui avrebbe

          diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della

          richiesta.

             Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti

          del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al  precedente

          comma,  e  comunque  del  4 per cento del numero totale dei

          dipendenti.

             La  richiesta  deve essere giustificata dalla necessita’

          di:

               a) eventuali spese sanitarie per terapie e  interventi

          straordinari   riconosciuti   dalle   competenti  strutture

          pubbliche;

               b) acquisto della prima casa di abitazione per  se’  o

          per i figli, documentato con atto, notarile.

             L’anticipazione  puo’ essere ottenuta una sola volta nel

          corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti  gli

          effetti, dal trattamento di fine rapporto.

             Nell’ipotesi    di   cui   all’art.   2122   la   stessa

          anticipazione e’ detratta  dall’indennita’  prevista  dalla

          norma medesima.

             Condizioni di miglior favore possono essere previste dai

          contratti  collettivi  o  da patti individuali. I contratti

          collettivi possono altresi’ stabilire criteri di  priorita’

          per l’accoglimento delle richieste di anticipazione”.

             “Art.   2121      (Computo  dell’indennita’  di  mancato

          preavviso).-  L’indennita’  di  cui  all’art.   2118   deve

          calcolarsi   computando   le   provvigioni,   i   premi  di

          produzione, le partecipazioni agli utili o ai  prodotti  ed

          ogni   altro   compenso   di  carattere  continuativo,  con

          esclusione di quanto e’ corrisposto a  titolo  di  rimborso

          spese.

             Se  il  prestatore di lavoro e’ retribuito in tutto o in

          parte con  provvigioni,  con  premi  di  produzione  o  con

          partecipazioni,  l’indennita’ suddetta e’ determinata sulla

          media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio  o

          del minor tempo di servizio prestato.

             Fa  parte  della  retribuzione  anche  l’equivalente del

          vitto e dell’alloggio dovuto al prestatore di lavoro”.

             “Art. 2776  (Collocazione sussidiaria sugli  immobili).-

          I  crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonche’

          all’indennita’  di  cui  all’art.   2118   sono   collocati

          sussidiariamente,  in  caso  di  infruttuosa esecuzione sui

          mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza  rispetto

          ai crediti chirografari.

             I  crediti  indicati  dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad

          eccezione di quelli indicati  al  precedente  comma,  ed  i

          crediti  per  contributi  dovuti  a  istituti, enti o fondi

          speciali, compresi quelli sostitutivi  o  integrativi,  che

          gestiscono   forme   di   assicurazione   obbligatoria  per

          l’invalidita’,  la  vecchiaia  ed  i  superstiti,  di   cui

          all’art.  2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di

          infruttuosa  esecuzione  sui  mobili,  sul   prezzo   degli

          immobili,  con preferenza rispetto ai crediti chirografari,

          ma dopo i crediti indicati al primo comma.

             I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell’art.

          2752  sono   collocati   sussidiariamente,   in   caso   di

          infruttuosa   esecuzione   sui  mobili,  sul  prezzo  degli

          immobili, con preferenza rispetto ai crediti  chirografari,

          ma dopo i crediti indicati al comma precedente”.

            – L’art. 2 della citata legge n. 297/1982 e’ il seguente:

             “Art.  2    (Fondo  di  garanzia).-  E’ istituito presso

          l’Istituto nazionale della previdenza sociale il ‘Fondo  di

          garanzia  per il trattamento di fine rapporto’ con lo scopo

          di sostituirsi al datore di lavoro in  caso  di  insolvenza

          del   medesimo   nel  pagamento  del  trattamento  di  fine

          rapporto, di cui all’art. 2120 del codice civile, spettante

          ai lavoratori o loro aventi diritto.

             Trascorsi  quindici  giorni  dal  deposito  dello  stato

          passivo,  reso  esecutivo  ai  sensi dell’art. 97 del regio

          decreto  16  marzo  1942,  n.     267,   ovvero   dopo   la

          pubblicazione  della  sentenza  di  cui  all’art.  99 dello

          stesso  decreto,  per  il   caso   siano   state   proposte

          opposizioni  o  impugnazioni  riguardanti  il  suo credito,

          ovvero dalla pubblicazione della sentenza  di  omologazione

          del  concordato  preventivo,  il lavoratore o i suoi aventi

          diritto possono ottenere a domanda il pagamento,  a  carico

          del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei

          relativi  crediti  accessori, previa detrazione delle somme

          eventualmente corrisposte.

             Nell’ipotesi di  dichiarazione  tardiva  di  crediti  di

          lavoro di cui all’art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942,

          n.  267,  la domanda di cui al comma precedente puo’ essere

          presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o  dopo

          la  sentenza che decide il giudizio insorto per l’eventuale

          contestazione del curatore fallimentare.

             Ove  l’impresa  sia  sottoposta  a  liquidazione  coatta

          amministrativa  la domanda puo’ essere presentata trascorsi

          quindici giorni dal deposito dello stato  passivo,  di  cui

          all’art.  209  del  regio  decreto  16  marzo 1942, n. 267,

          ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni

          riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide

          su di esse.

             Qualora  il  datore  di  lavoro,   non   soggetto   alle

          disposizioni  del  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non

          adempia, in caso di risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,

          alla  corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in

          misura parziale, il lavoratore  o  i  suoi  aventi  diritto

          possono  chiedere  al fondo il pagamento del trattamento di

          fine  rapporto,  sempreche’,  a  seguito   dell’esperimento

          dell’esecuzione  forzata  per  la realizzazione del credito

          relativo a  detto  trattamento,  le  garanzie  patrimoniali

          siano  risultate  in  tutto  o  in  parte insufficienti. Il

          fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il

          pagamento del trattamento insoluto.

             Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto

          nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e  la

          procedura   concorsuale   od  esecutiva  siano  intervenute

          successivamente all’entrata in vigore della presente legge.

             I pagamenti di cui al secondo, terzo,  quarto  e  quinto

          comma del presente artcolo sono eseguiti dal fondo entro 60

          giorni   dalla  richiesta  dell’interessato.  Il  fondo  e’

          surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi  aventi  causa

          nel  privilegio  spettante  sul  patrimonio  dei  datori di

          lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776  del  codice

          civile per le somme da esso pagate.

             Il  fondo,  per  le  cui entrate ed uscite e’ tenuta una

          contabilita’  separata  nella  gestione  dell’assicurazione

          obbligaroria contro la disoccupazione, e’ alimentato con un

          contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per

          cento della retribuzione di cui all’art.  12 della legge 30

          aprile  1969,  n.  153, a decorrere dal prediodo di paga in

          corso al 1 luglio 1982. Per tale contributo si osservano le

          stesse  disposizioni  vigenti  per  l’accertamento   e   la

          riscossione  dei  contributi  dovuti  al Fondo pensioni dei

          lavoratori  dipendenti.  Le  disponibilita’  del  fondo  di

          garanzia  non possono in alcun modo essere utilizzate al di

          fuori della finalita’ istituzionale del  fondo  stesso.  Al

          fine  di  assicurare il pareggio della gestione, l’aliquota

          contributiva puo’ essere modificata, in  diminuzione  o  in

          aumento,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della

          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,

          sentito il consiglio di  amministrazione  dell’INPS,  sulla

          base  delle  risultanze  del  bilancio consuntivo del fondo

          medesimo.

             Il datore di lavoro deve integrare le  denunce  previste

          dall’art.  4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978,

          n. 352, convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto

          1978,   n.   467,  con  l’indicazione  dei  dati  necessari

          all’applicazione  delle  norme   contenute   nel   presente

          articolo   nonche’  dei  dati  relativi  all’accantonamento

          complessivo  risultante  a  credito  del  lavoratore.    Si

          applicano altresi’ le disposizioni di cui ai commi secondo,

          terzo  e  quarto dell’art. 4 del predetto decreto-legge. Le

          disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano   al

          rapporto di lavoro domestico.

             Per   i   giornalisti  e  per  i  dirigenti  di  aziende

          industriali, il fondo di garanzia  per  il  trattamento  di

          fine  rapporto  e’  gestito, rispettivamente, dall’Istituto

          nazionale di previdenza dei giornalisti italiani  “Giovanni

          Amendola”  e  dall’Istituto  nazionale  di previdenza per i

          dirigenti di aziende industriali”.

           Note all’art. 2, comma 9:

            – Per il testo dell’art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993, si veda

          in nota al comma 5.

            – Per il testo  urgente,  dell’art.  12  della  legge  30

          aprile 1969, n. 153, si veda in nota all’art. 2, comma 15.

           Note all’art. 2, comma 10:

            –  I  commi  1  e  2 dell’art. 15 della legge 23 dicembre

          1994, n. 724 (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza

          pubblica) sono i seguenti:

             “Art.  15    (Assoggettamento  alla  ritenuta  in  conto

          entrate  del  Ministero   del   tesoro   della   quota   di

          maggiorazione  della  base  pensionabile e omogeneizzazione

          dei trattamenti di pensione). – 1.   Con decorrenza  dal  1

          gennaio  1995, ai soli fini dell’assoggettamento a ritenuta

          in conto entrate del Ministero del tesoro, lo  stipendio  e

          gli    altri    assegni    pensionabili    con   esclusione

          dell’indennita’ integrativa speciale di cui alla  legge  27

          maggio   1959,   n.  324,  e  successive  modificazioni  ed

          integrazioni, e degli assegni e indennita’ corrisposti  per

          lo  svolgimento  di particolari funzioni esclusi dalla base

          pensionabile, spettanti ai  dipendenti  aventi  diritto  al

          trattamento  di  quiescenza  disciplinato  dal  testo unico

          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  29

          dicembre  1973,  n.  1092,  e  successive  modificazioni ed

          integrazioni,   sono   figurativamente   aumentati    della

          percentuale prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della legge

          29 aprile 1976, n. 177.

             2.  La  disposizione  di  cui  al  comma 1 si applica ai

          dipendenti iscritti a gestioni pensionistiche  regolate  da

          ordinamenti  che  rinviano  alle  norme contenute nel testo

          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica

          29 dicembre 1973, n. 1092, e successivamente  modificazioni

          ed integrazioni.

            – Gli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n.

          177 (Collegamento con le pensioni del settore pubblico alla

          dinamica  delle  retribuzioni miglioramento del trattamento

          di quiescenza del personale statale e degli  iscritti  alle

          casse   pensioni  degli  istituti  di  previdenza)  sono  i

          seguenti:

             “Art. 15  (Base pensionabile personale civile).-  L’art.

          43 del decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre

          1973,  n.    1092,  e’  sostituito,  per  le cessazioni dal

          servizio aventi decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1976,

          dal seguente:

             ‘Ai  fini  della   determinazione   della   misura   del

          trattamento  di  quiescenza  dei dipendenti civili, la base

          pensionabile,   costituita    dall’ultimo    stipendio    o

          dall’ultima   paga   o   retribuzione  e  dagli  assegni  o

          indennita’   pensionabili   sottoindicati,    integralmente

          percepiti, e’ aumentata del 18 per cento:

               a)  indennita’ di funzione per i dirigenti superiori e

          per i primi dirigenti prevista dall’art. 47 del decreto del

          Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

               b)   assegno   perequativo   e    assegno    personale

          pensionabile previsti dalla legge 15 novembre 1973, n. 734,

          per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e per gli

          operai dello Stato;

               c)   indennita’   ed  assegno  personale  pensionabile

          previsti dall’art. 1 della legge 16 novembre 1973, n.  728,

          per  il  personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello

          operaio,   dell’amministrazione   delle   poste   e   delle

          telecomunicazioni  e  dell’azienda  di  stato per i servizi

          telefonici;

               d)   assegno   annuo   previsto   dall’art.   12   del

          decreto-legge  1  ottobre  1973,  n.  580, convertito nella

          legge  30  novembre  1973,  n.    766,  per  il   personale

          insegnante delle universita’ e degli istituti di istruzione

          universitaria, fuori ruolo ed incaricato;

               e)  assegno annuo previsto dall’art. 12 della legge 30

          luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo,

          docente e non docente  della  scuola  materna,  elementare,

          secondaria ed artistica;

               f)   indennita’   e   assegno  personale  pensionabili

          previsti dall’art. 1 della legge 27 dicembre 1973, n.  851,

          per  il  personale  di  ruolo e non di ruolo e il personale

          operaio  dell’amministrazione  autonoma  dei  monopoli   di

          Stato;

               g)   assegno  personale  previsto  dall’art.  202  del

          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.

          3.

             Agli stessi fini, nessun  altro  assegno  o  indennita’,

          anche  se  pensionabile,  possono  essere considerati se la

          relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente

          la valutazione nella base pensionabile'”.

             “Art.  16    (Base  pensionabile  personale  militare).-

          L’art.  53  del  decreto del Presidente della Repubblica 29

          dicembre 1973, n.  1092, e’ sostituito, per  le  cessazioni

          dal  servizio  aventi decorrenza non anteriore al 1 gennaio

          1976, dal seguente:

             ‘Ai  fini  della   determinazione   della   misura   del

          trattamento  di  quiescenza del personale militare, escluso

          quello indicato nell’art.   54,  penultimo  comma  la  base

          pensionabile,    costituita    dall’ultimo    stipendio   o

          dall’ultima paga e dagli assegni o indennita’  pensionabili

          sottoindicati, integralmente percepiti, e’ aumentata del 18

          per cento:

               a) indennita’ di funzione per i generali di brigata ed

          i  colonnelli, prevista dall’art. 8 della legge 10 dicembre

          1973, n.  804;

               b)   assegno   perequativo   ed   assegno    personale

          pensionabile,  previsti  dall’art. 1 della legge 27 ottobre

          1973, n. 628, in favore degli ufficiali di grado  inferiore

          a   colonnello   o   capitano   di  vascello,  nonche’  dei

          sottufficiali e dei militari di truppa;

               c)  assegno  personale  previsto  dall’art.  202   del

          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.

          3,  applicabile  al  personale  militare in base all’art. 3

          della legge 8 agosto 1957, n.  751.

             Agli stessi fini, nessun  altro  assegno  o  indennita’,

          anche  se  pensionabili,  possono  essere considerati se la

          relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente

          la valutazione nella base pensionabile.

             Per  l’ufficiale  che  in  tempo  di  guerra  sia  stato

          investito  del  grado superiore a quello ricoperto all’atto

          della   cessazione   dal   servizio   o   delle    funzioni

          organicamente   devolute   a   detto  grado  superiore  con

          godimento dei relativi assegni, si considerano lo stipendio

          e gli altri assegni pensionabili inerenti a tale grado'”.

            “Art.  22     (Base   pensionabile   per   il   personale

          ferroviario).-  L’art.  220,  primo  comma, del decreto del

          Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,  n.  1973  n.

          1092,  come  modificato dall’art. 2 della legge 12 febbraio

          1974, n. 22, e’ sostituito per le cessazioni  dal  servizio

          aventi  decorrenza  non  anteriore  al  1 gennaio 1976, dal

          seguente:

             ‘Ai   fini   della   determinazione   della  misura  del

          trattamento di quiescenza degli iscritti al fondo pensioni,

          la base pensionabile, costituita  dall’ultimo  stipendio  e

          dagli  assegni  o  indennita’  pensionabili  sottoindicati,

          integralmente percepiti, e’ aumentata del 18 per cento:

               a) indennita’ di funzione per i dirigenti superiori  e

          per i primi dirigenti prevista dall’art. 47 del decreto del

          Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

               b)  indennita’  pensionabile  prevista  dalla legge 16

          febbraio 1974, n. 57;

               c) assegno personale pensionabile.

             Per gli effetti  del  precedente  comma  si  considerano

          soltanto  gli  assegni  o indennita’ previsti come utili al

          fini  della  determinazione  della  base  pensionabile,  da

          disposizioni di legge'”.

           Note all’art. 2, comma 11:

            –  L’art.  13, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 503/1992

          e’ il seguente:

             “Art. 13    (Norma  transitoria  per  il  calcolo  delle

          pensioni).-

           1.  Per i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione

          generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia ed  i

          superstiti  ed  alle  forme  sostitutive ed esclusive della

          medesima,  e  per  i  lavoratori  autonomi  iscritti   alle

          gestioni speciali amministrative dall’INPS, l’importo della

          pensione e’ determinato dalla somma:

           a) (omissis);

               b)  della quota di pensione corrispondente all’importo

          del  trattamento  pensionistico  relativo  alle  anzianita’

          contributive  acquisite  a  decorrere  dal  1 gennaio 1993,

          calcolato secondo le norme di cui al presente decreto.

           Note all’art. 2, comma 12:

            – Per il testo dell’art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993, si veda

          in nota al comma 5.

            – Si riporta il testo dell’art. 2 della legge  12  giugno

          1984, n.  222:

             “Art.  2    (Pensione ordinaria di inabilita’).-   1. Si

          considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto  a

          pensione nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidita’,

          la  vecchiaia  ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed

          autonomi gestita dall’Istituto nazionale  della  previdenza

          sociale,   l’assicurato   o   il  titolare  di  assegno  di

          invalidita’ con decorrenza successiva alla data di  entrata

          in  vigore  della  presente  legge  il  quale,  a  causa di

          infermita’  o  difetto   fisico   o   mentale,   si   trovi

          nell’assoluta   e  permanente  impossibilita’  di  svolgere

          qualsiasi attivita’ lavorativa.

             2.   La   concessione   della   pensione   al   soggetto

          riconosciuto   inabile   subordinata   alla   cancellazione

          dell’interessato  dagli  elenchi  anagrafici  degli  operai

          agricoli,  dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi

          e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti  a

          carico    dell’assicurazione    obbligatoria    contro   la

          disoccupazione  e  ad  ogni altro trattamento sostitutivo o

          integrativo della retribuzione. Nel caso in cui la rinuncia

          o   la   cancellazione   avvengano   successivamente   alla

          presentazione  della  domanda, la pensione e’ corrisposta a

          decorrere dal primo giorno del  mese  successivo  a  quello

          della rinuncia o della cancellazione.

             3. La pensione di inabilita’, reversibile ai superstiti,

          e’ costituita dall’importo dell’assegno di invalidita’, non

          integrato ai sensi del terzo comma del precedente articolo,

          calcolato  secondo  le  norme  in vigore nell’assicurazione

          generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia ed  i

          superstiti  dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni

          speciali dei lavoratori autonomi, e  da  una  maggiorazione

          determinata in base ai seguenti criteri:

               a)    per   l’iscritto   nell’assicurazione   generale

          obbligatoria  per  l’invalidita’,  la   vecchiaia,   ed   i

          superstiti  dei  lavoratori dipendenti, la maggiorazione e’

          pari alla differenza tra l’assegno di invalidita’ e  quello

          che  gli  sarebbe  spettato  sulla  base della retribuzione

          pensionabile,  considerata  per  il  calcolo   dell’assegno

          medesimo  con  un’anzianita’  contributiva  aumentata di un

          periodo pari a quello compreso tra la  data  di  decorrenza

          della  pensione  di  inabilita’  e  la  data  di compimento

          dell’eta’ pensionabile. In ogni  caso,  non  potra’  essere

          computata un’anzianita’ contributiva superiore a 40 anni;

               b)   per   l’iscritto   nelle  gestioni  speciali  dei

          lavoratori  autonomi,  la  misura  della  maggiorazione  e’

          costituita  dalla differenza tra l’assegno di invalidita’ e

          quello che gli sarebbe  spettato  al  compimento  dell’eta’

          pensionabile,  considerando il periodo compreso tra la data

          di decorrenza della pensione di inabilita’  e  la  data  di

          compimento  di  detta  eta’  coperto  da  contribuzione  di

          importo corrispondente  a  quello  stabilito  nell’anno  di

          decorrenza  della  pensione per i lavoratori autonomi della

          categoria   alla   quale   l’assicurato   ha   contribuito,

          continuativamente  o  prevalentemente, nell’ultimo triennio

          di lavoro autonomo.

             4. Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti  minimi

          secondo le norme previste nei singoli ordinamenti.

             5.  La  pensione  di  inabilita’  e’ incompatibile con i

          compensi per attivita’ di lavoro autonomo o subordinato  in

          Italia o all’estero svolte successivamente alla concessione

          della pensione. E’ altresi’, incompatibile con l’iscrizione

          negli   elenchi   anagrafici  degli  operai  agricoli,  con

          l’iscrizione  negli  elenchi  nominativi   dei   lavoratori

          autonomi  o  in  albi  professionali  e con i trattamenti a

          carico   dell’assicurazione    obbligatoria    contro    la

          disoccupazione  e  con ogni altro trattamento sostitutivo o

          integrativo  della  retribuzione.  Nel  caso  in   cui   si

          verifichi  una delle predette cause di incompatibilita’, il

          pensionato  e’  tenuto  a  darne  immediata   comunicazione

          all’ente  erogatore  che  revoca  la pensione di inabilita’

          sostituendola, sempreche’ ne ricorrano le  condizioni,  con

          l’assegno  di  cui  all’art.  1,  con  decorrenza dal primo

          giorno     del     mese     successivo    al    verificarsi

          dell’incompatibilita’  medesima.  Nel  caso  in   cui   sia

          riconosciuto  il  diritto  all’assegno  di  invalidita’, la

          restituzione delle somme indebitamente percepite  da  parte

          dell’interessato avverra’ limitatamente alla differenza tra

          l’importo   della   pensione   di   inabilita’   e   quello

          dell’assegno di invalidita’.

             6. Ove l’inabilita’ sia causata da infortunio sul lavoro

          o malattia professionale da  cui  derivi  il  diritto  alla

          relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere a) e

          b)  del  terzo  comma  e’ corrisposta soltanto per la parte

          eventualmente eccedente l’ammontare della rendita stessa”.

           Nota all’art. 2, comma 13:

            – Il testo del  comma  3  dell’art.  15  della  legge  23

          dicembre  1994,  n.  724,  e’  il  seguente:  “3. In attesa

          dell’armonizzazione delle basi contributive e  pensionabili

          previste  dalle  diverse  gestioni obbligatorie dei settori

          pubblico e privato, con decorrenza dal 1 gennaio 1995,  per

          i   dipendenti   delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui

          all’art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,

          e  successive  modificazioni ed integrazioni, iscritti alle

          forme di previdenza esclusive  dell’assicurazione  generale

          obbligatoria,  nonche’ per le altre categorie di dipendenti

          iscritti alle predette forme  di  previdenza,  la  pensione

          spettante  viene  determinata  sulla  base  degli  elementi

          retributivi  assoggettati  a  contribuzione,  ivi  compresa

          l’indennita’  integrativa  speciale, ovvero l’indennita’ di

          contingenza, ovvero  l’assegno  per  il  costo  della  vita

          spettante”.

           Note all’art. 2, comma 14:

            –  L’art.  6,  comma  1,  lettera b) del decreto-legge n.

          463/1983, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.

          638/1983,  gia’ modificato dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs.

          n. 503/1992, risulta, ai sensi  della  presente  legge,  il

          seguente:

             “Art.  6    (Requisiti  reddituali per l’integrazione al

          trattamento minimo).-  1. Con effetto dal 1 gennaio 1993, i

          commi 1 e 2 dell’art.  6  del  decreto-legge  12  settembre

          1983,  n. 463, convertito, con modificazioni dalla legge 11

          novembre 1983, n. 638, sono sostituiti dai seguenti:

             ‘ 1. L’integrazione al trattamento minimo delle pensioni

          a  carico  dell’assicurazione  generale  obbligatoria   per

          l’invalidita’,  la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori

          dipendenti, delle gestioni sostitutive ed  esclusive  della

          medesima,   nonche’  delle  gestioni  previdenziali  per  i

          commercianti,  gli  artigiani,   i   coltivatori   diretti,

          mezzadri  e  coloni,  della  gestione  speciale  minatori e

          dell’Enasarco non spetta ai soggetti che posseggano:

           a) (omissis);

               b) nel caso di persona coniugata,  non  legalmente  ed

          effettivamente  separata,  redditi  propri  per  un importo

          superiore a quello richiamato al punto  a)  ovvero  redditi

          cumulati  con quelli del coniuge per un importo superiore a

          quattro volte il trattamento minimo medesimo’”.

           Note all’art. 2, comma 15:

            –  L’art.  12  della  legge  n. 153/1969 (Revisione degli

          ordinamenti pensionistici e norme in materia  di  sicurezza

          sociale),  come  modificato  dalla  presente  legge,  e’ il

          seguente:

             “Art. 12.- Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 agosto

          1945, n. 692. recepiti negli articoli 27  e  28  del  testo

          unico  delle  norme  sugli assegni familiari, approvato con

          decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l’art. 29 del testo  unico

          delle  disposizioni  contro  gli  infortuni sul lavoro e le

          malattie professionali, approvato  con  decreto  30  giugno

          1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:

             ‘Per  la  determinazione  della  base  imponibile per il

          calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale,

          si considera retribuzione  tutto  cio’  che  il  lavoratore

          riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo

          di  qualsiasi  ritenuta,  in  dipendenza  del  rapporto  di

          lavoro.

             Sono escluse  dalla  retribuzione  imponibile  le  somme

          corrisposte al lavoratore a titolo:

              1)  di  diaria  o  d’indennita’  di  trasferta in cifra

          fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;

              2) di  rimborsi  a  pie’  di  lista  che  costituiscano

          rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l’esecuzione

          o in occasione del lavoro;

              3) di indennita’ di anzianita’;

              4) di indennita’ di cassa;

              5) di indennita’ di panatica per i marittimi a terra in

          sostituzione  del trattamento di bordo, limitatamente al 60

          per cento dei suo ammontare;

              6) di gratificazione o elargizione concessa  una tantum

          a titolo di  liberalita’,  per  eventi  eccezionali  e  non

          ricorrenti, purche’ non collegate, anche indirettamente, al

          rendimento dei lavoratori e all’andamento aziendale.

             L’art.  74  del  testo unico delle norme concernenti gli

          assegni familiari, approvato  con  decreto  dei  Presidente

          della  Repubblica 30 maggio 1955 n. 797, e’ abrogato. Per i

          produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa  dalla

          retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali

          attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50

          per cento dell’importo lordo dei compensi stessi.

             L’elencazione  degli  elementi esclusi dal calcolo della

          retribuzione imponibile ha carattere tassativo.

             La  retribuzione  come  sopra  determinata   e’   presa,

          altresi’,  a riferimento per il calcolo delle prestazioni a

          carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale

          interessate.

             Sono altresi’ esclusi dalla retribuzione  imponibile  di

          cui al presente articolo:

             a)  le  spese  sostenute  dal  datore  di  lavoro per le

          colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;

             b) le borse di studio erogate dal datore  di  lavoro  ai

          figli  dei  dipendenti  che  abbiano  superato con profitto

          l’anno scolastico, compresi  i  figli  maggiorenni  qualora

          frequentino  l’universita’  e siano in regola con gli esami

          dell’anno accademico;

             c)  le  spese  sostenute  dal  datore  di  lavoro per il

          funzionamento di asili nido aziendali;

             d) le spese  sostenute  dal  datore  di  lavoro  per  il

          finanziamento  di circoli aziendali con finalita’ sportive,

          ricreative e culturali, nonche’ quelle per il funzionamento

          di spacci e bar aziendali;

             e) la differenza fra  il  prezzo  di  mercato  e  quello

          agevolato   praticato  per  l’assegnazione  ai  dipendenti,

          secondo le vigenti disposizioni, di azioni  della  societa’

          datrice   di  lavoro  ovvero  di  societa’  controllanti  o

          controllate;

             f) il valore dei generi in natura prodotti  dall’azienda

          e ceduti ai dipendenti, limitatamente all’importo eccedente

          il 50 per cento del prezzo praticato al grossista’”.

           Note all’art. 2, comma 16:

            –  Per  il  testo dell’art. 12 della legge n. 153/1969 si

          veda in nota al comma 15.

           Note all’art. 2, comma 18:

            – Per il testo dell’art. 12 della legge  n.  153/1969  si

          veda in nota al comma 15.

            –  Il  D.Lgs.  21 aprile 1993, n. 124, reca la disciplina

          delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’art.

          3, comma 1, lettera v) della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

           Note all’art. 2, comma 19:

            – Il comma 1 dell’art. 17 della legge n. 724/1994  e’  il

          seguente:

             “Art.  17   (Aliquote di rendimento per il calcolo della

          pensione, pensioni in regime internazionale  e  rinvio  dei

          miglioramenti  delle  pensioni).-    1.  Con  effetto dal 1

          gennaio 1995 le disposizioni in materia di  aliquote  annue

          di  rendimento  ai  fini  della determinazione della misura

          della pensione dell’assicurazione generale obbligatoria dei

          lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese  ai

          regimi  pensionistici  sostitutivi esclusivi ed esonerativi

          dell’assicurazione predetta, per le anzianita’ contributive

          o di servizio maturate a decorrere da tale data.

           Note all’art. 2, comma 20:

            – Per il testo dell’art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993, si veda

          in nota al comma 5.

            –  L’art.  2  della  legge  27  maggio   1959,   n.   324

          (Miglioramenti  economici al personale statale in attivita’

          ed in quiescenza) cosi’ recita:

             “Art. 2.- Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni

          vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di

          riversibilita’,  sia   normali   che   privilegiati,   gia’

          liquidati  o  da liquidarsi a carico dello Stato, del fondo

          pensioni delle ferrovie dello Stato o  dell’amministrazione

          ferroviaria,   del   fondo  per  il  culto,  del  fondo  di

          beneficenza  e  di  religione   della   citta’   di   Roma,

          dell’azienda  dei  patrimoni  riuniti  ex economali e degli

          archivi notarili, e’ concessa  a  decorrere  dal  1  luglio

          1959,  una  indennita’ integrativa speciale determinata per

          ogni  anno  finanziario  applicando  su una base fissata in

          lire 32.000 per tutti i titolari di pensioni od assegni, la

          variazione percentuale dell’indice  dei  costo  della  vita

          relativo   all’anno   solare   immediatamente   precedente,

          rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a

          100.  Nella  percentuale  che  misura  la  variazione,   si

          trascurano le frazioni dell’unita’ fino a 50 centesimi e si

          arrotondano per eccesso le frazioni superiori.

             L’indennita’  di  cui al presente articolo compete anche

          ai titolari di pensioni o di assegni indicati nell’art.  20

          della  legge  29  aprile 1949, n. 221, e nell’art. 10 della

          legge 12 febbraio 1955, n. 44.

             Si intende per indice del costo della  vita  relativo  a

          ciascun  anno  solare,  la  media  aritmetica  degli indici

          mensili del costo della vita che  per  l’anno  stesso  sono

          stati  accertati dall’istituto centrale di statistica per i

          settori dell’industria e del commercio.

             L’indennita’ integrativa speciale  di  cui  al  presente

          articolo:

               a)  e’  corrisposta in misura intera a coloro che sono

          provvisti di pensione od assegno non  inferiore  alle  lire

          24.000 mensili lorde;

               b)   e’   dovuta  in  ragione  rispettivamente  di  un

          ventiquattresimo o di un diciottesimo per ogni mille lire o

          frazione di mille lire di pensione od assegno nei confronti

          dei titolari di pensioni od assegni diretti inferiori  alle

          lire  24.000  mensili  lorde  e  dei titolari di pensioni o

          assegni indiretti o di riversibilita’ inferiori  alle  lire

          18.000 mensili lorde;

               c)    non    e’   cedibile,   ne’   pignorabile,   ne’

          sequestrabile;

               d) e’ esente da ritenute erariali  e  non  concorre  a

          formare   il   reddito  complessivo  ai  fini  dell’imposta

          complementare.

             Nei casi di pensione od assegni in parte a carico  dello

          Stato  o delle amministrazioni di cui al primo comma, ed in

          parte a carico  di  altri  enti,  l’indennita’  integrativa

          speciale  e’  corrisposta  per  la parte proporzionale alla

          quota di pensione od assegno  originariamente  liquidata  a

          carico dello Stato o delle ammininistrazioni anzidette.

             L’indennita’  integrativa  speciale  compete  ad un solo

          titolo, con opzione  per  la  misura  piu’  favorevole,  ai

          titolari di piu’ pensioni od assegni ordinari.

             La  corresponsione della suddetta indennita’ integrativa

          speciale e’ sospesa nei confronti dei titolari di  pensioni

          od  assegni  ordinari  che  prestino  opera  retribuita  in

          dipendenza  della  quale  gia’  percepiscono  la   medesima

          indennita’.    Qualora    pero’   quest’ultima   indennita’

          risultasse meno favorevole,  se  ne  dovra’  sospendere  la

          corresponsione  e  disporre  il  pagamento  dell’indennita’

          integrativa speciale annessa alla pensione.

             La concessione dell’indennita’ integrativa  speciale  di

          cui  al  presente  articolo  e’  disposta,  d’ufficio dagli

          uffici provinciali  del  tesoro  che  hanno  in  carico  le

          rispettive partite di pensione od assegno.

             Per  l’esercizio 1 luglio 1959-30 giugno 1960, l’importo

          dell’indennita’ integrativa speciale  di  cui  al  presente

          articolo e’ stabilito in lire 1920 mensili nette.

             Per  ciascuno degli esercizi successivi, l’importo della

          indennita’  integrativa  speciale  sara’  determinato   con

          decreto del Ministro per il tesoro.

             Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano

          anche  ai  titolari  di  pensioni a carico del fondo per il

          trattamento di quiescenza di cui all’art.  77  del  decreto

          dle Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

             Il  relativo  maggior  onere  resta  a  carico del fondo

          medesimo”.

           Nota all’art. 2, comma 22:

            – Per il testo dell’art. 12 della legge  n.  153/1969  si

          veda in nota al comma 15.

           Note all’art. 2, comma 23:

            –  Il  testo  dei  commi  2 e 3 dell’art. 5 del D.Lgs. n.

          503/1992, e’ il seguente:

             “2. Per  gli  appartenenti  alle  Forze  armate,  per  i

          lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale

          di  volo, dipendente da aziende di navigazione aerea di cui

          alla legge 31 ottobre 1988, n.   480, per i  lavoratori  di

          cui  all’art.  5 della legge 7 agosto 1990, n.  248, per il

          personale viaggiante iscritto al Fondo di previdenza per il

          personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, di  cui

          alla  legge  28 luglio 1961, n. 830, e al Fondo pensioni di

          cui  all’art.  209  del  decreto   del   Presidente   della

          Repubblica  29  dicembre  1973, n.   1092, per i lavoratori

          marittimi relativamente ai casi di cui  all’art.  31  della

          legge  26  luglio  1984,  n. 413, per i lavoratori iscritti

          all’ENPALS appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al

          n.  14  dell’art.  3,  del  decreto  legislativo  del  Capo

          provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato,

          con  modificazioni  dalla  legge 29 novembre 1952, n. 2388,

          nonche’ per i giocatori di calcio, gli allenatori di calcio

          e gli sportivi professionisti, di cui rispettivamente  alla

          legge  14 giugno 1973, n. 366, ed alla legge 23 marzo 1981,

          n. 91, restano fermi  i  limiti  di  eta’  stabiliti  dalle

          disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992.

             3.  Per  la  cessazione dal servizio del personale delle

          Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  e  del   Corpo

          nazionale dei vigili del fuoco restano ferme le particolari

          norme  dettate  dai rispettivi ordinamenti relativamente ai

          limiti di eta’ per il  pensionamento  di  cui  al  presente

          articolo”.

            – I commi 4 e 5 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 29/1993, sono i

          seguenti:

             “4.  In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai

          rispettivi    ordinamenti:    i    magistrati     ordinari,

          amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati  e procuratori

          dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia

          di Stato, il personale della carriera diplomatica  e  della

          carriera   prefettizia   a  partire  rispettivamente  dalle

          qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere

          di  prefettura,  i  dirigenti generali nominati con decreto

          del Presidente della Repubblica  previa  deliberazione  del

          Consiglio dei Ministri, e quelli agli stessi equiparati per

          effetto  dell’art.  2  della  legge  8  marzo  1985, n. 72,

          nonche’ i  dipendenti  degli  enti  che  svolgono  la  loro

          attivita’ nelle materie contemplate dell’art. 1 del decreto

          legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato 17 luglio

          1947, n. 691 e dalle leggi 4 giugno  1985,  n.  281,  e  10

          ottobre 1990, n. 287.

             5.  Il  rapporto di impiego dei professori e ricercatori

          universitari   resta   disciplinato   dalle    disposizioni

          rispettivamente   vigenti,   in   attesa   della  specifica

          disciplina che la regola in modo organico ed in conformita’

          ai principi della autonomia universitaria di  cui  all’art.

          33  della  Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della

          legge 9 maggio 1989, n. 168, tenuto conto dei  principi  di

          cui  all’art.  2,  comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.

          421.

           Note all’art. 2, comma 24:

            – Il comma 2 dell’art. 7 della legge 4  agosto  1990,  n.

          233  (Riforma  dei trattamenti pensionistici dei lavoratori

          autonomi cosi’ recita:  “2. Ciascuna azienda e’ inclusa per

          ciascun anno, frazionabile per settimana per prestazioni di

          lavoro inferiori all’anno  o  per  la  diversa  consistenza

          aziendale,    nella   fascia   di   reddito   convenzionale

          corrispondente al reddito  agrario  dei  terreni  condotti,

          determinato  ai sensi dell’art. 11-bis del decreto-legge 14

          marzo 1988, n. 70,  convertito,  con  modificazioni,  dalla

          legge 13 maggio 1988, n. 154″.

            –  L’obiettivo  1  del  regolamento  CEE  n.  2052/88 del

          consiglio del 24 giugno 1988, cosi’, recita:

                                “Obiettivo n. 1

             1.   Le   regioni   interessate   dalla    realizzazione

          dell’obiettivo  n.  1  sono regioni NUTS del livello II, il

          cui PIL pro capite risulta, in base ai  dati  degli  ultimi

          tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria.

             Rientrano tra queste regioni anche l’Irlanda del Nord, i

          dipartimenti  francesi  d’Oltremare ed altre regioni il cui

          PIL pro capite si avvicina a quello delle regioni  indicate

          al   primo   comma   e   che  vanno  inserite,  per  motivi

          particolari, nell’elenco relativo all’obiettivo n. 1.

             2.   L’elenco   delle    regioni    interessate    dalla

          realizzazione    dell’obiettivo    n.    1   e’   contenuto

          nell’allegato.

             3. L’elenco delle regioni e’ valido per  cinque  anni  a

          decorrere  dall’entrata in vigore del presente regolamento.

          Prima  della  scadenza  di  tale  periodo  la   Commissione

          riesamina  l’elenco  in tempo utile affinche’ il Consiglio,

          deliberando a maggioranza  qualificata  su  proposta  della

          Commissione  e previa consultazione del Parlamento europeo,

          adotti un nuovo elenco valido  per  il  periodo  successivo

          alla scadenza dei cinque anni.

             4. Gli Stati membri presentano alla Commissione  i  loro

          programmi  di sviluppo regionale. Tali programmi contengono

          in particolare:

              la descrizione delle linee  principali  scelte  per  lo

          sviluppo regionale e delle relative azioni;

              indicazioni sull’utilizzazione dei contributi dei Fondi

          strutturali,  della  BEI e degli altri strumenti finanziari

          prevista nella realizzazione dei programmi.

             Gli Stati membri possono presentare un programma globale

          di sviluppo regionale per tutte  le  loro  regioni  incluse

          nell’elenco  di cui al paragrafo 2 purche’ questo programma

          comporti gli elementi di cui al primo comma.

             Gli Stati membri presentano per le regioni in  questione

          anche  i  programmi  di  cui  all’art. 10, paragrafo 2 e le

          iniziative previste dall’art. 11, paragrafo  1,  includendo

          inoltre i dati relativi alle iniziative di cui all’art. 11,

          paragrafo  1  che  costituiscono,  ai sensi della normativa

          comunitaria, un diritto per i beneficiari.

             Per accelerare  l’esame  delle  domande  e  l’attuazione

          degli  interventi,  gli  Stati membri possono unire ai loro

          programmi le richieste di programmi operativi compresi  nei

          medesimi.

             5.  La  Commissione  valuta  i  programmi  e  le  azioni

          proposte nonche’ gli altri elementi di cui al  paragrafo  4

          in  funzione  della  loro  coerenza  con  gli obiettivi del

          presenre regolamento e con le disposizioni e  le  politiche

          menzionate  agli articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla base

          di tutti i programmi  e  di  tutte  le  azioni  di  cui  al

          paragrafo   4,   nell’ambito   della  partnership  prevista

          dall’art.  4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro

          interessato, il quadro  comunitario  di  sostegno  per  gli

          interventi  strutturali  comunitari,  secondo  le procedure

          previste all’art. 17.

             Il  quadro  comunitario   di   sostegno   comprende   in

          particolare:

              le    linee   prioritarie   scelte   per   l’intervento

          comunitario:

              le forme d’intervento;

              il   programma   indicativo   di   finanziamento    con

          l’indicazione  dell’importo  degli  interventi e della loro

          provenienza;

              la durata di tali interventi.

             Il  quadro  comunitario  di   sostegno   garantisce   il

          coordinamento   di   tutti   gli   interventi   strutturali

          comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi

          di cui all’art. 1 all’interno di una regione determinata.

             Il  quadro comunitario di sostegno puo’, all’occorrenza,

          essere modificato e  adattato  su  iniziativa  dello  Stato

          membro o della Commissione di concerto con lo Stato membro,

          in   funzione   di  nuove  informazioni  pertinenti  e  dei

          risultati registrati durante l’attuazione delle  azioni  in

          questione.

             A  richiesta debitamente giustificata dello Stato membro

          interessato, la  Commissione  adotta  i  quadri  comunitari

          particolari  di sostegno per uno o piu’ programmi di cui al

          paragrafo 4.

             6. Gli interventi relativi all’obiettivo n. 1  assumono,

          prevalentemente, la forma di programmi operativi.

             7.  Le  modalita’  d’applicazione  del presente articolo

          sono  precisate  nelle  disposizioni  di  cui  all’art.  3,

          paragrafi 4 e 5″.

            –  L’obiettivo  5-  b)  del  regolamento  CEE sopracitato

          attiene allo sviluppo delle zone rurali.

           Nota all’art. 2, comma 25:

            – Il D.Lgs. 30 giugno  1994,  n.  509  reca  l’attuazione

          della  delega  conferita dall’art. 1, comma 32, della legge

          24 dicembre 1993, n.  537, in materia di trasformazione  in

          persone   giuridiche  private  di  enti  gestori  di  forme

          obbligatorie di  previdenza  e  assistenza-  Pubblicata  in

          Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 1994.

           Note all’art. 2, comma 26:

            –  Il  comma 1 dell’art. 49 del testo unico delle imposte

          sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.  917,

          cosi’ recita:

             “Art.  49    (Redditi  di  lavoro  autonomo).  – 1. Sono

          redditi   di   lavoro   autonomo   quelli   che    derivano

          dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti

          e   professioni  si  intende  l’esercizio  per  professione

          abituale, ancorche’ non esclusiva, di attivita’  di  lavoro

          autonomo   diverse  da  quelle  considerate  nel  capo  VI,

          compreso l’esercizio in forma associata di cui alla lettera

          c) del comma 3 dell’art. 5.

            –  Il  comma  2,  lettera  a)  del  precitato  D.P.R.  n.

          917/1986, e’ il seguente:

             “2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

               a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore,

          sindaco  o  revisore di societa’, associazioni e altri enti

          con o senza personalita’ giuridica, dalla collaborazione  a

          giornali,    riviste,    enciclopedie   e   simili,   dalla

          partecipazione a collegi e commissioni e da altri  rapporti

          di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano

          tali  i  rapporti  aventi  per  oggetto  la  prestazione di

          attivita’,  non   rientranti   nell’oggetto   dell’arte   o

          professione  esercitata dal contribuente ai sensi del comma

          1, che pur avendo  contenuto  intrinsecamente  artistico  o

          professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a

          favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto

          unitario  e continuativo senza impiego di mezzi organizzati

          e con retribuzione periodica prestabilita”.

            –   L’art.   36  della  legge  11  giugno  1971,  n.  426

          (Disciplina del commercio), e’ il seguente:

             “Art. 36  (Forme speciali di vendita).-  La vendita  per

          corrispondenza  su  catalogo o a domicilio e’ soggetta alle

          norme di cui al capo I della presente legge.

             Per gli incaricati delle ditte esercenti  la  vendita  a

          domicilio,  le  ditte  debbono  comunicare gli elenchi alle

          autorita’ di pubblica sicurezza competenti per  territorio,

          le  quali  possono negare l’autorizzazione per gravi motivi

          di natura penale. Analoga autorizzazione e’ prescritta  per

          coloro  che  sono  incaricati  dell’esibizione di campioni,

          dell’illustrazione di cataloghi e di ogni  altra  forma  di

          propaganda commerciale effettuata a domicilio.

             Le   ditte   interessate   rilasciano  un  tesserino  di

          riconoscimento alle persone incaricate  e  rispondono  agli

          effetti civili dell’attivita’ delle stesse.

             Le  vendite  di  cui  sopra  debbono  essere  coperte da

          assicurazione  per  eventuali  danni  ai   consumatori.   I

          prodotti  debbono  comunque  essere  coperti da garanzia e,

          qualora non corrispondano all’ordinazione,  debbono  essere

          sostituiti o deve venir rimborsato il prezzo pagato.

             Le  modalita’  di  svolgimento delle attivita’ di cui ai

          commi  precedenti  saranno  stabilite  dal  regolamento  di

          esecuzione della presente legge”.

           Note all’art. 2, comma 28:

            –  Il  primo  comma  dell’art. 23 del d.P.R. 29 settembre

          1973, n. 600 (Disposizioni commi in materia di accertamento

          delle imposte sui redditi) cosi’ recita:  “Gli  enti  e  le

          societa’  indicati  nell’art.  2 del decreto del Presidente

          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  598, le societa’  e

          associazioni   indicate   nell’art.   5   del  decreto  del

          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e le

          persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi

          dell’art. 51 di detto decreto o imprese agricole,  i  quali

          corrispondono  compensi  e  altre  somme di cui all’art. 46

          dello stesso decreto per prestazioni di lavoro  dipendente,

          devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo

          di  acconto  dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

          dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa”.

            – Il quarto  comma  dell’art.  9  del  citato  d.P.R.  n.

          600/1973, e’ il seguente: “I sostituiti d’imposta, anche se

          soggetti  all’imposta sul reddito delle persone giuridiche,

          devono presentare la dichiarazione prescritta  dall’art.  7

          entro  il  31  marzo  di ciascun anno per i pagamenti fatti

          nell’anno solare precedente ovvero,  nell’ipotesi  indicata

          nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui

          e’  stata  deliberata  la  distribuzione  nell’anno  solare

          precedente”.

            – L’art. 49, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 917/1986,  recano

          le seguenti disposizioni:

             “2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

               a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore,

          sindaco  o  revisore di societa’, associazioni e altri enti

          con o senza personalita’ giuridica dalla  collaborazione  a

          giornali,    riviste,    enciclopedie   e   simili,   dalla

          partecipazione  a collegi e commissioni e da altri rapporti

          di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano

          tali i  rapporti  aventi  per  oggetto  la  prestazione  di

          attivita’,   non   rientranti   nell’oggetto   dell’arte  o

          professione esercitata dal contribuente ai sensi del  comma

          1,  che  pur  avendo  contenuto intrinsecamente artistico o

          professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a

          favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto

          unitario e continuativo senza impiego di mezzi  organizzati

          e con retribuzione periodica prestabilita;

               b)  i redditi derivanti dalla utilizzazione economica,

          da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di

          brevetti industriali e di processi, formule o  informazioni

          relativi  ad  esperienze  acquisite  in  campo industriale,

          commerciale  o  scientifico,   se   non   sono   conseguiti

          nell’esercizio di imprese commerciali;

               c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f)

          del  comma  1  dell’art.  41  quando l’apporto e costituito

          esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

               d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori

          e ai soci fondatori di societa’ per azioni, in  accomandita

          per azioni e a responsabilita’ limitata;

               e)  le  indennita’  per  la  cessazione di rapporti di

          agenzia;

               f) i redditi derivanti dall’attivita’  di  levata  dei

          protesti  esercitata  dai segretari comunali ai sensi della

          legge 12 giugno 1973, n. 349.

             3. Per i redditi derivanti  dalle  prestazioni  sportive

          oggetto  di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge

          23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative

          ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2″.

           Nota all’art. 2, comma 29:

            – Il comma 3 dell’art. 1 della legge 2  agosto  1990,  n.

          233,  e’  il  seguente: “3. Il livello minimo imponibile ai

          fini del versamento  dei  contributi  previdenziali  dovuti

          alle  gestioni  di  cui al comma 1 da ciascun assicurato e’

          fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che

          si ottiene moltiplicando per 312  il  minimale  giornaliero

          stabilito,  al  1  gennaio  dell’anno  cui si riferiscono i

          contributi,  per  gli  operai  del  settore  artigianato  e

          commercio  dall’art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n.

          402 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre

          1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazione”.

           Note all’art. 2, comma 32:

            – La legge 9 marzo  1989,  n.  8  reca  “Ristrutturazione

          dell’Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e

          dell’Istituto  nazionale  per  l’assicurazione  contro  gli

          infortuni  sul lavoro”. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

          n. 60 del 13 marzo 1989.

            – Il D.Lgs. 30 giugno  1994,  n.  479  (Attuazione  della

          delega  conferita  dall’art.  1,  comma  32, della legge 24

          dicembre  1993,  n.    537,  in  materia  di   riordino   e

          soppressione  di  enti pubblici di previdenza e assistenza)

          e’  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto

          1994.

            – La legge 2 agosto 1990, n.  233  reca  la  riforma  dei

          trattamenti   pensionistici   dei   lavoratori  autonomi  (

          Gazzetta Ufficiale n.  188 del 13 agosto 1990).

            – I commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell’art. 11 della legge n.

          537/1993 sono i seguenti:

             “11. A far data dal 1 gennaio  1994,  i  lavoratori  che

          svolgono  le  attivita’  di  cui  all’art. 49, commi 1 e 2,

          lettera a), del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,

          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22

          dicembre  1986,  n.  917,  ad  eccezione  dei  titolari  di

          pensione  diretta e dei percettori di borse di studio, sono

          iscritti, ai fini dell’assicurazione generale  obbligatoria

          per  l’invalidita’,  la  vecchiaia  ed i superstiti, in una

          gestione   separata,   nell’ambito   della   gestione   dei

          contributi   e   delle   prestazioni   previdenziali  degli

          esercenti  attivita’  commerciali  e  nel  rispetto   delle

          disposizioni  previste  per  quest’ultima  gestione,  fatta

          esclusione  del   livello   minimo   imponibile   ai   fini

          contributivi,  di  cui  all’art.  1, comma 3, della legge 2

          agosto 1990, n. 233.

             12. Qualora al compimento del sessantacinquesimo anno di

          eta’ i lavoratori di cui al comma 11 non abbiano  raggiunto

          il   periodo   minimo   contributivo   per  il  trattamento

          pensionistico,  possono  integrare  il   periodo   mancante

          mediante  il versamento di contributi volontari, secondo le

          modalita’ stabilite con decreto del Ministro del  lavoro  e

          della  previdenza  sociale, di concerto con il Ministro del

          tesoro, da  emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di

          entrata in vigore della presente legge.

             13.  Le  disposizioni  del comma 11 non si applicano nei

          confronti dei lavoratori che svolgono attivita’  lavorative

          per le quali operano forme pensionistiche obbligatorie.

             14.   In  fase  di  prima  applicazione,  alla  gestione

          separata di  cui  al  comma  11  sovraintende  il  comitato

          amministratore   della  gestione  per  i  contributi  e  le

          prestazioni degli esercenti attivita’ commerciali.

             15. Entro trenta giorni dalla data dl entrata in  vigore

          della  presente  legge, con uno o piu’ decreti del Ministro

          del lavoro e della previdenza sociale, di concerto  con  il

          Ministro  del  tesoro,  sono  definite,  tenuto conto delle

          peculiarita’ relative alla specifica forma assicurativa, le

          modalita’ di applicazione  delle  disposizioni  di  cui  ai

          commi  11, 13 e 14 ivi compresi i termini e le modalita’ di

          versamento  dei  contributi,  nonche’  i  criteri  per   la

          determinazione  dei periodi assicurativi da accreditarsi in

          relazione   all’ammontare   dei   versamenti   contributivi

          effettuati nell’anno”.

           Nota all’art. 2, comma 33:

            –  La  legge  5  marzo  1963,  n.  389 (Istituzione della

          “Mutualita’  pensioni”  a  favore  delle   casalinghe)   e’

          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  90 del 3 aprile

          1963.


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