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Cassa Forense La pensione di vecchiaia contributiva

Cassa Forense La pensione di vecchiaia contributiva (art. 8 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali)

È la Cassa previdenziale degli Avvocati, nata nel 1933.

La continuità della professione è elemento determinante e necessario per rendere valida l’iscrizione alla cassa pensionistica.

La continuità è comprovata dalle dichiarazioni Irpef che attestino redditi non inferiori a sei volte il contributo minimo soggettivo e dalle dichiarazioni IVA che comprovino redditi non inferiori a nove volte il contributo soggettivo minimo.

Con la riforma del 2012 l’iscrizione agli albi comporta contestualmente l’iscrizione alla Cassa forense. L’iscrizione resta facoltativa per i praticanti abilitati al patrocinio.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA

(art. 8 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali)

  • dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020:
    69 anni di età con almeno 5 anni ma meno di 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
  • dal 1° gennaio 2021, serviranno 70 anni di età con almeno 5 anni ma meno di 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;

LA DECORRENZA

  • decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.
  • per le pensioni di vecchiaia contributiva, con decorrenza 1/02/2010 e successive, non è più prevista l’erogazione di alcun supplemento di pensione.

PRESTAZIONE CONTRIBUTIVA PER I PENSIONATI DI VECCHIAIA

(art. 13 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali)

  • i pensionati di vecchiaia hanno diritto ad una prestazione contributiva “una tantum” a partire dall’anno solare successivo alla maturazione dell’ultimo supplemento di pensione, calcolata nella misura del 2% del reddito professionale dichiarato per tali anni, considerando solo la parte di reddito fino al previsto tetto pensionistico.
  • ai fini del calcolo di tale prestazione non sono utilizzabili i redditi dichiarati antecedentemente al 2013, anche se successivi alla maturazione del supplemento di pensione.
  • la prestazione sarà liquidata in unica soluzione a domanda, alla cancellazione da tutti gli Albi Forensi, ovvero, in caso di premorienza, su richiesta degli eredi.

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