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Cassa Forense La pensione di reversibilità

Cassa Forense La pensione di reversibilità (art.12 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali)

È la Cassa previdenziale degli Avvocati, nata nel 1933.

La continuità della professione è elemento determinante e necessario per rendere valida l’iscrizione alla cassa pensionistica.

La continuità è comprovata dalle dichiarazioni Irpef che attestino redditi non inferiori a sei volte il contributo minimo soggettivo e dalle dichiarazioni IVA che comprovino redditi non inferiori a nove volte il contributo soggettivo minimo.

Con la riforma del 2012 l’iscrizione agli albi comporta contestualmente l’iscrizione alla Cassa forense. L’iscrizione resta facoltativa per i praticanti abilitati al patrocinio.

LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

(art. 12 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali)

I SOGGETTI INTERESSATI

  • il coniuge, anche se separato legalmente, purché non gli sia stata addebitata la responsabilità della separazione;
  • il coniuge superstite separato “con addebito” ha diritto alla pensione soltanto nel caso in cui risulti titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto;
  • il coniuge divorziato può beneficiare della pensione nel caso in cui sia titolare dell’assegno alimentare, di cui all’art. 5 della legge n. 898/1970 e non sia passato a nuove nozze;

La pensione viene revocata nel caso in cui il coniuge superstite (o il coniuge divorziato) passi a nuove nozze. La revoca decorre dal primo giorno del mese successivo al nuovo matrimonio.  

I figli minorenni ed equiparati:

  • minori di anni 18;
  • studenti di scuola media o professionale di età non superiore a 21 anni, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino lavoro retribuito; 
  • studenti universitari, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino lavoro retribuito, per gli anni del corso legale di laurea e comunque non oltre il compimento del 26° anno di età; 
  • figli maggiorenni inabili, che risultino (in quanto affetti da inabilità permanente ed assoluta a proficuo lavoro) a carico dell’iscritto pensionato al momento della sua morte;

LA DECORRENZA

La pensione di reversibilità decorre dal 1° giorno del mese successivo al decesso del pensionato ed è corrisposta nelle seguenti misure:

  • al coniuge (o ex coniuge) nella misura del
  • 60% senza figli minori (o equiparati);
    • 80% con un figlio minore (o equiparato);
    • 100% con due o più figli minori (o equiparati); 
  • ai figli minorenni (o equiparati) nella misura del:
  • 60% ad un solo figlio;
    • 80% a due figli;
    • 100% a tre o più figli; 

Ai fini del calcolo, la pensione di reversibilità relativa al trattamento di invalidità, si considera aumentata di tre settimi rispetto alla quota base determinata ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali. 

L’importo della pensione non può comunque essere inferiore a quello minimo previsto dall’art. 5, comma 1 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali (€ 11.692,00 per il 2016).

LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ INDIRETTA

(art. 12 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali)

I SOGGETTI INTERESSATI

  • Il coniuge, anche se separato legalmente, purché non gli sia stata addebitata la responsabilità della separazione;
  • Il coniuge superstite separato “con addebito” ha diritto alla pensione soltanto nel caso in cui risulti titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto;
  • Il coniuge divorziato può beneficiare della pensione nel caso in cui sia titolare dell’assegno alimentare, di cui all’art. 5 della legge n. 898/1970 e non sia passato a nuove nozze;

La pensione viene revocata nel caso in cui il coniuge superstite (o il coniuge divorziato) passi a nuove nozze. La revoca decorre dal primo giorno del mese successivo al nuovo matrimonio.

I figli minorenni ed equiparati:

  • minori di anni 18;
    • studenti di scuola media o professionale di età non superiore a 21 anni, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino lavoro retribuito; 
    • studenti universitari, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino lavoro retribuito, per gli anni del corso legale di laurea e comunque non oltre il compimento del 26° anno di età; 
    • figli maggiorenni inabili, che risultino (in quanto affetti da inabilità permanente ed assoluta a proficuo lavoro) a carico dell’iscritto pensionato al momento della sua morte;

Per il riconoscimento della pensione indiretta è necessario che:

  • l’iscritto abbia maturato almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
  • l’iscrizione con carattere di continuità da data anteriore al compimento del 40° anno di età;
  • l’eventuale cessazione dell’iscrizione alla Cassa non sia intervenuta prima di tre anni anteriori al decesso; 

Gli anni di anzianità ai quali va commisurata la pensione sono aumentati con il seguente criterio:

  • dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020:
    10 anni fino al raggiungimento massimo di 39;
  • dal 1° gennaio 2021:
    10 anni fino al raggiungimento massimo di 40; 

L’importo della pensione non può comunque essere inferiore a quello minimo previsto dall’art. 5, comma 1 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali (€ 11.692,00 per il 2016).

LA DECORRENZA

La pensione indiretta decorre dal 1° giorno del mese successivo al decesso del professionista ed è corrisposta nelle seguenti misure:

  • al coniuge (o ex coniuge) nella misura del:
  • 60% senza figli minori (o equiparati);
    • 80% con un figlio minore (o equiparato);
    • 100% con due o più figli minori (o equiparati);
  • ai figli minorenni (o equiparati) nella misura del:
  • 60% ad un solo figlio;
    • 80% a due figli;
    • 100% a tre o più figli;

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