Articolo 46 legge 88/89

Art. 46.
Contenzioso in materia di prestazioni.

1. Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Istituto concernenti:

a) le prestazioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto;

b) le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza;

c) le prestazioni della gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione, ancorchè parziale, in sotterraneo;

d) le prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

e) la pensione sociale;

f) le prestazioni economiche di malattia, ivi comprese quelle dell’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, e per la maternità;

g) i trattamenti familiari;

h) l’assegno per congedo matrimoniale;

i) il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati.

2. I ricorsi concernenti le prestazioni indicate nel comma 1, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) ed e), sono decisi da una speciale commissione del comitato provinciale composta dai membri di cui ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6 del primo comma dell’art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall’art. 44 della presente legge.

3. I ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera b) e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi, alla lettera f) del comma 1, sono decisi da speciali commissioni del comitato provinciale presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 del primo comma dell’art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall’art. 44 della presente legge, e da quattro rappresentanti delle categorie nominati con decreto del direttore dell’ufficio provinciale del lavoro.

4. I ricorsi concernenti la lettera e) del comma 1 sono decisi dal comitato provinciale.

5. Il termine per ricorrere al comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.

6. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l’autorità giudiziaria.

7. I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni di cui ai precedenti commi, pendenti dinanzi ai comitati regionali e agli organi centrali dell’Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dai corrispondenti nuovi organi secondo le procedure e le competenze previgenti.

8. La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall’Istituto.

9. Il direttore della competente sede dell’Istituto può sospendere l’esecuzione della decisione del comitato qualora si evidenzino profili di illegittimità. In tal caso il provvedimento di sospensione deve essere adottato dal direttore entro cinque giorni ed essere sottoposto al comitato amministratore competente per materia, il quale, entro novanta giorni, decide o l’esecuzione della decisione o il suo annullamento. Trascorso tale termine la decisione diviene comunque esecutiva.

10. Sono abrogati il n. 1 ed il n. 11 del primo comma dell’art. 36 e gli articoli 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

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