Articolo 6, legge 138/2001
Art. 6.
(Definizione di ipovedenti lievi).
1. Si definiscono ipovedenti lievi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in
entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale
correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 60
per cento.