Articolo 4, legge 3 aprile 2001, n. 138
Art. 4.
(Definizione di ipovedenti gravi).
1. Si definiscono ipovedenti gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in
entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale
correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 30
per cento.