Articolo 47-bis del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639

Art. 47-bis

((1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.)) ((18))

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AGGIORNAMENTO (18) Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l’art. 38, comma 4) che la modifica disposta al presente articolo si applica anche ai giudizi pendenti in primo grado “alla data di entrata in vigore del presente decreto”.


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