Articolo.2 della legge 8 agosto 1995, n. 335
Art. 2
(Armonizzazione)
1. Con effetto dal 1 gennaio 1996 e’ istituita presso l’INPDAP la
gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello
Stato, nonche’ alle altre categorie di personale i cui trattamenti di
pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui all’articolo
4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una
contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un’aliquota di
finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui
all’articolo 3, comma 24, complessivamente pari a 32 punti
percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. Trovano
applicazione le disposizioni di cui all’articolo 3-ter del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie
di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio
dello Stato, in attesa dell’attuazione della delega di cui ai commi
22 e 23, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai fini
della determinazione dell’aliquota del contributo di solidarieta’ di
cui all’articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si prescinde
dall’ammontare della retribuzione imponibile inerente
all’assicurazione di cui al comma 1.
3. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della
definizione dell’assetto organizzatorio per far fronte ai compiti di
cui ai commi 1 e 2, continuano ad espletare in regime convenzionale
le attivita’ connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza
dei dipendenti dello Stato. Restano conseguentemente demandate alle
Direzioni provinciali del Tesoro le competenze attinenti alle
funzioni di ordinazione primaria e secondaria della spesa relativa ai
trattamenti pensionistici dei dipendenti statali gia’ attribuite in
applicazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986,
n. 138. Restano altresi’ attribuite alle predette Amministrazioni,
ove previsto dalla vigente normativa, le competenze in ordine alla
corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla
liquidazione delle indennita’ in luogo di pensione e per la
costituzione delle posizioni assicurative presso altre gestioni
pensionistiche. Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti
pensionistici e’ stabilito un apporto dello Stato a favore della
gestione di cui al comma 1, valutato in lire 14.550 miliardi per
l’anno 1996 e in lire 16.205 miliardi per l’anno 1997.
4. L’onere derivante dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3,
complessivamente valutato in lire 39.550 miliardi per l’anno 1996 ed
in lire 41.955 miliardi per l’anno 1997, e’ cosi’ ripartito: a)
quanto a lire 6.400 miliardi per l’anno 1996 ed a lire 6.600 miliardi
per l’anno 1997 per minori entrate contributive dovute dal dipendente
ed a lire 18.600 miliardi per l’anno 1996 ed a lire 19.150 miliardi
per l’anno 1997 per contribuzione a carico delle Amministrazioni
statali di cui al comma 2; b) quanto a lire 14.550 miliardi per
l’anno 1996 ed a lire 16.205 miliardi per l’anno 1997, quale apporto
a carico dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1. A
tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l’anno 1995 e corrispondenti capitoli per
gli anni successivi.
5. Per i lavori assunti dal 1 gennaio 1996 alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio,
comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto
dall’articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di
fine rapporto.
6. La contrattazione collettiva nazionale in conformita’ alle
disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, definisce,
nell’ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le
modalita’ di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con
riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e
contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di
cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le
forme pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si
provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi
del primo periodo del presente comma.
7. La contrattazione collettiva nazionale, nell’ambito dei singoli
comparti, definisce, altresi’, ai sensi del comma 6, le modalita’ per
l’applicazione, nei confronti dei lavoratori gia’ occupati alla data
del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di
fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo
del comma 6 in materia di disposizioni di esecuzione.
8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato
dall’articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, viene corrisposto
dalle amministrazioni ovvero dagli enti che gia’ provvedono al
pagamento dei trattamenti di fine servizio di cui al comma 5. Non
trovano applicazione le disposizioni sul “Fondo di garanzia per il
trattamento di fine rapporto” istituito con l’articolo 2 della citata
legge n. 297 del 1982.
9. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonche’ per le
altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di
previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base
contributiva e pensionabile, l’articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto
del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l’inclusione
nelle predette basi delle indennita’ e assegni comunque denominati
corrisposti ai dipendenti in servizio all’estero.
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 15
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento
alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota
di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al
comma 9 opera per la parte eccedente l’incremento della base
pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29
aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall’articolo 15, comma
2, della citata legge n. 724 del 1994.
11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9
e 10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione
previste dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
12. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonche’ per le
altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di
previdenza, cessati dal servizio per infermita’ non dipendenti da
causa di servizio per le quali gli interessati si trovino
nell’assoluta e permanente impossibilita’ di svolgere qualsiasi
attivita’ lavorativa, la pensione e’ calcolata in misura pari a
quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di
eta’ previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potra’
essere computata un’anzianita’ utile ai fini del trattamento di
pensione superiore a 40 anni e l’importo del trattamento stesso non
potra’ superare l’80 per cento della base pensionabile, ne’ quello
spettante nel caso che l’inabilita’ sia dipendente da causa di
servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui
al presente comma e’ richiesto il possesso dei requisiti di
contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di
inabilita’ di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del
lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalita’
applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i
principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata
dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato
di inabilita’ operano le competenze previste dalle vigenti
disposizioni in materia di inabilita’ dipendente da causa di
servizio.
13. Con effetto dal 1 gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma
3 dell’articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, spettanti
per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti
di eta’ previsti dall’ordinamento di appartenenza, per infermita’,
per morte e alle pensioni di reversibilita’ si applica la disciplina
prevista per il trattamento minimo delle pensioni a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la
vecchiaia ed i superstiti.
14. All’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, come modificato dall’articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: “tre volte”
sono sostituite dalle seguenti: “quattro volte”.
15. All’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni e integrazioni, e’ aggiunto, in fine, il
seguente comma:
“Sono altresi’ esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al
presente articolo:
a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie
climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei
dipendenti che abbiano superato con profitto l’anno scolastico,
compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l’universita’ e
siano in regola con gli esami dell’anno accademico;
c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di
asili nido aziendali;
d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di
circoli aziendali con finalita’ sportive, ricreative e culturali,
nonche’ quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;
e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato
praticato per l’assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti
disposizioni, di azioni della societa’ datrice di lavoro ovvero di
societa’ controllanti o controllate;
f) il valore dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti
ai dipendenti, limitatamente all’importo eccedente il 50 per cento
del prezzo praticato al grossista”.
16. L’indennita’ di servizio all’estero corrisposta al personale
dell’Istituto nazionale per il commercio estero e’ esclusa dalla
contribuzione di previdenza ed assistenza sociale ai sensi
dall’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni, per la parte eccedente la misura
dell’indennita’ integrativa speciale.
17. Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell’ultimo
comma dell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, introdotto
dal comma 15, nonche’ quella di cui al comma 16, si applicano anche
ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente
legge. Restano comunque validi e conservano la loro efficacia i
versamenti gia’ effettuati e le prestazioni previdenziali ed
assistenziali erogate.
18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile
ai sensi dell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della
differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e
prestiti concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso
agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti
stessi. Per i lavoratori, privi di anzianita’ contributiva, che si
iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche
obbligatorie e per coloro che esercitano l’opzione per il sistema
contributivo, ai sensi del comma 23 dell’articolo 1, e’ stabilito un
massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132
milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di
pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi
alla data di esercizio dell’opzione. Detta misura e’ annualmente
rivalutata sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, cosi’ come calcolato dall’ISTAT. Il
Governo della Repubblica e’ delegato ad emanare, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme
relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito
eccedente l’importo del tetto in vigore, ove destinata al
finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi gia’ previsti nel
predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni.
19. L’applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di
rendimento previste dal comma 1 dell’articolo 17 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, non puo’ comportare un trattamento superiore a
quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle aliquote
di rendimento previste dalla normativa vigente.
20. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione
generale obbligatoria, nonche’ per le altre categorie di dipendenti
iscritti alle predette forme di previdenza, che anteriormente alla
data del 1 gennaio 1995 avevano esercitato la facolta’ di
trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni di
legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1 gennaio 1995,
il procedimento di dispensa dal servizio per invalidita’, continuano
a trovare applicazione le disposizioni sull’indennita’ integrativa
speciale di cui all’articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni ed integrazioni.
21. Con effetto dal 1 gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle
forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti al compimento del
sessantesimo anno di eta’, possono conseguire il trattamento
pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di
appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il
collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta’.
22. Il Governo della Repubblica e’ delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, uno o piu’ decreti legislativi intesi all’armonizzazione
dei regimi pensionistici sostitutivi dell’assicurazione generale
obbligatoria operanti presso l’INPS, l’INPDAP nonche’dei regimi
pensionistici operanti presso l’Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresi’ con
riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello
Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2,
terzo periodo, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con
riferimento all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale
ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in
attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di
equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle
prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla
salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle
assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell’articolo 1;
b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i
principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell’articolo 1;
c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo
criteri di flessibilita’ omogenei rispetto a quelli fissati dai commi
da 19 a 23 dell’articolo 1;
d) armonizzazione dell’insieme delle prestazioni con riferimento
alle discipline vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria,
salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e
rilevanti peculiarita’ professionali e lavorative presenti nei
settori interessati.
23. Il Governo della Repubblica e’ delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
norme intese a:
a) prevedere, per i lavoratori di cui all’articolo 5, commi 2 e
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di
accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di
flessibilita’ come affermato dalla presente legge, secondo criteri
coerenti e funzionali alle obiettive peculiarita’ ed esigenze dei
rispettivi settori di attivita’ dei lavoratori medesimi, con
applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti
pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare
effetti compatibili con le specificita’ dei settori delle attivita’;
b) armonizzare ai principi ispiratori della presente legge i
trattamenti pensionistici del personale di cui all’articolo 2, commi
4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in
particolare, della peculiarita’ dei rispettivi rapporti di impiego,
dei differenti limiti di eta’ previsti per il collocamento a riposo,
con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in
funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei
trattamenti medesimi. Fino all’emanazione delle norme delegate
l’accesso alle prestazioni per anzianita’ e vecchiaia previste da
siffatti trattamenti e’regolato secondo quando previsto dall’articolo
18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, introdotto dall’articolo 15, comma 5, della presente legge.
24. Il Governo, avuto riguardo alle specificita’ che
caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse attivita’
lavorative, subordinate e autonome, e’ delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
norme intese a rendere compatibili con tali specificita’ i criteri
generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra
misura degli importi contributivi e importi pensionistici.
Nell’esercizio della delega il Governo si atterra’ ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui al
comma 2 dell’articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in
funzione dell’effettiva capacita’ contributiva e del complessivo
aumento delle entrate;
b) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di
tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate;
c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale,
delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei
lavoratori autonomi ed a carico dei lavoratori dipendenti ai fini
dell’equiparazione con la contribuzione dei lavoratori degli altri
settori produttivi; per le aziende con processi produttivi di tipo
industriale l’adeguamento dovra’ essere stabilito con carattere di
priorita’ e con un meccanismo di maggiore rapidita’;
f) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di
lavoro, in coerenza con quella prevista per gli altri settori
produttivi, nella considerazione della specificita’ delle aziende a
piu’ alta densita’ occupazionale site nelle zone di cui agli
obiettivi 1 e 5b del Regolamento (CEE) n.2052/88 del Consiglio del 24
giugno 1988;
e) previsione di appositi coefficienti di rendimento e di
riparametrazione ai fini del calcolo del trattamento pensionistico,
che per i lavoratori dipendenti siano idonei a garantire rendimenti
pari a quelli dei lavoratori subordinati degli altri settori
produttivi;
f) considerazione della continuazione dell’attivita’ lavorativa
dopo il pensionamento ai fini della determinazione del trattamento
medesimo;
g) corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina
dei trattamenti di disoccupazione, armonizzazione della disciplina
dell’accreditamento figurativo connessa ai periodi di disoccupazione
in relazione all’attivita’ lavorativa prestata, ai fini
dell’ottenimento dei requisiti contributivi utili per la pensione di
anzianita’;
h) revisione, ai fini della determinazione del diritto e della
misura della pensione di anzianita’ degli operai agricoli dipendenti,
del numero dei contributi giornalieri utili per la determinazione
della contribuzione giornaliera ai fini dell’anno di contribuzione,
in ragione della peculiarita’ dell’attivita’ del settore.
25. Il Governo della Repubblica e’ delegato ad emanare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme
volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela
previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attivita’ autonoma
di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui
esercizio e’ subordinato all’iscrizione ad appositi albi o elenchi,
in conformita’ ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, avuto riguardo all’entita’ numerica degli
interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza
obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli
degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto
legislativo, sentito l’Ordine o l’Albo, con determinazione del
sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo
ovvero l’inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme
obbligatorie di previdenza gia’ esistenti per categorie similari;
c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a
garantire l’equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei
soggetti che si avvalgono delle predette attivita’;
d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i
quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla
gestione di cui ai commi 26 e seguenti.
26
26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione
presso una apposita Gestione separata, presso l’INPS, e finalizzata
all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che
esercitano per professione abituale, ancorche’ non esclusiva,
attivita’ di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche’ i titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera
a), dell’articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla
vendita a domicilio di cui all’articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall’obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita’.
27. I soggetti tenuti all’iscrizione prevista dal comma 26
comunicano all’INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di
inizio dell’attivita’ lavorativa, se posteriore, la tipologia
dell’attivita’ medesima, i propri dati anagrafici, il numero di
codice fiscale e il proprio domicilio.
28. I soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto forma di
partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo di cui
al comma 26 sono tenuti ad inoltrare all’INPS, nei termini stabiliti
nel quarto comma dell’articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una coppia del modello 770-D,
con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro
autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3
dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni ed integrazioni.
29. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 e’
dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed e’ applicato sul
reddito delle attivita’ determinato con gli stessi criteri stabiliti
ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta
dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti
definitivi. Hanno diritto all’accreditamento di tutti i contributi
mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento
i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non
inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito
dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. e
successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione
annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da
accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I
contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente
dall’inizio dell’anno solare fino a concorrenza di dodici mesi
nell’anno. Il contributo e’ adeguato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del
tesoro, sentito l’organo di gestione come definito ai sensi del comma
32.
30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da
emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalita’ ed i
termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove
coerente con la natura dell’attivita’ soggetta al contributo, il
riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell’iscritto
e di due terzi a carico del committente dell’attivita’ espletata ai
sensi del comma 26. Se l’ammontare dell’acconto versato risulta
superiore a quello del contributo dovuto per l’anno di riferimento,
l’eccedenza e’ computata in diminuzione dei versamenti, anche di
acconto, dovuti per il contributo relativo all’anno successivo, ferma
restando la facolta’ dell’interessato di chiederne il rimborso entro
il medesimo termine previsto per il pagamento del saldo relativo
all’anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non
provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi
ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si
applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la
gestione previdenziale degli esercenti attivita’ commerciali.
31. Ai soggetti tenuti all’obbligo contributivo di cui ai commi 26
e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di
requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti
dalla presente legge per i lavoratori iscritti per la prima volta
alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro del tesoro, l’assetto organizzativo e
funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi
26 e seguenti e’ definito, per quanto non diversamente disposto dai
medesimi commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n.
233, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di
adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase
di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1 gennaio 1994,
le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell’articolo 11
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
33. Il Governo della Repubblica e’ delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione “Mutualita’
pensioni”, istituita in seno all’INPS dalla legge 5 marzo 1963, n.
389, con le disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo
alle peculiarita’ della specifica forma di assicurazione sulla base
dei seguenti principi:
a) conferma della volontarieta’ dell’accesso;
b) applicazione del sistema contributivo;
c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei
commi 26 e seguenti, ivi compreso l’assetto autonomo della gestione
con partecipazione dei soggetti iscritti all’organo di
amministrazione.
Art. 2.
(Armonizzazione)
Art. 2.
(Armonizzazione)
Art. 2.
(Armonizzazione)
Nota all’art. 2, comma 1:
– Il comma 4 dell’art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n.
479 (Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma
32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e
assistenza) cosi’ recita: “4. Al fine di consentire
all’INPDAP di provvedere all’erogazione del trattamento
pensionistico per i dipendenti dello Stato attraverso una
apposita gestione separata, con provvedimento di legge sono
stabiliti i termini di decorrenza, le aliquote e le
modalita’ con cui le amministrazioni statali versano
all’Istituto le corrispondenti contribuzioni per ciascun
dipendente”.
Note all’art. 2, comma 2:
– Il testo dell’art. 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n.
384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992, n. 438 (Misure urgenti in materia di previdenza, di
sanita’ e di pubblico impiego, nonche’ disposizioni
fiscali) e’ il seguente:
“Art. 3-ter.- 1. A decorrere dal 1 gennaio 1993, e’
stabilita in favore di tutti i regimi pensionistici dei
dipendenti pubblici e privati che prevedono aliquote
contributive a carico del lavoratore inferiori al 10 per
cento una aliquota aggiuntiva nella misura di un punto
percentuale sulle quote di retribuzione eccedente il limite
della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata
ai fini dell’applicazione dell’articolo 21, comma 6, della
legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale incremento si applica
comunque a carico dei lavoratori autonomi, in favore delle
rispettive gestioni, sulle quote di reddito d’impresa
eccedenti il limite innanzi indicato”.
– Si riporta l’art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n.
41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):
“Art. 25.- 1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 le gestioni
di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative del
regime generale, ad eccezione dello Stato, sono tenute a
versare al predetto regime un contributo di solidarieta’
commisurato all’ammontare delle retribuzioni imponibili dei
singoli ordinamenti agli effetti pensionistici.
2. La misura del contributo di solidarieta’ e’
determinata ogni tre anni, per ogni gestione, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro e, per le forme esclusive, anche
con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle
caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna
gestione. In sede di prima applicazione la misura del
contributo e’ pari al 2 per cento.
3. Il contributo e’ versato dalle competenti
amministrazioni e fondi pensionistici all’anzidetto fondo
pensioni lavoratori dipendenti entro 20 giorni dalla fine
del mese di pagamento della contribuzione dovuta alle
amministrazioni e fondi medesimi”.
Note all’art. 2, comma 3:
– Il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, reca
l’approvazione del testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato-
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 9 maggio
1974.
– Il D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138 (Parziale attuazione
della delega di cui alle lettere a), b) e d) del secondo
comma dell’art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, in
materia di semplificazione delle procedure relative al
pagamento di stipendi e pensioni) e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 1986).
Note all’art. 2, comma 5:
– L’art. 1 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, cosi’
recita:
“Art. 1 (Finalita’ ed ambito di applicazione). – 1. Le
disposizioni del presente decreto disciplinano
l’organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto dell’art.
97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l’efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi della Comunita’ Europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) integrare gradualmente la disciplina del lavoro
pubblico con quella del lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita’
montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell’art. 117 della
Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita’ dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall’art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, costituiscono altresi’, per le
regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica”.
– L’art. 2120 del codice civile e’ il seguente:
“Art. 2120 (Indennita’ di anzianita’). – In caso di
cessazione del contratto a tempo indeterminato, e’ dovuta
al prestatore di lavoro un’indennita’ proporzionale agli
anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per di lui
colpa o di dimissioni volontarie.
(Le norme corporative possono tuttavia stabilire che
l’indennita’ sia dovuta anche in caso di dimissioni
volontarie, determinandone le condizioni e le modalita’).
L’ammontare dell’indennita’ e’ determinato (dalle norme
corporative) dagli usi o secondo equita’, in base
all’ultima retribuzione e in relazione alla categoria alla
quale appartiene il prestatore di lavoro.
(Sono salve le norme corporative che stabiliscono forme
equivalenti di previdenza”).
Note all’art. 2, comma 6:
– Le disposizioni del titolo III del D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29, sono le seguenti:
“TITOLO III
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE
Art. 45 (Contratti collettivi) – 1. La contrattazione
collettiva e’ nazionale e decentrata. Essa si svolge su
tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con
esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti
normativi e amministrativi secondo il disposto dell’art. 2,
comma 1,
lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
2. I contratti collettivi nazionali sono stipulati per
comparti della pubblica amministrazione comprendenti
settori omogenei o affini.
3. I comparti sono determinati e possono essere
modificati, sulla base di accordi stipulati tra l’agenzia
di cui all’art. 50, in rappresentanza della parte pubblica,
e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa intesa con le
amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle privince autonome di
Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale.
Fino a quando non sia stata costituita l’agenzia, in
rappresentanza della parte pubblica provvede il Presidente
del Consiglio dei Ministri o un suo delegato.
4. La contrattazione collettiva decentrata e’
finalizzata al contemperamento tra le esigenze
organizzative, la tutela dei dipendenti e l’interesse degli
utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti
dai contratti collettivi nazionali.
5. Mediante contratti collettivi quadro possono essere
disciplinate, in modo uniforme per tutti i comparti e le
aree di contrattazione collettiva, la durata dei contratti
collettivi e specifiche materie.
6. I contratti collettivi quadro sono stipulati
dall’agenzia di cui all’art. 50, per la parte pubblica, e,
per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
7. I contratti collettivi nazionali di comparto sono
stipulati dall’agenzia di cui all’art. 50, per la parte
pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonche’
dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale nell’ambito del comparto.
8. I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per
la parte pubblica, da una delegazione composta dal titolare
del potere di rappresentanza delle singole amministrazioni
o da un suo delegato, che la presiede, da rappresentanti
dei titolari degli uffici interessati e, per la parte
sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalita’
definite dalla contrattazione collettiva nazionale e
nell’ambito della provincia autonoma di Bolzano e della
regione Valle d’Aosta anche dalle confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano provinciale ai sensi
dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6
gennaio 1978, n. 58, e del decreto legislativo 28 dicembre
1989, n. 430.
9. Le amministrazioni pubbliche osservano gli obblighi
assunti con i contratti collettivi di cui al presente
articolo. Esse vi adempiono nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti.
Art. 46 (Area di contrattazione per il personale
dirigenziale). – 1. Per ciascuno dei comparti individuati
ai sensi dell’art. 45, comma 3, e’ prevista una autonoma
separata area di contrattazione per il personale
dirigenziale non compreso nell’art. 2, comma 4.
2. I contratti collettivi nazionali delle aree separate
di cui al comma 1 sono stipulati dall’agenzia di cui
all’art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte
sindacale, dalle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e dalle organizzazioni
sindacali interessate maggiormente rappresentative sul
piano nazionale nell’ambito della rispettiva area di
riferimento, assicurando un adeguato riconoscimento delle
specifiche tipologie professionali.
3. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica e
veterinaria del servizio sanitario nazionale e’ definito in
una apposita area di contrattazione alle cui trattative
partecipano l’agenzia prevista dall’art. 50, in
rappresentanza della parte pubblica, e rappresentanti delle
organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Art. 47 (Rappresentativita’ sindacale). – 1. La
maggiore rappresentativita’ sul piano nazionale delle
confederazioni e delle organizzazioni sindacali e’ definita
con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei
Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali
individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei
predidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano per gli aspetti di interesse regionale.
2. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1,
restano in vigore e si applicano, anche alle aree di
contrattazione di cui all’art. 46, le disposizioni di cui
all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento
della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e
si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia
data applicazione a quanto previsto dall’art. 45, comma 8.
Art. 48 (Nuove forme di partecipazione alla
organizzazione del lavoro). – 1. In attuazione dell’art. 2,
comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
la contrattazione collettiva definisce nuove forme di
partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini
della organizzazione del lavoro nelle amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1, comma 2. Sono abrogate le
norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche
elettiva, del personale nei consigli di amministrazione
delle predette amministrazioni pubbliche, nonche’ nelle
commissioni di concorso. La contrattazione, collettiva
nazionale indichera’ forme e procedure di partecipazione
che sostituiranno commissioni del personale e organismi di
gestione, comunque denominati.
Art. 49 (Trattamento economico). – 1. Il trattamento
economico fondamentale ed accessorio e’ definito dai
contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri
dipendenti di cui all’art. 2, comma 2, parita’ di
trattamento contrattuale e comunque trattamenti non
inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti
collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono i trattamenti
economici accessori collegati: a) alla produttivita’
individuale; b) alla produttivita’ collettiva tenendo conto
dell’apporto di ciascun dipendente; c)all’effettivo
svolgimento di attivita’ particolarmente disagiate
obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute.
Compete ai dirigenti la valutazione dell’apporto
partecipativo di ciascun dipendente, nell’ambito di criteri
obiettivi definitivi dalla contrattazione collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili dell’attribuzione dei
trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici
accessori del personale non diplomatico del Ministero degli
affari esteri, per i servizi che si prestano all’estero
presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari
e le istituzioni culturali e scolastiche, sono
disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi
prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, nonche’ dalle altre pertinenti normative di
settore del Ministero degli affari esteri”.
Art. 50 (Agenzia per le relazioni sindacali).- E’
istituita l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni, dotata di personalita’ giuridica
e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica.
L’Agenzia rappresenta, a livello nazionale, in sede di
contrattazione collettiva, le pubbliche amministrazioni.
Ha lo scopo di assicurare che la disciplina contrattuale e
le retribuzioni dei dipendenti garantiscano il maggiore
rendimento dei servizi pubblici per la collettivita’, con
il minore onere per essa.
2. Il Comitato direttivo dell’Agenzia e’ costituito da
cinque componenti nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri. Uno di essi e’ designato dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e un altro dall’Associazione nazionale
dei comuni d’Italia.
3. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta
competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione
del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione
e nominati ai sensi dell’art. 31 della legge 23 agosto
1988, n. 400. Non possono far parte del comitato persone
che rivestano cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in
partiti politici o in sindacati dei lavoratori, nonche’
coloro che abbiano avuto nel biennio precedente od abbiano
incarichi direttivi o rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni. Il comitato dura in carica quattro anni e i
suoi componenti possono essere riconfermati. Il comitato
delibera a maggioranza dei componenti ed elegge, al suo
interno, un presidente.
4. L’Agenzia si attiene alle direttive impartite dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le
amministrazioni regionali per il personale dipendente dalle
regioni e dagli enti regionali, e previo parere delle
province e dei comuni per il personale rispettivamente
dipendente. L’intesa delle regioni e’ espressa dalla
Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. Il parere dei comuni e’
reso, entro quindici giorni dalla richiesta scaduti i quali
il parere si intende favorevole, dall’Associazione
nazionale dei comuni d’Italia e quello delle province
dall’Unione delle province d’Italia. L’Agenzia deve
motivare le decisioni assunte in difformita’ del parere
reso dall’Associazione nazionale dei comuni d’Italia e
dall’Unione delle province d’Italia.
5. Le direttive indicano, tra l’altro, i criteri
generali della disciplina contrattuale del pubblico impiego
e delle sue vicende modificative; i criteri di
inquadramento; le disponibilita’ finanziarie totali, con
riferimento ai documenti di programmazione finanziaria e di
bilancio approvati dal Parlamento, ed il totale della spesa
per retribuzioni; i criteri per l’attribuzione, in sede di
contrattazione decentrata, di voci della retribuzione
legate ai rendimenti e ai risultati del personale e della
gestione complessiva; gli “standards” di rendimento e di
risultato e i criteri per verificarli.
6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano possono avvalersi della
rappresentanza o dell’assistenza dell’Agenzia nella
contrattazione collettiva.
7. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, nella
contrattazione collettiva decentrata, dell’attivita’ di
rappresentanza e di assistenza dell’Agenzia alle cui
direttive sono tenuti in ogni caso a conformarsi.
8. Per l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia, con decreto del Presidente della Repubblica,
e’ emanato, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, apposito regolamento ai sensi
dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con tale
decreto e’ istituito un comitato di coordinamento i cui
componenti sono designati dalle rappresentanze dei comparti
di contrattazione collettiva e sono definite altresi’ le
norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste
a carico di un fondo da iscriversi in un apposito capitolo
dello stato di previsione della spesa della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. La gestione finanziaria e’
sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
9. L’Agenzia si avvale per lo svolgimento dei propri
compiti di non piu’ di 25 dipendenti delle amministrazioni
pubbliche in posizione di comando o di fuori ruolo
provenienti dalle amministrazioni statali, regionali e
locali e di non piu’ di cinque esperti, utilizzabili nelle
forme e per le esigenze previste nel regolamento di cui al
comma 8. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo
conservano stato giuridico e trattamento economico delle
amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime.
Dopo un biennio di attivita’ dell’Agenzia, si provvede, con
regolamento, valutati i carichi di lavoro, a modificare il
contingente di personale”.
Art. 51 (Procedimento di contrattazione).- 1.
L’Agenzia di cui all’art. 50, entro cinque giorni dalla
conclusione delle trattative, trasmette al Governo, ai fini
della autorizzazione alla sottoscrizione, il testo
concordato dei contratti collettivi nazionali di cui agli
articoli 45 e 46, corredato da appositi prospetti
contenenti l’individuazione del personale interessato, dei
costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento
economico previsto, nonche’ la quantificazione complessiva
della spesa diretta e indiretta, ivi compresa quella
rimessa alla contrattazione decentrata. Il Governo, nei
quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo
o negativo, tenendo conto fra l’altro degli effetti
applicativi dei contratti collettivi anche decentrati
relativi al precedente periodo contrattuale e della
conformita’ alle direttive impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Decorso tale termine
l’autorizzazione si intende rilasciata. Per quanto attiene
ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente
dalle regioni e dagli enti regionali, il Governo provvede
previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 e’ sottoposta al
controllo della Corte dei conti, la quale ne verifica la
legittimita’ e la compatibilita’ economica entro quindici
giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali il
controllo si intende effettuato senza rilievi.
3. Per i contratti collettivi decentrati, la
sottoscrizione da parte delle amministrazioni pubbliche e’
autorizzata, nei quindici giorni successivi alla
conclusione delle trattative, nei limiti di cui all’art.
45, comma 4, con atto dell’organo di vertice previsto dai
rispettivi ordinamenti. L’autorizzazione alla
sottoscrizione e’ sottoposta al controllo preventivo degli
organi competenti secondo le norme vigenti, che deve essere
effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione,
decorsi i quali il controllo si intende effettuato senza
rilievi. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a
trasmettere all’Agenzia di cui all’art. 50, alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione
pubblica ed al Ministero del tesoro, copia dei contratti
collettivi decentrati. Non puo’ essere in ogni caso
autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi
decentrati che comportano, anche a carico di esercizi
successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilita’
finanziarie definite dal contratto collettivo nazionale.
4. Non puo’ essere in ogni caso autorizzata la
sottoscrizione di contratti collettivi che comportano,
direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi
successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto
stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche’ nel
bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri
aggiuntivi diretti o indiretti, oltre il periodo di
validita’ dei contratti, in particolare per effetto della
decorrenza dei benefici a regime”.
Art. 52 (Disponibilita’ finanziarie destinate alla
contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e
verifica).- 1. Il Ministero del tesoro, per gli aspetti di
interesse regionale previa intesa con le amministrazioni
regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
quantifica l’onere derivante dalla contrattazione
collettiva con specifica indicazione di quello da porre a
carico del bilancio dello Stato e di quello al quale
provvedono, nell’ambito delle disponibilita’ dei rispettivi
bilanci le amministrazioni pubbliche. L’onere a carico del
bilancio dello Stato e’ determinato con apposita norma da
inserire nella legge finanziaria, ai sensi dell’art. 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per gli
aspetti di interesse regionale previa intesa con le
amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, impartisce all’agenzia le direttive
per i rinnovi dei contratti collettivi, indicando in
particolare le risorse complessivamente disponibili per i
comparti, i criteri generali della distribuzione delle
risorse al personale ed ogni altro elemento utile in ordine
al rispetto degli indirizzi impartiti.
3. I contratti collettivi sono corredati da appositi
prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonche’
l’indicazione della copertura complessiva per l’intero
periodo di validita’ contrattuale, prevedendo la
possibilita’ di prorogare l’efficacia temporale del
contratto, ovvero di sospenderne l’esecuzione parziale o
totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di
spesa. Essi possono prevedere la richiesta, da parte del
Presidente del Consiglio dei Ministri o delle
organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi, al nucleo di valutazione della spesa relativa
al pubblico impiego, istituito presso il Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro dall’art. 10 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e
certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle
rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello
Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e
dall’Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si
pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. I compiti
affidati dal presente comma al predetto nucleo di
valutazione sono sostitutivi dei compiti originariamente
previsti dal citato art. 10.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e’
iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del
Ministero del tesoro in ragione dell’ammontare complessivo.
In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di
comparto, il Ministro del tesoro e’ autorizzato a ripartire
con propri decreti le somme destinate a ciascun comparto
mediante assegnazione diretta a favore dei competenti
capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il
personale dell’amministrazione statale, ovvero mediante
trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e
degli enti in favore dei quali sia previsto l’apporto
finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri.
Analogamente provvedono le altre amministrazioni pubbliche
con i rispettivi bilanci.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al
comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate
dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per
essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei
medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata
che in uscita non possono essere incrementati se non con
apposita autorizzazione legislativa.
Art. 53 (Interpretazione autentica dei contratti
collettivi).
– 1. Quando insorgano controversie sull’interpretazione
dei contratti collettivi, le parti che li hanno
sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il
significato della clausola controversa. L’eventuale
accordo, stipulato con le procedure di cui all’art. 51,
sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della
vigenza del contratto.
2. L’accordo di interpretazione autentica del contratto
ha effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto
le materie regolate dall’accordo medesimo con il consenso
delle parti interessate.
Art. 54 (Aspettative e permessi sindacali). – 1. Al
fine del contenimento, della trasparenza e della
razionalizzazione delle aspettative e dei permessi
sindacali nel settore pubblico, la contrattazione
collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito
accordo, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei
Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentantive sul piano nazionale, da
recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per
gli aspetti di interesse regionale.
2. I limiti di cui al comma 1 devono essere determinati
tenendo conto, con riferimento a ciascun comparto ed area
di contrattazione collettiva, della diversa dimensione e
articolazione organizzativa delle amministrazioni, della
consistenza numerica del personale nel suo complesso e del
personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare
i permessi sindacali giornalieri.
3. Alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le
confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo
provvede, in proporzione alla rappresentativita’ delle
medesime accertata ai sensi dell’art. 47, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione
pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni
sindacali interessate. Per la provincia autonoma di Bolzano
si terra’ conto di quanto previsto dall’art. 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.
4. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento
della funzione pubblica il numero complessivo ed i
nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali.
5. Contestualmente alla definizione della nuova
normativa contenente la disciplina dell’intera materia,
sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la
gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi
sindacali nelle amministrazioni pubbliche. Con l’accordo di
cui al comma 1 sono anche definiti tempi e modalita’ per
l’applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, in materia di aspettative e
permessi sindacali. Fino alla emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1,
restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri che ripartiscono attualmente i contingenti
delle aspettative sindacali nell’ambito delle
amministrazioni pubbliche. Resta salva la disposizione di
cui all’ultimo periodo del comma 3 e sono a tal fine
aumentati di una unita’, fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 1, i contingenti
attualmente previsti.
6. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le
pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della
funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per
qualifica, del personale dipendente collocato in
aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione
pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati
riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in
allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento
ai sensi dell’art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93″.
– Il comma 4 dell’art. 8 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n.
124, (Disciplina delle forme pensionistiche complementari,
a norma dell’art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23
ottobre 1992, n. 421) e’ il seguente: “4. Nel caso di
forme di previdenza pensionistica complementare di cui
siano destinatari dipendenti della pubblica
amministrazione, i contributi ai fondi debbono essere
definiti in sede di determinazione del trattamento
economico, secondo procedure coerenti alla natura del
rapporto e in conformita’ ai principi del presente decreto
legislativo”.
Note all’art. 2, comma 8:
– L’art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297
(Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in
materia pensionistica) sostituisce gli articoli 2120, 2121
e 2776 del codice civile con i seguenti:
“Art. 2120 (Disciplina del trattamento di fine
rapporto).- In ogni caso di cessazione del rapporto di
lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad
un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si
calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota
pari e comunque non superiore all’importo della
retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La
quota e’ proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno,
computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o
superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la
retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende
tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in
natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a
titolo non occasionale e con esclusione di quanto e’
corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel
corso dell’anno per una delle cause di cui all’art. 2110,
nonche’ in caso di sospensione totale o parziale per la
quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere
computato nella retribuzione di cui al primo comma
l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore
avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del
rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma; con
esclusione della quota maturata nell’anno, e’ incrementato
su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con
l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in
misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di
dicembre dell’anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di
cui al comma precedente per frazioni di anno, l’incremento
dell’indice ISTAT e’ quello risultante nel mese di
cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di
dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o
superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
Il prestarore di lavoro, con almeno otto anni di
servizio presso lo stesso datore di lavoro, puo’ chiedere,
in costanza in rapporto di lavoro, una anticipazione non
superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe
diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della
richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti
del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente
comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei
dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessita’
di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per se’ o
per i figli, documentato con atto, notarile.
L’anticipazione puo’ essere ottenuta una sola volta nel
corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli
effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Nell’ipotesi di cui all’art. 2122 la stessa
anticipazione e’ detratta dall’indennita’ prevista dalla
norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai
contratti collettivi o da patti individuali. I contratti
collettivi possono altresi’ stabilire criteri di priorita’
per l’accoglimento delle richieste di anticipazione”.
“Art. 2121 (Computo dell’indennita’ di mancato
preavviso).- L’indennita’ di cui all’art. 2118 deve
calcolarsi computando le provvigioni, i premi di
produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed
ogni altro compenso di carattere continuativo, con
esclusione di quanto e’ corrisposto a titolo di rimborso
spese.
Se il prestatore di lavoro e’ retribuito in tutto o in
parte con provvigioni, con premi di produzione o con
partecipazioni, l’indennita’ suddetta e’ determinata sulla
media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o
del minor tempo di servizio prestato.
Fa parte della retribuzione anche l’equivalente del
vitto e dell’alloggio dovuto al prestatore di lavoro”.
“Art. 2776 (Collocazione sussidiaria sugli immobili).-
I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonche’
all’indennita’ di cui all’art. 2118 sono collocati
sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui
mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto
ai crediti chirografari.
I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad
eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i
crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi
speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che
gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per
l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti, di cui
all’art. 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di
infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli
immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari,
ma dopo i crediti indicati al primo comma.
I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell’art.
2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di
infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli
immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari,
ma dopo i crediti indicati al comma precedente”.
– L’art. 2 della citata legge n. 297/1982 e’ il seguente:
“Art. 2 (Fondo di garanzia).- E’ istituito presso
l’Istituto nazionale della previdenza sociale il ‘Fondo di
garanzia per il trattamento di fine rapporto’ con lo scopo
di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza
del medesimo nel pagamento del trattamento di fine
rapporto, di cui all’art. 2120 del codice civile, spettante
ai lavoratori o loro aventi diritto.
Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato
passivo, reso esecutivo ai sensi dell’art. 97 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la
pubblicazione della sentenza di cui all’art. 99 dello
stesso decreto, per il caso siano state proposte
opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito,
ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione
del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi
diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico
del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei
relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme
eventualmente corrisposte.
Nell’ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di
lavoro di cui all’art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, la domanda di cui al comma precedente puo’ essere
presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo
la sentenza che decide il giudizio insorto per l’eventuale
contestazione del curatore fallimentare.
Ove l’impresa sia sottoposta a liquidazione coatta
amministrativa la domanda puo’ essere presentata trascorsi
quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui
all’art. 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni
riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide
su di esse.
Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle
disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non
adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro,
alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in
misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto
possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di
fine rapporto, sempreche’, a seguito dell’esperimento
dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito
relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali
siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il
fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il
pagamento del trattamento insoluto.
Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto
nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la
procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute
successivamente all’entrata in vigore della presente legge.
I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto
comma del presente artcolo sono eseguiti dal fondo entro 60
giorni dalla richiesta dell’interessato. Il fondo e’
surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa
nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di
lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice
civile per le somme da esso pagate.
Il fondo, per le cui entrate ed uscite e’ tenuta una
contabilita’ separata nella gestione dell’assicurazione
obbligaroria contro la disoccupazione, e’ alimentato con un
contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per
cento della retribuzione di cui all’art. 12 della legge 30
aprile 1969, n. 153, a decorrere dal prediodo di paga in
corso al 1 luglio 1982. Per tale contributo si osservano le
stesse disposizioni vigenti per l’accertamento e la
riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei
lavoratori dipendenti. Le disponibilita’ del fondo di
garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di
fuori della finalita’ istituzionale del fondo stesso. Al
fine di assicurare il pareggio della gestione, l’aliquota
contributiva puo’ essere modificata, in diminuzione o in
aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito il consiglio di amministrazione dell’INPS, sulla
base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo
medesimo.
Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste
dall’art. 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978,
n. 352, convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto
1978, n. 467, con l’indicazione dei dati necessari
all’applicazione delle norme contenute nel presente
articolo nonche’ dei dati relativi all’accantonamento
complessivo risultante a credito del lavoratore. Si
applicano altresi’ le disposizioni di cui ai commi secondo,
terzo e quarto dell’art. 4 del predetto decreto-legge. Le
disposizioni del presente comma non si applicano al
rapporto di lavoro domestico.
Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende
industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di
fine rapporto e’ gestito, rispettivamente, dall’Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni
Amendola” e dall’Istituto nazionale di previdenza per i
dirigenti di aziende industriali”.
Note all’art. 2, comma 9:
– Per il testo dell’art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993, si veda
in nota al comma 5.
– Per il testo urgente, dell’art. 12 della legge 30
aprile 1969, n. 153, si veda in nota all’art. 2, comma 15.
Note all’art. 2, comma 10:
– I commi 1 e 2 dell’art. 15 della legge 23 dicembre
1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica) sono i seguenti:
“Art. 15 (Assoggettamento alla ritenuta in conto
entrate del Ministero del tesoro della quota di
maggiorazione della base pensionabile e omogeneizzazione
dei trattamenti di pensione). – 1. Con decorrenza dal 1
gennaio 1995, ai soli fini dell’assoggettamento a ritenuta
in conto entrate del Ministero del tesoro, lo stipendio e
gli altri assegni pensionabili con esclusione
dell’indennita’ integrativa speciale di cui alla legge 27
maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni, e degli assegni e indennita’ corrisposti per
lo svolgimento di particolari funzioni esclusi dalla base
pensionabile, spettanti ai dipendenti aventi diritto al
trattamento di quiescenza disciplinato dal testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono figurativamente aumentati della
percentuale prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della legge
29 aprile 1976, n. 177.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai
dipendenti iscritti a gestioni pensionistiche regolate da
ordinamenti che rinviano alle norme contenute nel testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, e successivamente modificazioni
ed integrazioni.
– Gli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n.
177 (Collegamento con le pensioni del settore pubblico alla
dinamica delle retribuzioni miglioramento del trattamento
di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle
casse pensioni degli istituti di previdenza) sono i
seguenti:
“Art. 15 (Base pensionabile personale civile).- L’art.
43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, e’ sostituito, per le cessazioni dal
servizio aventi decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1976,
dal seguente:
‘Ai fini della determinazione della misura del
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base
pensionabile, costituita dall’ultimo stipendio o
dall’ultima paga o retribuzione e dagli assegni o
indennita’ pensionabili sottoindicati, integralmente
percepiti, e’ aumentata del 18 per cento:
a) indennita’ di funzione per i dirigenti superiori e
per i primi dirigenti prevista dall’art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
b) assegno perequativo e assegno personale
pensionabile previsti dalla legge 15 novembre 1973, n. 734,
per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e per gli
operai dello Stato;
c) indennita’ ed assegno personale pensionabile
previsti dall’art. 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728,
per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello
operaio, dell’amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni e dell’azienda di stato per i servizi
telefonici;
d) assegno annuo previsto dall’art. 12 del
decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito nella
legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale
insegnante delle universita’ e degli istituti di istruzione
universitaria, fuori ruolo ed incaricato;
e) assegno annuo previsto dall’art. 12 della legge 30
luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo,
docente e non docente della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica;
f) indennita’ e assegno personale pensionabili
previsti dall’art. 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851,
per il personale di ruolo e non di ruolo e il personale
operaio dell’amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;
g) assegno personale previsto dall’art. 202 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3.
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennita’,
anche se pensionabile, possono essere considerati se la
relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente
la valutazione nella base pensionabile'”.
“Art. 16 (Base pensionabile personale militare).-
L’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e’ sostituito, per le cessazioni
dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1 gennaio
1976, dal seguente:
‘Ai fini della determinazione della misura del
trattamento di quiescenza del personale militare, escluso
quello indicato nell’art. 54, penultimo comma la base
pensionabile, costituita dall’ultimo stipendio o
dall’ultima paga e dagli assegni o indennita’ pensionabili
sottoindicati, integralmente percepiti, e’ aumentata del 18
per cento:
a) indennita’ di funzione per i generali di brigata ed
i colonnelli, prevista dall’art. 8 della legge 10 dicembre
1973, n. 804;
b) assegno perequativo ed assegno personale
pensionabile, previsti dall’art. 1 della legge 27 ottobre
1973, n. 628, in favore degli ufficiali di grado inferiore
a colonnello o capitano di vascello, nonche’ dei
sottufficiali e dei militari di truppa;
c) assegno personale previsto dall’art. 202 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, applicabile al personale militare in base all’art. 3
della legge 8 agosto 1957, n. 751.
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennita’,
anche se pensionabili, possono essere considerati se la
relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente
la valutazione nella base pensionabile.
Per l’ufficiale che in tempo di guerra sia stato
investito del grado superiore a quello ricoperto all’atto
della cessazione dal servizio o delle funzioni
organicamente devolute a detto grado superiore con
godimento dei relativi assegni, si considerano lo stipendio
e gli altri assegni pensionabili inerenti a tale grado'”.
“Art. 22 (Base pensionabile per il personale
ferroviario).- L’art. 220, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1973 n.
1092, come modificato dall’art. 2 della legge 12 febbraio
1974, n. 22, e’ sostituito per le cessazioni dal servizio
aventi decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1976, dal
seguente:
‘Ai fini della determinazione della misura del
trattamento di quiescenza degli iscritti al fondo pensioni,
la base pensionabile, costituita dall’ultimo stipendio e
dagli assegni o indennita’ pensionabili sottoindicati,
integralmente percepiti, e’ aumentata del 18 per cento:
a) indennita’ di funzione per i dirigenti superiori e
per i primi dirigenti prevista dall’art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
b) indennita’ pensionabile prevista dalla legge 16
febbraio 1974, n. 57;
c) assegno personale pensionabile.
Per gli effetti del precedente comma si considerano
soltanto gli assegni o indennita’ previsti come utili al
fini della determinazione della base pensionabile, da
disposizioni di legge'”.
Note all’art. 2, comma 11:
– L’art. 13, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 503/1992
e’ il seguente:
“Art. 13 (Norma transitoria per il calcolo delle
pensioni).-
1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia ed i
superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle
gestioni speciali amministrative dall’INPS, l’importo della
pensione e’ determinato dalla somma:
a) (omissis);
b) della quota di pensione corrispondente all’importo
del trattamento pensionistico relativo alle anzianita’
contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993,
calcolato secondo le norme di cui al presente decreto.
Note all’art. 2, comma 12:
– Per il testo dell’art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993, si veda
in nota al comma 5.
– Si riporta il testo dell’art. 2 della legge 12 giugno
1984, n. 222:
“Art. 2 (Pensione ordinaria di inabilita’).- 1. Si
considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a
pensione nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidita’,
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed
autonomi gestita dall’Istituto nazionale della previdenza
sociale, l’assicurato o il titolare di assegno di
invalidita’ con decorrenza successiva alla data di entrata
in vigore della presente legge il quale, a causa di
infermita’ o difetto fisico o mentale, si trovi
nell’assoluta e permanente impossibilita’ di svolgere
qualsiasi attivita’ lavorativa.
2. La concessione della pensione al soggetto
riconosciuto inabile subordinata alla cancellazione
dell’interessato dagli elenchi anagrafici degli operai
agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi
e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a
carico dell’assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o
integrativo della retribuzione. Nel caso in cui la rinuncia
o la cancellazione avvengano successivamente alla
presentazione della domanda, la pensione e’ corrisposta a
decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello
della rinuncia o della cancellazione.
3. La pensione di inabilita’, reversibile ai superstiti,
e’ costituita dall’importo dell’assegno di invalidita’, non
integrato ai sensi del terzo comma del precedente articolo,
calcolato secondo le norme in vigore nell’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi, e da una maggiorazione
determinata in base ai seguenti criteri:
a) per l’iscritto nell’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia, ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, la maggiorazione e’
pari alla differenza tra l’assegno di invalidita’ e quello
che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione
pensionabile, considerata per il calcolo dell’assegno
medesimo con un’anzianita’ contributiva aumentata di un
periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza
della pensione di inabilita’ e la data di compimento
dell’eta’ pensionabile. In ogni caso, non potra’ essere
computata un’anzianita’ contributiva superiore a 40 anni;
b) per l’iscritto nelle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi, la misura della maggiorazione e’
costituita dalla differenza tra l’assegno di invalidita’ e
quello che gli sarebbe spettato al compimento dell’eta’
pensionabile, considerando il periodo compreso tra la data
di decorrenza della pensione di inabilita’ e la data di
compimento di detta eta’ coperto da contribuzione di
importo corrispondente a quello stabilito nell’anno di
decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi della
categoria alla quale l’assicurato ha contribuito,
continuativamente o prevalentemente, nell’ultimo triennio
di lavoro autonomo.
4. Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi
secondo le norme previste nei singoli ordinamenti.
5. La pensione di inabilita’ e’ incompatibile con i
compensi per attivita’ di lavoro autonomo o subordinato in
Italia o all’estero svolte successivamente alla concessione
della pensione. E’ altresi’, incompatibile con l’iscrizione
negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con
l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori
autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a
carico dell’assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o
integrativo della retribuzione. Nel caso in cui si
verifichi una delle predette cause di incompatibilita’, il
pensionato e’ tenuto a darne immediata comunicazione
all’ente erogatore che revoca la pensione di inabilita’
sostituendola, sempreche’ ne ricorrano le condizioni, con
l’assegno di cui all’art. 1, con decorrenza dal primo
giorno del mese successivo al verificarsi
dell’incompatibilita’ medesima. Nel caso in cui sia
riconosciuto il diritto all’assegno di invalidita’, la
restituzione delle somme indebitamente percepite da parte
dell’interessato avverra’ limitatamente alla differenza tra
l’importo della pensione di inabilita’ e quello
dell’assegno di invalidita’.
6. Ove l’inabilita’ sia causata da infortunio sul lavoro
o malattia professionale da cui derivi il diritto alla
relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere a) e
b) del terzo comma e’ corrisposta soltanto per la parte
eventualmente eccedente l’ammontare della rendita stessa”.
Nota all’art. 2, comma 13:
– Il testo del comma 3 dell’art. 15 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e’ il seguente: “3. In attesa
dell’armonizzazione delle basi contributive e pensionabili
previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori
pubblico e privato, con decorrenza dal 1 gennaio 1995, per
i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle
forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale
obbligatoria, nonche’ per le altre categorie di dipendenti
iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione
spettante viene determinata sulla base degli elementi
retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa
l’indennita’ integrativa speciale, ovvero l’indennita’ di
contingenza, ovvero l’assegno per il costo della vita
spettante”.
Note all’art. 2, comma 14:
– L’art. 6, comma 1, lettera b) del decreto-legge n.
463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
638/1983, gia’ modificato dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs.
n. 503/1992, risulta, ai sensi della presente legge, il
seguente:
“Art. 6 (Requisiti reddituali per l’integrazione al
trattamento minimo).- 1. Con effetto dal 1 gennaio 1993, i
commi 1 e 2 dell’art. 6 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, sono sostituiti dai seguenti:
‘ 1. L’integrazione al trattamento minimo delle pensioni
a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della
medesima, nonche’ delle gestioni previdenziali per i
commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e
dell’Enasarco non spetta ai soggetti che posseggano:
a) (omissis);
b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed
effettivamente separata, redditi propri per un importo
superiore a quello richiamato al punto a) ovvero redditi
cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a
quattro volte il trattamento minimo medesimo’”.
Note all’art. 2, comma 15:
– L’art. 12 della legge n. 153/1969 (Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza
sociale), come modificato dalla presente legge, e’ il
seguente:
“Art. 12.- Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 agosto
1945, n. 692. recepiti negli articoli 27 e 28 del testo
unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con
decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l’art. 29 del testo unico
delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno
1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:
‘Per la determinazione della base imponibile per il
calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale,
si considera retribuzione tutto cio’ che il lavoratore
riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo
di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di
lavoro.
Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme
corrisposte al lavoratore a titolo:
1) di diaria o d’indennita’ di trasferta in cifra
fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
2) di rimborsi a pie’ di lista che costituiscano
rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l’esecuzione
o in occasione del lavoro;
3) di indennita’ di anzianita’;
4) di indennita’ di cassa;
5) di indennita’ di panatica per i marittimi a terra in
sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60
per cento dei suo ammontare;
6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum
a titolo di liberalita’, per eventi eccezionali e non
ricorrenti, purche’ non collegate, anche indirettamente, al
rendimento dei lavoratori e all’andamento aziendale.
L’art. 74 del testo unico delle norme concernenti gli
assegni familiari, approvato con decreto dei Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955 n. 797, e’ abrogato. Per i
produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla
retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali
attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50
per cento dell’importo lordo dei compensi stessi.
L’elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della
retribuzione imponibile ha carattere tassativo.
La retribuzione come sopra determinata e’ presa,
altresi’, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a
carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale
interessate.
Sono altresi’ esclusi dalla retribuzione imponibile di
cui al presente articolo:
a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le
colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai
figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto
l’anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora
frequentino l’universita’ e siano in regola con gli esami
dell’anno accademico;
c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il
funzionamento di asili nido aziendali;
d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il
finanziamento di circoli aziendali con finalita’ sportive,
ricreative e culturali, nonche’ quelle per il funzionamento
di spacci e bar aziendali;
e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello
agevolato praticato per l’assegnazione ai dipendenti,
secondo le vigenti disposizioni, di azioni della societa’
datrice di lavoro ovvero di societa’ controllanti o
controllate;
f) il valore dei generi in natura prodotti dall’azienda
e ceduti ai dipendenti, limitatamente all’importo eccedente
il 50 per cento del prezzo praticato al grossista’”.
Note all’art. 2, comma 16:
– Per il testo dell’art. 12 della legge n. 153/1969 si
veda in nota al comma 15.
Note all’art. 2, comma 18:
– Per il testo dell’art. 12 della legge n. 153/1969 si
veda in nota al comma 15.
– Il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, reca la disciplina
delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’art.
3, comma 1, lettera v) della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Note all’art. 2, comma 19:
– Il comma 1 dell’art. 17 della legge n. 724/1994 e’ il
seguente:
“Art. 17 (Aliquote di rendimento per il calcolo della
pensione, pensioni in regime internazionale e rinvio dei
miglioramenti delle pensioni).- 1. Con effetto dal 1
gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue
di rendimento ai fini della determinazione della misura
della pensione dell’assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai
regimi pensionistici sostitutivi esclusivi ed esonerativi
dell’assicurazione predetta, per le anzianita’ contributive
o di servizio maturate a decorrere da tale data.
Note all’art. 2, comma 20:
– Per il testo dell’art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993, si veda
in nota al comma 5.
– L’art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324
(Miglioramenti economici al personale statale in attivita’
ed in quiescenza) cosi’ recita:
“Art. 2.- Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni
vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di
riversibilita’, sia normali che privilegiati, gia’
liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del fondo
pensioni delle ferrovie dello Stato o dell’amministrazione
ferroviaria, del fondo per il culto, del fondo di
beneficenza e di religione della citta’ di Roma,
dell’azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli
archivi notarili, e’ concessa a decorrere dal 1 luglio
1959, una indennita’ integrativa speciale determinata per
ogni anno finanziario applicando su una base fissata in
lire 32.000 per tutti i titolari di pensioni od assegni, la
variazione percentuale dell’indice dei costo della vita
relativo all’anno solare immediatamente precedente,
rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a
100. Nella percentuale che misura la variazione, si
trascurano le frazioni dell’unita’ fino a 50 centesimi e si
arrotondano per eccesso le frazioni superiori.
L’indennita’ di cui al presente articolo compete anche
ai titolari di pensioni o di assegni indicati nell’art. 20
della legge 29 aprile 1949, n. 221, e nell’art. 10 della
legge 12 febbraio 1955, n. 44.
Si intende per indice del costo della vita relativo a
ciascun anno solare, la media aritmetica degli indici
mensili del costo della vita che per l’anno stesso sono
stati accertati dall’istituto centrale di statistica per i
settori dell’industria e del commercio.
L’indennita’ integrativa speciale di cui al presente
articolo:
a) e’ corrisposta in misura intera a coloro che sono
provvisti di pensione od assegno non inferiore alle lire
24.000 mensili lorde;
b) e’ dovuta in ragione rispettivamente di un
ventiquattresimo o di un diciottesimo per ogni mille lire o
frazione di mille lire di pensione od assegno nei confronti
dei titolari di pensioni od assegni diretti inferiori alle
lire 24.000 mensili lorde e dei titolari di pensioni o
assegni indiretti o di riversibilita’ inferiori alle lire
18.000 mensili lorde;
c) non e’ cedibile, ne’ pignorabile, ne’
sequestrabile;
d) e’ esente da ritenute erariali e non concorre a
formare il reddito complessivo ai fini dell’imposta
complementare.
Nei casi di pensione od assegni in parte a carico dello
Stato o delle amministrazioni di cui al primo comma, ed in
parte a carico di altri enti, l’indennita’ integrativa
speciale e’ corrisposta per la parte proporzionale alla
quota di pensione od assegno originariamente liquidata a
carico dello Stato o delle ammininistrazioni anzidette.
L’indennita’ integrativa speciale compete ad un solo
titolo, con opzione per la misura piu’ favorevole, ai
titolari di piu’ pensioni od assegni ordinari.
La corresponsione della suddetta indennita’ integrativa
speciale e’ sospesa nei confronti dei titolari di pensioni
od assegni ordinari che prestino opera retribuita in
dipendenza della quale gia’ percepiscono la medesima
indennita’. Qualora pero’ quest’ultima indennita’
risultasse meno favorevole, se ne dovra’ sospendere la
corresponsione e disporre il pagamento dell’indennita’
integrativa speciale annessa alla pensione.
La concessione dell’indennita’ integrativa speciale di
cui al presente articolo e’ disposta, d’ufficio dagli
uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le
rispettive partite di pensione od assegno.
Per l’esercizio 1 luglio 1959-30 giugno 1960, l’importo
dell’indennita’ integrativa speciale di cui al presente
articolo e’ stabilito in lire 1920 mensili nette.
Per ciascuno degli esercizi successivi, l’importo della
indennita’ integrativa speciale sara’ determinato con
decreto del Ministro per il tesoro.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche ai titolari di pensioni a carico del fondo per il
trattamento di quiescenza di cui all’art. 77 del decreto
dle Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.
Il relativo maggior onere resta a carico del fondo
medesimo”.
Nota all’art. 2, comma 22:
– Per il testo dell’art. 12 della legge n. 153/1969 si
veda in nota al comma 15.
Note all’art. 2, comma 23:
– Il testo dei commi 2 e 3 dell’art. 5 del D.Lgs. n.
503/1992, e’ il seguente:
“2. Per gli appartenenti alle Forze armate, per i
lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale
di volo, dipendente da aziende di navigazione aerea di cui
alla legge 31 ottobre 1988, n. 480, per i lavoratori di
cui all’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per il
personale viaggiante iscritto al Fondo di previdenza per il
personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, di cui
alla legge 28 luglio 1961, n. 830, e al Fondo pensioni di
cui all’art. 209 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per i lavoratori
marittimi relativamente ai casi di cui all’art. 31 della
legge 26 luglio 1984, n. 413, per i lavoratori iscritti
all’ENPALS appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al
n. 14 dell’art. 3, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato,
con modificazioni dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388,
nonche’ per i giocatori di calcio, gli allenatori di calcio
e gli sportivi professionisti, di cui rispettivamente alla
legge 14 giugno 1973, n. 366, ed alla legge 23 marzo 1981,
n. 91, restano fermi i limiti di eta’ stabiliti dalle
disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992.
3. Per la cessazione dal servizio del personale delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco restano ferme le particolari
norme dettate dai rispettivi ordinamenti relativamente ai
limiti di eta’ per il pensionamento di cui al presente
articolo”.
– I commi 4 e 5 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 29/1993, sono i
seguenti:
“4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai
rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori
dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia
di Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia a partire rispettivamente dalle
qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere
di prefettura, i dirigenti generali nominati con decreto
del Presidente della Repubblica previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, e quelli agli stessi equiparati per
effetto dell’art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72,
nonche’ i dipendenti degli enti che svolgono la loro
attivita’ nelle materie contemplate dell’art. 1 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio
1947, n. 691 e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10
ottobre 1990, n. 287.
5. Il rapporto di impiego dei professori e ricercatori
universitari resta disciplinato dalle disposizioni
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica
disciplina che la regola in modo organico ed in conformita’
ai principi della autonomia universitaria di cui all’art.
33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della
legge 9 maggio 1989, n. 168, tenuto conto dei principi di
cui all’art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
421.
Note all’art. 2, comma 24:
– Il comma 2 dell’art. 7 della legge 4 agosto 1990, n.
233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori
autonomi cosi’ recita: “2. Ciascuna azienda e’ inclusa per
ciascun anno, frazionabile per settimana per prestazioni di
lavoro inferiori all’anno o per la diversa consistenza
aziendale, nella fascia di reddito convenzionale
corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti,
determinato ai sensi dell’art. 11-bis del decreto-legge 14
marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 154″.
– L’obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88 del
consiglio del 24 giugno 1988, cosi’, recita:
“Obiettivo n. 1
1. Le regioni interessate dalla realizzazione
dell’obiettivo n. 1 sono regioni NUTS del livello II, il
cui PIL pro capite risulta, in base ai dati degli ultimi
tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria.
Rientrano tra queste regioni anche l’Irlanda del Nord, i
dipartimenti francesi d’Oltremare ed altre regioni il cui
PIL pro capite si avvicina a quello delle regioni indicate
al primo comma e che vanno inserite, per motivi
particolari, nell’elenco relativo all’obiettivo n. 1.
2. L’elenco delle regioni interessate dalla
realizzazione dell’obiettivo n. 1 e’ contenuto
nell’allegato.
3. L’elenco delle regioni e’ valido per cinque anni a
decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Prima della scadenza di tale periodo la Commissione
riesamina l’elenco in tempo utile affinche’ il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo,
adotti un nuovo elenco valido per il periodo successivo
alla scadenza dei cinque anni.
4. Gli Stati membri presentano alla Commissione i loro
programmi di sviluppo regionale. Tali programmi contengono
in particolare:
la descrizione delle linee principali scelte per lo
sviluppo regionale e delle relative azioni;
indicazioni sull’utilizzazione dei contributi dei Fondi
strutturali, della BEI e degli altri strumenti finanziari
prevista nella realizzazione dei programmi.
Gli Stati membri possono presentare un programma globale
di sviluppo regionale per tutte le loro regioni incluse
nell’elenco di cui al paragrafo 2 purche’ questo programma
comporti gli elementi di cui al primo comma.
Gli Stati membri presentano per le regioni in questione
anche i programmi di cui all’art. 10, paragrafo 2 e le
iniziative previste dall’art. 11, paragrafo 1, includendo
inoltre i dati relativi alle iniziative di cui all’art. 11,
paragrafo 1 che costituiscono, ai sensi della normativa
comunitaria, un diritto per i beneficiari.
Per accelerare l’esame delle domande e l’attuazione
degli interventi, gli Stati membri possono unire ai loro
programmi le richieste di programmi operativi compresi nei
medesimi.
5. La Commissione valuta i programmi e le azioni
proposte nonche’ gli altri elementi di cui al paragrafo 4
in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del
presenre regolamento e con le disposizioni e le politiche
menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla base
di tutti i programmi e di tutte le azioni di cui al
paragrafo 4, nell’ambito della partnership prevista
dall’art. 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro
interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli
interventi strutturali comunitari, secondo le procedure
previste all’art. 17.
Il quadro comunitario di sostegno comprende in
particolare:
le linee prioritarie scelte per l’intervento
comunitario:
le forme d’intervento;
il programma indicativo di finanziamento con
l’indicazione dell’importo degli interventi e della loro
provenienza;
la durata di tali interventi.
Il quadro comunitario di sostegno garantisce il
coordinamento di tutti gli interventi strutturali
comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi
di cui all’art. 1 all’interno di una regione determinata.
Il quadro comunitario di sostegno puo’, all’occorrenza,
essere modificato e adattato su iniziativa dello Stato
membro o della Commissione di concerto con lo Stato membro,
in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei
risultati registrati durante l’attuazione delle azioni in
questione.
A richiesta debitamente giustificata dello Stato membro
interessato, la Commissione adotta i quadri comunitari
particolari di sostegno per uno o piu’ programmi di cui al
paragrafo 4.
6. Gli interventi relativi all’obiettivo n. 1 assumono,
prevalentemente, la forma di programmi operativi.
7. Le modalita’ d’applicazione del presente articolo
sono precisate nelle disposizioni di cui all’art. 3,
paragrafi 4 e 5″.
– L’obiettivo 5- b) del regolamento CEE sopracitato
attiene allo sviluppo delle zone rurali.
Nota all’art. 2, comma 25:
– Il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 reca l’attuazione
della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in
persone giuridiche private di enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza- Pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 1994.
Note all’art. 2, comma 26:
– Il comma 1 dell’art. 49 del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
cosi’ recita:
“Art. 49 (Redditi di lavoro autonomo). – 1. Sono
redditi di lavoro autonomo quelli che derivano
dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti
e professioni si intende l’esercizio per professione
abituale, ancorche’ non esclusiva, di attivita’ di lavoro
autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI,
compreso l’esercizio in forma associata di cui alla lettera
c) del comma 3 dell’art. 5.
– Il comma 2, lettera a) del precitato D.P.R. n.
917/1986, e’ il seguente:
“2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore,
sindaco o revisore di societa’, associazioni e altri enti
con o senza personalita’ giuridica, dalla collaborazione a
giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla
partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano
tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di
attivita’, non rientranti nell’oggetto dell’arte o
professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma
1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o
professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a
favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto
unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati
e con retribuzione periodica prestabilita”.
– L’art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426
(Disciplina del commercio), e’ il seguente:
“Art. 36 (Forme speciali di vendita).- La vendita per
corrispondenza su catalogo o a domicilio e’ soggetta alle
norme di cui al capo I della presente legge.
Per gli incaricati delle ditte esercenti la vendita a
domicilio, le ditte debbono comunicare gli elenchi alle
autorita’ di pubblica sicurezza competenti per territorio,
le quali possono negare l’autorizzazione per gravi motivi
di natura penale. Analoga autorizzazione e’ prescritta per
coloro che sono incaricati dell’esibizione di campioni,
dell’illustrazione di cataloghi e di ogni altra forma di
propaganda commerciale effettuata a domicilio.
Le ditte interessate rilasciano un tesserino di
riconoscimento alle persone incaricate e rispondono agli
effetti civili dell’attivita’ delle stesse.
Le vendite di cui sopra debbono essere coperte da
assicurazione per eventuali danni ai consumatori. I
prodotti debbono comunque essere coperti da garanzia e,
qualora non corrispondano all’ordinazione, debbono essere
sostituiti o deve venir rimborsato il prezzo pagato.
Le modalita’ di svolgimento delle attivita’ di cui ai
commi precedenti saranno stabilite dal regolamento di
esecuzione della presente legge”.
Note all’art. 2, comma 28:
– Il primo comma dell’art. 23 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 (Disposizioni commi in materia di accertamento
delle imposte sui redditi) cosi’ recita: “Gli enti e le
societa’ indicati nell’art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, le societa’ e
associazioni indicate nell’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e le
persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi
dell’art. 51 di detto decreto o imprese agricole, i quali
corrispondono compensi e altre somme di cui all’art. 46
dello stesso decreto per prestazioni di lavoro dipendente,
devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo
di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa”.
– Il quarto comma dell’art. 9 del citato d.P.R. n.
600/1973, e’ il seguente: “I sostituiti d’imposta, anche se
soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche,
devono presentare la dichiarazione prescritta dall’art. 7
entro il 31 marzo di ciascun anno per i pagamenti fatti
nell’anno solare precedente ovvero, nell’ipotesi indicata
nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui
e’ stata deliberata la distribuzione nell’anno solare
precedente”.
– L’art. 49, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 917/1986, recano
le seguenti disposizioni:
“2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore,
sindaco o revisore di societa’, associazioni e altri enti
con o senza personalita’ giuridica dalla collaborazione a
giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla
partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano
tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di
attivita’, non rientranti nell’oggetto dell’arte o
professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma
1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o
professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a
favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto
unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati
e con retribuzione periodica prestabilita;
b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica,
da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di
brevetti industriali e di processi, formule o informazioni
relativi ad esperienze acquisite in campo industriale,
commerciale o scientifico, se non sono conseguiti
nell’esercizio di imprese commerciali;
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f)
del comma 1 dell’art. 41 quando l’apporto e costituito
esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori
e ai soci fondatori di societa’ per azioni, in accomandita
per azioni e a responsabilita’ limitata;
e) le indennita’ per la cessazione di rapporti di
agenzia;
f) i redditi derivanti dall’attivita’ di levata dei
protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della
legge 12 giugno 1973, n. 349.
3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive
oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge
23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative
ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2″.
Nota all’art. 2, comma 29:
– Il comma 3 dell’art. 1 della legge 2 agosto 1990, n.
233, e’ il seguente: “3. Il livello minimo imponibile ai
fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti
alle gestioni di cui al comma 1 da ciascun assicurato e’
fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che
si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero
stabilito, al 1 gennaio dell’anno cui si riferiscono i
contributi, per gli operai del settore artigianato e
commercio dall’art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n.
402 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazione”.
Note all’art. 2, comma 32:
– La legge 9 marzo 1989, n. 8 reca “Ristrutturazione
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e
dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro”. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 60 del 13 marzo 1989.
– Il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione della
delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e
soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza)
e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto
1994.
– La legge 2 agosto 1990, n. 233 reca la riforma dei
trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi (
Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 1990).
– I commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell’art. 11 della legge n.
537/1993 sono i seguenti:
“11. A far data dal 1 gennaio 1994, i lavoratori che
svolgono le attivita’ di cui all’art. 49, commi 1 e 2,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ad eccezione dei titolari di
pensione diretta e dei percettori di borse di studio, sono
iscritti, ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria
per l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti, in una
gestione separata, nell’ambito della gestione dei
contributi e delle prestazioni previdenziali degli
esercenti attivita’ commerciali e nel rispetto delle
disposizioni previste per quest’ultima gestione, fatta
esclusione del livello minimo imponibile ai fini
contributivi, di cui all’art. 1, comma 3, della legge 2
agosto 1990, n. 233.
12. Qualora al compimento del sessantacinquesimo anno di
eta’ i lavoratori di cui al comma 11 non abbiano raggiunto
il periodo minimo contributivo per il trattamento
pensionistico, possono integrare il periodo mancante
mediante il versamento di contributi volontari, secondo le
modalita’ stabilite con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
13. Le disposizioni del comma 11 non si applicano nei
confronti dei lavoratori che svolgono attivita’ lavorative
per le quali operano forme pensionistiche obbligatorie.
14. In fase di prima applicazione, alla gestione
separata di cui al comma 11 sovraintende il comitato
amministratore della gestione per i contributi e le
prestazioni degli esercenti attivita’ commerciali.
15. Entro trenta giorni dalla data dl entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu’ decreti del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono definite, tenuto conto delle
peculiarita’ relative alla specifica forma assicurativa, le
modalita’ di applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 11, 13 e 14 ivi compresi i termini e le modalita’ di
versamento dei contributi, nonche’ i criteri per la
determinazione dei periodi assicurativi da accreditarsi in
relazione all’ammontare dei versamenti contributivi
effettuati nell’anno”.
Nota all’art. 2, comma 33:
– La legge 5 marzo 1963, n. 389 (Istituzione della
“Mutualita’ pensioni” a favore delle casalinghe) e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 3 aprile
1963.