Lavoro

Assegno funerario INAIL

Per gli eventi a decorrere dal 17 maggio 2006 l’INAIL ha predisposto un assegno “una tantum” per le spese funerarie sostenute dai superstiti del lavoratore deceduto per cause lavorative.

Dal 1° gennaio 2019, l’erogazione dell’assegno a favore dei figli non è più subordinato ai limiti di età previsti dal primo comma dell’art. 85 d.p.r. n.1124/1965, per gli ascendenti non è più subordinato al requisito della vivenza a carico (primo comma, numero 3 dell’art. 85, d.p. r. n. 1124/1965), per i collaterali non è più subordinato alla vivenza e convivenza a carico del lavoratore deceduto (primo comma, numero 4, dell’art. 85 d. p. r. n. 1124/1965). Sempre dal 1° gennaio 2019  l’importo dell’assegno è di           € 10.000,00 e non è soggetto a tassazione Irpef.

COSE DA SAPERE

A chi spetta:

  • Al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza, agli ascendenti, o in mancanza ai fratelli e/o sorelle viventi a carico del lavoratore deceduto. Qualora i superstiti predetti non esistano, l’assegno spetta a chiunque possa dimostrare di aver sostenuto le spese funerarie per la morte del lavoratore. Normativa (DM del 21/07/2010) ; ( Circolare n.1 del 5 gennaio 2011 );

Come si richiede:

  • sportello della sede competente;
  • posta ordinaria;
  • Pec (posta elettronica certificata);

Dove viene accreditato:

  • su conto corrente bancario o postale
  • su libretto di deposito nominativo bancario o libretto di deposito nominativo postale
  • su carta prepagata dotata di codice Iban

agli Istituti di credito convenzionati con l’INPS per i titolari di rendita che riscuotono all’estero.

Scegli e resta informato sulle notizie di cui hai bisogno

Area di interesse