Articolo 50, legge 21 novembre 2000, n. 342
Articolo 50
Legge 21 novembre 2000, n.342
Agevolazioni per i disabili
- Il numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- Alle cessioni dei veicoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni.
- All’articolo 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera f), è inserita la seguente:
- Al primo periodo dell’articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel sono sostituite dalle seguenti: e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel.
- Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2001. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio compensative a favore delle regioni, necessarie a garantire l’equilibrio finanziario in conseguenza dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.