Articolo 4, legge 3 aprile 2001, n. 138

    Art. 4.
                 (Definizione di ipovedenti gravi).
  1. Si definiscono ipovedenti gravi:
   a)  coloro  che  hanno  un  residuo visivo non superiore a 1/10 in
entrambi  gli  occhi  o  nell'occhio  migliore,  anche  con eventuale
correzione;
   b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 30
per cento.

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