Lavoro

Canone RAI Art.1 Comma.616 Legge di bilancio 2021

26 Novembre 2020 -

Art.1 Legge di bilancio 2021

Legge di bilancio 2021

Comma.616

Destinazione delle entrate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni

616. Al fine di semplificare le procedure contabili di assegnazione delle risorse, tenendo conto dello stabile incremento delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni ai sensi degli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le predette entrate sono destinate:

a) quanto a 110 milioni di euro annui, al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, quale quota di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Nel predetto Fondo confluiscono, altresì, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale;

b) per la restante quota, alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ferme restando le somme delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità, sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato
dell’anno precedente a quello di accredito.

617. Le somme di cui al comma 616, lettere a) e b), non impegnate in ciascun esercizio possono essere impegnate nell’esercizio successivo.

618. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.

619. A decorrere dal 1° gennaio 2021:

a) il comma 292 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Conseguentemente, il comma 4 dell’articolo 21 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 190 del 2014;

b) i commi 160, 161 e 162 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati;

c) al comma 163 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160 » sono sostituite dalle seguenti: « del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ».


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