Articolo 4, legge 3 aprile 2001, n. 138
Art. 4. (Definizione di ipovedenti gravi). 1. Si definiscono ipovedenti gravi: a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 30 per cento.