Cassa Forense La pensione di vecchiaia contributiva
Cassa Forense La pensione di vecchiaia contributiva (art. 8 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali)
È la Cassa previdenziale degli Avvocati, nata nel 1933.
La continuità della professione è elemento determinante e necessario per rendere valida l’iscrizione alla cassa pensionistica.
La continuità è comprovata dalle dichiarazioni Irpef che attestino redditi non inferiori a sei volte il contributo minimo soggettivo e dalle dichiarazioni IVA che comprovino redditi non inferiori a nove volte il contributo soggettivo minimo.
Con la riforma del 2012 l’iscrizione agli albi comporta contestualmente l’iscrizione alla Cassa forense. L’iscrizione resta facoltativa per i praticanti abilitati al patrocinio.
LA PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA
(art. 8 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali)
- dal 1°
gennaio 2019 al 31 dicembre 2020:
69 anni di età con almeno 5 anni ma meno di 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa; - dal 1° gennaio 2021, serviranno 70 anni di età con almeno 5 anni ma meno di 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
LA DECORRENZA
- decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.
- per le pensioni di vecchiaia contributiva, con decorrenza 1/02/2010 e successive, non è più prevista l’erogazione di alcun supplemento di pensione.
PRESTAZIONE CONTRIBUTIVA PER I PENSIONATI DI VECCHIAIA
(art. 13 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali)
- i pensionati di vecchiaia hanno diritto ad una prestazione contributiva “una tantum” a partire dall’anno solare successivo alla maturazione dell’ultimo supplemento di pensione, calcolata nella misura del 2% del reddito professionale dichiarato per tali anni, considerando solo la parte di reddito fino al previsto tetto pensionistico.
- ai fini del calcolo di tale prestazione non sono utilizzabili i redditi dichiarati antecedentemente al 2013, anche se successivi alla maturazione del supplemento di pensione.
- la prestazione sarà liquidata in unica soluzione a domanda, alla cancellazione da tutti gli Albi Forensi, ovvero, in caso di premorienza, su richiesta degli eredi.