CAF

Assegno per tre figli minori

Assegno nucleo familiare numeroso erogato dai Comuni

Esiste un assegno, per i nuclei familiari con tre figli minori, rivolto a tutti i cittadini italiani, ai cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria e ai cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo, in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell’indicatore ISEE.

È un assegno, concesso in via esclusiva dai comuni e pagato dall’INPS, rivolto alle famiglie che hanno un nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.

La domanda va presentata al comune entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno, allegando una dichiarazione sostitutiva unica DSU in corso di validità

Il comune, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti e dispone mandato di pagamento all’INPS dandone contestuale comunicazione al richiedente.

COSE DA SAPERE

Spetta a:

  • nuclei familiari residenti, composti da cittadini italiani e dell’Unione europea;

  • nuclei familiari composti da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari privi di cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

  • nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori, che siano figli del richiedente, del coniuge o ricevuti in affido preadottivo;

  • nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali inferiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica equivalente ISEE valido per l’assegno;

  • cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria;

  • cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo;

Particolarità:

  • l’assegno al nucleo familiare viene erogato per tredici mensilità;

  • Il comune che ha concesso il beneficio è competente per i controlli e per gli eventuali provvedimenti di revoca;

Decade se: l’assegno cessa dal 1° di gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito economico e dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito della composizione del nucleo;


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