Articolo. 33 della legge n. 104/1992

Art. 33.

                            Agevolazioni

  1. La lavoratrice madre o, in  alternativa,  il  lavoratore  padre,

anche adottivi, di minore con  handicap  in  situazione  di  gravita’

accertata ai  sensi  dell’articolo  4,  comma  1,  hanno  diritto  al

prolungamento fino a tre anni del periodo di  astensione  facoltativa

dal lavoro di cui all’articolo 7 della legge  30  dicembre  1971,  n.

1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato  a  tempo  pieno

presso istituti specializzati.

  2. I soggetti di cui al comma  1  possono  chiedere  ai  rispettivi

datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a

tre anni del  periodo  di  astensione  facoltativa,  di  due  ore  di

permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno  di

vita del bambino.

  3. Successivamente  al  compimento  del  terzo  anno  di  vita  del

bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,

anche adottivi, di minore con handicap  in  situazione  di  gravita’,

nonche’ colui che assiste una persona con handicap in  situazione  di

gravita’, parente o affine entro il terzo  grado,  convivente,  hanno

diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche  in  maniera

continuativa a condizione che la persona con handicap  in  situazione

di gravita’ non sia ricoverata a tempo pieno.

  4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si  cumulano  con  quelli

previsti all’articolo 7 della citata  legge  n.  1204  del  1971,  si

applicano le  disposizioni  di  cui  all’ultimo  comma  del  medesimo

articolo 7 della legge n. 1204 del  1971,  nonche’  quelle  contenute

negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

  5. Il genitore o il familiare lavoratore, con  rapporto  di  lavoro

pubblico o privato, che assista  con  continuita’  un  parente  o  un

affine entro il terzo grado  handicappato,  con  lui  convivente,  ha

diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu’ vicina  al

proprio domicilio e non puo’ essere trasferito senza il suo  consenso

ad altra sede.

  6. La persona handicappata maggiorenne in  situazione  di  gravita’

puo’ usufruire dei permessi di cui ai commi  2  e  3,  ha  diritto  a

scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu’  vicina  al  proprio

domicilio e non puo’ essere trasferita in altra sede,  senza  il  suo

consenso.

  7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3,  4  e  5  si  applicano

anche agli  affidatari  di  persone  handicappate  in  situazione  di

gravita’.

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