Cassa Forense La pensione di invalidità
Cassa Forense La pensione di invalidità (artt. 10 e 11 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali)
È la Cassa previdenziale degli Avvocati, nata nel 1933.
La continuità della professione è elemento determinante e necessario per rendere valida l’iscrizione alla cassa pensionistica.
La continuità è comprovata dalle dichiarazioni Irpef che attestino redditi non inferiori a sei volte il contributo minimo soggettivo e dalle dichiarazioni IVA che comprovino redditi non inferiori a nove volte il contributo soggettivo minimo.
Con la riforma del 2012 l’iscrizione agli albi comporta contestualmente l’iscrizione alla Cassa forense. L’iscrizione resta facoltativa per i praticanti abilitati al patrocinio.
LA PENSIONE DI INVALIDITÀ
(artt. 10 e 11 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali)
Per l’accertamento dello stato di inabilità e di invalidità, il professionista viene sottoposto a visita da parte di una commissione medica distrettuale costituita da tre medici particolarmente qualificati o specializzati nelle malattie invalidanti denunciate.
I componenti della commissione medica distrettuale sono nominati, su delega del Presidente della Cassa, da un componente il Comitato dei Delegati, eletto nel Collegio in cui è compreso l’Ordine Forense al quale è iscritto il richiedente, previa acquisizione del consenso dell’interessato alla trasmissione al Delegato dei dati sensibili, di cui all’art. 13 del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196.
In caso di malattia, palese ed irreversibile, che risulti in maniera inequivoca dalla documentazione allegata alla domanda e come tale riconosciuta dal Medico Fiduciario della Cassa, la Giunta Esecutiva può provvedere senza la visita da parte della Commissione Medica Distrettuale.
Il richiedente ha facoltà di farsi assistere, a proprie spese, davanti alla commissione, da un consulente di parte che può presentare osservazioni scritte nel termine assegnato dalla stessa commissione.
La Giunta Esecutiva delibera in merito alla concessione della pensione.
La Giunta Esecutiva, esaminata la domanda, corredata dalla relazione della Commissione Medica Distrettuale può altresì, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per l’accertamento dell’inabilità e dell’invalidità, trasmettere, ove occorra, la documentazione sanitaria al Medico Fiduciario per un ulteriore parere.
Acquisito il suddetto parere, l’istanza di pensione viene sottoposta alla Giunta per la relativa delibera.
Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di pensione, da parte della Giunta Esecutiva, l’interessato può proporre ricorso al Consiglio di Amministrazione della Cassa, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Con il ricorso l’interessato può chiedere di essere sottoposto a visita da parte della commissione medica di appello. Tale commissione, nominata direttamente dal Presidente, si riunisce e visita in loco.
In alcuni casi, la suddetta visita può essere disposta anche da parte del Consiglio di Amministrazione, a seguito di ricorso del professionista.
Gli onorari della commissione distrettuale, dei medici fiduciari della Cassa e della commissione medica di appello, sono a carico della Cassa.
Nel caso di decesso dell’avvocato, intervenuto prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici e, sempre che lo stato di invalidità o di inabilità possa essere accertato inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, e sentito il Medico fiduciario della Cassa, il provvedimento di ammissione a pensione potrà comunque essere adottato, anche ai fini della reversibilità della pensione in favore del coniuge superstite e dei figli minori e/o equiparati.
I superstiti, aventi diritto alla reversibilità della pensione, possono proporre ricorso, in base al regolamento per l’accertamento della inabilità e della invalidità.
Nei casi di inabilità o di invalidità derivante da infortunio, la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento del danno, ai sensi e nei limiti dell’art. 1916 c.c., in concorso con l’Ente assicuratore ove questi abbia diritto alla surroga.
Qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento
ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua
dovuta, le pensioni di inabilità e di invalidità non sono concesse o, se
concesse, vengono revocate.
Nel caso in cui il risarcimento sia inferiore alla suddetta capitalizzazione,
le pensioni, di cui sopra, sono concesse in misura proporzionalmente ridotta.
I REQUISITI
La pensione di invalidità spetta all’iscritto in presenza di:
- capacità all’esercizio della professione ridotta, in modo continuativo, a meno di 1/3;
- motivo invalidante sopravvenuto all’iscrizione o, se preesistente, aggravato dopo l’iscrizione o, sopraggiunte nuove infermità tali da ridurre la capacità lavorativa a meno di 1/3;
- iscrizione in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età;
- effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa da almeno 5 anni, sia che l’infermità derivi da malattia sia che dipenda da infortunio;
- regolarità della posizione contributiva nei confronti della Cassa.
La pensione di invalidità spetta agli iscritti la cui capacità all’esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per malattia o infortunio a meno di 1/3.
L’iscritto dovrà inoltrare, unitamente all’istanza di pensione, un’autocertificazione del medico attestante:
- la riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3
- la causa di tale incapacità
- l’epoca del suo insorgere o del suo aggravarsi
- Il riconoscimento della pensione di invalidità non comporta obbligo di cancellazione dall’albo.
L’importo della pensione è pari al 70% di quello spettante per la pensione di inabilità ed è determinato con le stesse modalità di calcolo della pensione di vecchiaia.
L’importo della pensione non può essere inferiore al 70% di quello minimo stabilito dall’art. 5, comma 1, del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali.
LA DECORRENZA
- la pensione di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
- la Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensione che all’atto della concessione siano state dichiarate revisionabili, la persistenza dell’invalidità e, tenuto conto anche dell’esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione.
- il trattamento pensionistico diviene definitivo quando l’invalidità, dopo la concessione, è stata confermata altre due volte.
- la sospensione dell’erogazione della pensione di invalidità si ha nel caso in cui il pensionato rifiuti di sottoporsi a revisione.
- la pensione di invalidità può essere revocata qualora, in sede di revisione, il medico attesti la mancanza della riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 del pensionato.